Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32596 del 17/12/2018

Cassazione civile sez. lav., 17/12/2018, (ud. 03/10/2018, dep. 17/12/2018), n.32596

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12180-2016 proposto da:

F.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RICASOLI 7,

presso lo studio dell’avvocato EMANUELE RICCI, rappresentata e

difesa dall’avvocato ANNA CAMPILII, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E

PERITI COMMERCIALI, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI n.

44/46, presso lo studio degli avvocati MATTIA PERSIANI, GIOVANNI

BERETTA, che la rappresentano e difendono, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1053/2015 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 05/11/2015 R.G.N. 637/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/10/2018 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato ANNA CAMPILII;

udito l’Avvocato GIOVANNI BERETTA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Bologna, con sentenza del 5 novembre 2015, in accoglimento del gravame principale svolto dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali, ha rigettato la domanda di F.A., titolare di pensione di anzianità con decorrenza dal 1 maggio 2009, alla riliquidazione della quota A del trattamento pensionistico per violazione del criterio del pro rata nel calcolo della media reddituale, elevato dalla Cassa da quindici a ventiquattro anni.

2. La Corte territoriale, trattandosi di trattamento pensionistico maturato successivamente al 1 gennaio 2007, ha escluso la violazione del principio del pro rata in continuità con l’intervento nomofilattico di Cass., Sez., U, nn. 17742 e 18136 del 2015.

3. Avverso tale sentenza ricorre, con tre motivi, F.A.; la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti commerciali resiste con controricorso.

4. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. Con i motivi di ricorso la parte ricorrente deduce: violazione degli artt. 2,3,38,23,24,70,76,113 e 117 Cost. in relazione al alla L. n. 296 del 2006, comma 763, prima parte (primo motivo); violazione degli artt. 2,3,111 e 117 Cost. in relazione alla L. n. 296 del 2006, comma 763, ultimo periodo, come interpretato dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488, e dalle sentenze della Corte di cassazione n. 24221 del 2014 e SS.UU. nn. 17742 e 18136 del 2015 (secondo motivo); violazione dell’art. 23 Cost. in relazione alla ritenuta applicabilità del coefficiente di neutralizzazione (terzo motivo).

6. Esaminando, innanzitutto, la censura inerente al coefficiente di neutralizzazione – peraltro inammissibile giacchè la violazione delle norme costituzionali non può essere direttamente prospettata a motivo di doglianza e l’eventuale contrasto della decisione impugnata con i parametri costituzionali deve essere portato ad emersione con la formulazione dell’eccezione di illegittimità costituzionale della norma applicata – assume la parte ricorrente che detta prestazione patrimoniale, non esaminata dalla sentenza di primo grado per assorbimento del predetto coefficiente nel principio del pro rata, non è stata rinunciata in appello onde risulta sussistente l’attualità dell’interesse a dibattere del coefficiente di neutralizzazione.

7. Ebbene vale al riguardo richiamare quanto già espresso da questa Corte con le sentenze 21 agosto 2018 n. 20877 e n. 23597 del 2018, secondo cui l’applicazione del coefficiente di neutralizzazione sull’anzianità maturata dopo la delibera della Cassa del 7 giugno 2003 non solo non viola il principio del pro rata garantito dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, in quanto non comporta prelievi forzosi, massimali o eliminazioni di diritti quesiti del pensionato, ma costituisce una misura di graduazione della prestazione, con efficacia dissuasiva e finalità di garantire il mantenimento di equilibri finanziari, la cui applicazione è rimessa alla scelta dell’assicurato di optare per la pensione di anzianità, giovandosi, peraltro, della possibilità di mantenere l’iscrizione nell’albo e di proseguire l’attività professionale.

8. Si impone, ora, la verifica dell’inerenza della questione al thema decidendum del giudizio d’appello in quanto allo stesso devoluto.

