Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32591 del 17/12/2018

Cassazione civile sez. lav., 17/12/2018, (ud. 19/09/2018, dep. 17/12/2018), n.32591

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8676-2017 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati LUIGI CALIULO, LIDIA CARCAVALLO, ANTONELLA PATTERI, SERGIO

PREDEN, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

F.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AGRI, 1,

presso lo studio dell’avvocato MASSIMO NAPPI, che la rappresenta e

difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 292/2016 della CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI

SEZ. DIST. DI SASSARI, depositata il 06/10/2016 R.G.N. 44/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/09/2018 dal Consigliere Dott. ROBERTO BELLE’;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VISONA’ Stefano, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato LUIGI CALIULO;

udito l’Avvocato MASSIMO NAPPI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, riformando la contraria pronuncia del Tribunale di Tempio Pausania, ha accolto, con sentenza n. 292/2016, la domanda con cui F.R. aveva chiesto che fosse accertato il suo diritto ad accedere a pensione anticipata di vecchiaia, ai sensi del D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8 senza la dilazione delle finestra annuale di cui al D.L. n. 78 del 2010, art. 12, comma 1.

La Corte territoriale riteneva che mancasse, nel sistema, una norma che prevedesse espressamente l’applicazione alla pensione anticipata di invalidità del regime delle c.d. finestre. In particolare, tali non potevano ritenersi nè la L. n. 247 del 2007, art. 1, comma 5 nè il D.L. n. 78 del 2010, art. 12, comma 1, in quanto entrambe le disposizioni prevedevano le finestre rispetto alle età previste per il pensionamento di vecchiaia (ordinario) o alle età a tal fine previste dagli “specifici ordinamenti”, in tal senso non potendosi intendere un mero regime di deroga all’accesso a pensione quale quello previsto per gli invalidi, ma veri e propri sistemi pensionistici diversi, quali, si indicava in via di esempio, quello del comparto difesa e sicurezza.

2. Avverso la sentenza l’I.N.P.S. ha proposto ricorso per cassazione con un motivo, resistito con controricorso dalla F.. Entrambe le parti hanno infine depositato memorie illustrative.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, l’I.N.P.S. afferma la violazione del D.L. n. 78 del 2010, art. 12 conv. in L. n. 122 del 2010 e della L.n. 243 del 2004, art. 1, comma 6 propugnando un’interpretazione letterale della normativa che, nel richiamare le pensioni di vecchiaia e fissare, rispetto ad esse, le relative “finestre” di pensionamento, non distingue le pensioni anticipate, mentre il riferimento delle finestre alle regole proprie degli “specifici ordinamenti” dovrebbe essere inteso come inerente anche il regime della pensione anticipata per gli invalidi.

2.- Il ricorso è fondato, per le ragioni di seguito esposte.

2.1 il D.L. n. 78 del 2010, art. 12 convertito con modificazioni dalla L. n. 122 del 2010 stabilisce:

“1. I soggetti che a decorrere dall’anno 2011 maturano il diritto all’accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore privato ovvero all’età di cui al D.L. 1 luglio 2009, n. 78, art. 22-ter, comma 1, convertito con modificazioni con L. 3 agosto 2009, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni per le lavoratrici del pubblico impiego ovvero alle età previste dagli specifici ordinamenti negli altri casi, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico:

a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;

b) coloro i quali conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti nonchè della gestione separata di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 1, comma 26, trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;

c) per il personale del comparto scuola si applicano le disposizioni di cui alla L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 59, comma 9.

2. Con riferimento ai soggetti che maturano i previsti requisiti a decorrere dal 1 gennaio 2011 per l’accesso al pensionamento ai sensi della L. 23 agosto 2004, n. 243, art. 1, comma 6 e successive modificazioni e integrazioni, con età inferiori a quelle indicate al comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico:

a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;

b) coloro i quali conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti nonchè della gestione separata di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26, trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;

c) per il personale del comparto scuola si applicano le disposizioni di cui alla L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 59, comma 9.

I soggetti di cui al presente comma che maturano i previsti requisiti per il diritto al pensionamento indipendentemente dall’età anagrafica conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico con un posticipo ulteriore di un mese dalla data di maturazione dei previsti requisiti rispetto a quello stabilito al primo periodo del presente comma per coloro che maturano i requisiti nell’anno 2012, di due mesi per coloro che maturano i requisiti nell’anno 2013 e di tre mesi per coloro che maturano i requisiti a decorrere dal 10 gennaio 2014, fermo restando per il personale del comparto scuola quanto stabilito alla L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 59, comma 9 e successive modificazioni (periodo introdotto dalla L. n. 111 del 2011, art. 18, comma 22-ter).

3….(omissis).

4. Le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi nei confronti dei:

a) lavoratori dipendenti che avevano in corso il periodo di preavviso alla data del 30 giugno 2010 e che maturano i requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva richiesti per il conseguimento del trattamento pensionistico entro la data di cessazione del rapporto di lavoro;

b) lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento di limite di età.

5. Le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, nei limiti del numero di 10.000 lavoratori beneficiari, ancorchè maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento a decorrere dal 1 gennaio 2011, di cui al comma 6:

a) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi della L. 23 luglio 1991, n. 223, artt. 4 e 24 e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 2010 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità di cui alla L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 7, commi 1 e 2; (lettera così modificata dalla L. n. 220 del 2010, art. 1, comma 37, lett. a));

b) ai lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi della L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 7, commi 6 e 7, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010;

c) ai lavoratori che, all’entrata in vigore del presente decreto, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui alla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 28”.

2.2 Ora, va osservato che, per quanto concerne la specifica questione dibattuta in questo giudizio, com’è dato rilevare dal tenore letterale sopraindicato, la disposizione dell’art. 12, comma 1 individua in modo ampio l’ambito soggettivo di riferimento al quale applicare il regime delle finestre ivi regolato e dunque lo slittamento di un anno dell’accesso alla pensione di vecchiaia.

Si tratta, per quanto qui interessa, non solo dei “soggetti che a decorrere dall’anno 2011 maturano il diritto all’accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore privato”, secondo la lettura riduttiva che è stata accolta dai giudici di merito, ma anche – oltre alle lavoratrici del pubblico impiego pure contemplate nella norma – di tutti gli altri soggetti che “negli altri casi” maturano il diritto all’accesso al pensionamento di vecchiaia “alle età previste dagli specifici ordinamenti”.

3.- Dal punto di vista letterale quindi, ed in base alla medesima ampia proposizione dettata dalla legge, nel perimetro normativo possono certamente rientrare i soggetti che, essendo “invalidi in misura non inferiore all’80%”, hanno diritto alla pensione di vecchiaia anticipata secondo la disciplina dettata dal