9. Emerge, invero, dalla sentenza impugnata che:

– F.A. ha agito per la riliquidazione della quota A del trattamento pensionistico in godimento e per la decurtazione denominata coefficiente di neutralizzazione (complessivamente pari ad Euro 12.715,34) e tale domanda, ampiamente illustrata in riferimento ad entrambe le decurtazioni (per annacquamento media reddituale e per coefficiente di neutralizzazione) è stata integralmente accolta dal primo giudice;

– la Cassa ha interposto appello, affidato a cinque motivi di censura, con il quarto dei quali ha censurato la sentenza gravata per non avere tenuto conto del contributo di solidarietà, questione in tali termini illustrata in riferimento al predetto contributo senza alcun cenno al coefficiente di neutralizzazione;

– F. ha interposto appello incidentale per il solo il capo della sentenza relativo alle spese;

– la decisione della Corte territoriale ora gravata è incentrata esclusivamente sul thema decidendum del lasso temporale di riferimento della media reddituale per la quota A, con statuizione, come emerge dal dispositivo, di accoglimento del gravame principale e di rigetto della domanda della F..

10. Tanto premesso, non potendo darsi assorbimento della domanda in ordine al coefficiente di neutralizzazione nella (diversa) domanda del principio del pro rata e tenuto conto che il gravame della Cassa si è incentrato su altra e diversa questione (il contributo di solidarietà estraneo al thema decidendum) il Collegio rileva, d’ufficio, il giudicato formatosi sulla questione inerente al coefficiente di neutralizzazione, recte la decurtazione operata dall’INPS, a tale titolo, sulla prestazione in godimento, conseguendone la cassazione della decisione di rigetto della domanda proposta dall’attuale ricorrente.

11. Sui restanti motivi di ricorso giova in ogni caso anticipare che la questione proposta si risolve in una critica alla decisione delle Sezioni Unite di questa Corte n. 18136 del 2015, cui numerose recenti decisioni della Corte, rese alla medesima udienza di trattazione del ricorso all’esame, hanno dato continuità.

12. Si sostiene che la pronuncia ora richiamata abbia errato nel confermare la dichiarata natura interpretativa della L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488, posto che non vi era alcuna incertezza interpretativa sui contenuti della cd. clausola di salvezza di cui alla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, e da ciò, ad avviso del ricorrente scaturirebbe l’irretroattività del disposto della legge del 2013 e la necessità di ritenere che la cd. salvezza delle delibere della Cassa non possa operare anche dopo l’intervento della L. n. 296 del 2003, art. 1, comma 763, e ciò per contrasto con i principi costituzionali contenuti nell’art. 38 Cost., comma 2, artt. 3 e 47 Cost. nonchè con l’art. 1 del Protocollo aggiuntivo alla CEDU e, quindi, con l’art. 117 Cost.; inoltre, i motivi evidenziano che anche a voler ritenere non condivisibile tale critica la nuova formulazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, non potrebbe essere applicata alle fattispecie in cui la maturazione del diritto a pensione è avvenuta precedentemente al 1.1.2007, anche se il trattamento pensionistico è stato erogato successivamente e, comunque, tale nuova formulazione non potrebbe legittimare l’applicazione del coefficiente di neutralizzazione ed il calcolo della quota “A” del trattamento previsti dal Regolamento entrato in vigore il 1.1.2004 in quanto attraverso tali strumenti, irragionevolmente, si intaccherebbe inevitabilmente il diritto al trattamento pensionistico adeguato e proporzionato al maturato contributivo realizzato nel tempo, prima del 2007.

13. La soluzione della specifica questione poggia sulla preliminare determinazione della linea di demarcazione dell’esercizio dei poteri regolamentari della Cassa, posto che, più in generale, il rispetto del principio di autonomia riconosciuto agli enti previdenziali privati e la natura obbligatoria del regime assicurativo che gli stessi gestiscono comporta necessariamente una relazione con la fonte legislativa nei cui confronti esiste un obbligo di conformazione.

14. La realizzazione del fine pubblico imposto dall’art. 38 Cost. è mediata dalla legge ed è, dunque, la legge che di volta in volta fissa i corretti parametri di riferimento dei poteri regolamentari e che impone ai medesimi la cifra della garanzia da riconoscere agli assicurati.

15. In questo solco, dunque, la giurisprudenza di questa Corte di legittimità (tra le tante Cass. n. 24202 del 2009; n. 13602 del 2012; n. 24534 del 2013; SS.UU. n. 18136 del 2015 e n. 17442 del 2015), è solida nell’affermare che:

a) la L. 23 agosto 1988, n. 400, art.17, comma 2, indica i regolamenti di delegificazione come quelli “destinati a sostituire, in materie non coperte da riserva assoluta di legge, preesistenti disposizioni legislative statali, in conformità a nuove norme generali regolatrici della materia stabilite con legge, e con effetto di abrogazione differita delle disposizioni legislative sostituite” (Corte cost. n. 376 del 2002) e tale disposizione, pur priva di rango costituzionale, disegna un modello di carattere generale, cosicchè la deviazione da esso, ad opera della legge ordinaria, è di stretta interpretazione; pertanto, laddove il legislatore “delegante” ha inteso assegnare alla fonte subprimaria delegata anche il potere normativo di derogare a specifiche disposizioni collocate al superiore livello primario lo ha previsto espressamente;

b) il D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, in attuazione della delega conferita dalla L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 1, comma 32, ha posto alle Casse “privatizzate” l’obiettivo di assicurare l’equilibrio di bilancio e la stabilità delle rispettive gestioni mediante l’adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico da redigersi con periodicità almeno triennale. Per far ciò l’art. 1, comma 4, in combinato disposto con l’art. 2, comma 2 e art. 3, comma 2 predetto D.Lgs., ha previsto un potere regolamentare delle Casse non incompatibile con il sistema delle fonti potendo la fonte primaria costituita dal decreto legislativo autorizzare una fonte subprimaria (il Regolamento della Cassa approvato con decreto ministeriale) ad introdurre norme generali ed astratte ed a tal proposito si è parlato di “sostanziale delegificazione affidata dalla legge alla autonomia degli enti previdenziali privatizzati, entro i limiti ad essa imposti (cfr, Cass. 16 novembre 2009, n. 24202) e si è aggiunto “anche in deroga a disposizioni di legge precedenti”, ma in realtà le suddette disposizioni del D.Lgs. n. 509 cit., non hanno affatto attribuito agli emanandi regolamenti delle Casse la configurazione di regolamenti di delegificazione di cui alla citata L. n. 400 del 1988, art. 17, comma 2, sicchè ad essi – e, quindi, anche all’emanando Regolamento della Cassa di previdenza ragionieri – non è stato consentito di derogare a disposizioni collocate a livello primario, quali sono quelle dettate proprio per le Casse “privatizzate”, a cominciare dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, che costituisce il riferimento normativo centrale per l’esito di questa controversia e che ha natura di norma imperativa inderogabile dall’autonomia normativa delle Casse privatizzate;

c) ciò del resto è dimostrato anche dal fatto che, quando è emersa l’opportunità di modificare tale disposizione, vi ha provveduto la legge (L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763) e non il Regolamento della Cassa.

16. La giurisprudenza di questa Corte, nel ricostruire il succedersi degli interventi legislativi inerenti alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, ha, in sintesi, consolidato i seguenti principi:

– la garanzia costituita dal principio c.d. del pro rata – il cui rispetto è prescritto L. n. 335 del 1995, ex art. 3, comma 12, per le casse privatizzate ex D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, nei provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico, in termini peggiorativi per gli assicurati, in modo che siano salvaguardate le anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti – ha carattere generale e trova applicazione anche in riferimento alle modifiche in peius dei criteri di calcolo della quota retributiva della pensione e non già unicamente con riguardo alla salvaguardia, ratione temporis, del criterio retributivo rispetto al criterio contributivo introdotto dalla normativa regolamentare delle Casse” (ex pluribus: Cass. sez. lav., 18 aprile 2011, n. 8846; Cass. sez. lav., 2 maggio 2011, n. 9621; Cass. sez. 6L, 7 marzo 2012, n. 3613; Cass. sez. lav., 30 luglio 2012, n. 13607, Cass. sez. 6-L, 14 febbraio 2014, n. 3520; Cass. SS.UU. 17742 del 2015);

– l’art. 1, comma 763, ha sostituito il concetto del pro rata di cui all’originario art. 3, comma 12, con un concetto meno rigido, introducendo una disposizione innovativa, secondo cui le Casse privatizzate nell’esercizio del loro potere regolamentare sono tenute non più al “rispetto del principio del pro rata” (vecchia formulazione), ma a tenere “presente il principio dei pro rata” nonchè “i criteri di gradualità e di equità fra generazioni” (nuova formulazione), a partire dal 1 gennaio 2007, data di entrata in vigore della L. n. 296″, con ciò il criterio del pro rata è stato reso flessibile e posto in bilanciamento con i criteri di gradualità e di equità fra generazioni consentendo alla Cassa, solo dalla data di entrata in vigore della norma, di adottare Delibere in cui il principio del pro rata venga temperato rispetto ai criteri originali di cui alla L. n. 335 del 1995, (tra le tante, v. Cass. 18.04.11 n. 8847, 7.03.12 n. 3613 e 30.07.12 n. 13607,14.02.14 nn. 3514 e 3520 richiamate da Cass. SS.UU. n. 17742 del 2015 e n. 18136 del 2015);

– il comma 763, ultimo periodo per il quale “Sono fatti salvi gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al presente comma ovvero degli enti di cui al D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, ed approvati dai Ministeri vigilanti prima data di entrata in vigore della presente legge”, non costituisce una validazione successiva delle disposizioni regolamentari delle Casse interessate nella parte in cui non ottemperavano alla prescrizione del “rispetto del principio del pro rata”, ma riguarda le delibere future, successive al 1 gennaio 2007 e non può operare retroattivamente al fine di rendere legittime delibere anteriori che dovevano invece conformarsi alla normativa vigente al momento in cui erano state emanate ed ai fini della liquidazione della pensione. La legittimità delle delibera va valutata a seconda del periodo in cui il diritto sia maturato (prima o dopo quella data) e del concetto di pro rata accolto dalla legislazione al momento vigente;

– la norma della L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488, non si pone in contrasto con i principi enunciati dalla Corte EDU, assumendo una ben determinata fisionomia interpretativa nella vicenda della riforma della previdenza gestita dagli enti privatizzati, in quanto lo stesso comma 488 interviene solo sul secondo parametro applicativo relativo alla applicazione attenuata dello stesso principio, ai sensi della formulazione del comma 12 introdotta dalla L. n. 296, art. 1, comma 768 e non sul primo parametro di validità della regolamentazione della Cassa (rispetto assoluto dei pro rata, in forza della originaria formulazione della L. n. 335, art. 3, comma 12) così confermando l’interpretazione sposata da Cass. n. 24221 del 2014 ed in difformità da Cass. n. 17892 del 2014 che, negandone la reale natura interpretativa e la conformità ai precetti costituzionali e della CEDU, aveva riferito l’ambito della norma interpretativa anche alle pensioni maturate prima del 1.1.2007.

17. Ciò premesso, è evidente che la natura realmente interpretativa della L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488, è stata convincentemente correlata alla oggettiva ambiguità del testo della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 768, in punto di limiti dell’effetto sanante delle precedenti delibere, testimoniata dalla giurisprudenza non uniforme della Corte di cassazione; dunque, alla luce della interpretazione complessiva sopra ricordata, non può essere messo in dubbio che nel caso di specie – ove la liquidazione del trattamento pensionistico è avvenuta con decorrenza dal primo giugno 2007 – vada applicata la formulazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, modificata nel 2006.

18. Inoltre, specificato nei termini di cui sopra il rapporto esistente tra potere regolamentare della Cassa e legge, il discorso non può mutare sospettando di illegittimità costituzionale le disposizioni introdotte a modifica dell’originaria formulazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, posto che nessuno di tali vizi ricorre nelle disposizioni che hanno delimitato nel tempo il potere regolamentare delle Casse professionali, alla luce degli obblighi di stabilità di bilancio incombenti sulla gestione della Cassa e del penetrante controllo pubblico amministrativo cui la stessa è soggetta.

19. Quanto, poi, ai profili di pregiudizio al principio di adeguatezza e proporzionalità del trattamento pensionistico che deriverebbero da misure di contenimento della spesa pensionistica, va ricordato che la stessa Corte Costituzionale, da ultimo, con la sentenza n. 104 del 2018, ha avuto modo di precisare, proprio in materia di legittimità di meccanismi disincentivanti i trattamenti pensionistici anticipati, che ” (…) nei rapporti di durata il trattamento differenziato, riservato a una determinata categoria di soggetti in momenti diversi nel tempo, non contrasta con il principio di eguaglianza. Spetta difatti alla discrezionalità del legislatore, nel rispetto del canone di ragionevolezza, delimitare la sfera temporale di applicazione delle norme e, da questa angolazione, il fluire del tempo può rappresentare un apprezzabile criterio distintivo nella disciplina delle situazioni giuridiche (sentenze n. 273 del 2011, punto 4.2. del Considerato in diritto, e n. 94 del 2009, punto 7.2. del Considerato in diritto (…).

20. Alla luce della portata generale delle modifiche al sistema pensionistico sottostanti alle nuove regole, neanche possono ritenersi superati i limiti di ragionevolezza e proporzionalità che presiedono alla “attuazione graduale” dei principi sanciti dagli artt. 36 e 38 Cost., anche alla luce delle esigenze connesse “alla concreta e attuale disponibilità delle risorse finanziarie e dei mezzi necessari per far fronte ai relativi impegni di spesa” (sentenza n. 119 del 1991, punto 3. del Considerato in diritto, da ultimo ripresa dalla sentenza n. 259 del 2017, punto 3.1. del Considerato in diritto” (Corte Cost. n. 104 del 2018).

21. Va, inoltre, disatteso il profilo secondo cui il nuovo regime del pro rata andrebbe applicato solo alle pensioni erogate su contribuzione successiva al 1.1.2007 o, comunque, non andrebbe applicata a chi aveva già maturato l’anzianità contributiva minima per ottenere la prestazione alla stessa data, e ciò in continuità con quanto già affermato da questa Corte con la sentenza n. 19544 del 2016, ove si è messo in evidenza che già la L. 30 dicembre 1991, n. 414, avente ad oggetto la riforma della Cassa di Previdenza ora in causa, all’art. 1, dopo aver individuato le prestazioni assicurative poste a carico dell’Ente in favore dei suoi iscritti (c. 1 – 2), prevede che: “3. Tutte le pensioni sono corrisposte su domanda degli aventi diritto. 4. I trattamenti di pensione decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la presentazione della domanda per le pensioni indicate al comma 1, lett. b) e c) (pensioni di anzianità, inabilità ed invalidità), e dal primo giorno del mese successivo al verificarsi dell’evento da cui nasce il diritto, per le pensioni indicate al comma 1, lett. a) e d) (vecchiaia e superstiti). 5.- omissis. 6. Il diritto ai trattamenti di pensione matura al verificarsi delle condizioni previste dalla presente legge…”. Per cui, dalla lettura di queste disposizioni, ed in particolare da quelle del comma 6, emerge chiaramente che la maturazione del diritto a pensione avviene “al verificarsi delle condizioni ivi previste compresa la ineliminabile domanda”.

22. Il ricorso va, quindi, accolto nei sensi di cui in motivazione, la sentenza cassata con rinvio, alla Corte d’appello di Firenze, per la pronuncia sul thema decidendum come devoluto, preso atto del giudicato rilevato ora d’ufficio.

23. Alla Corte del rinvio è demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Firenze, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 3 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA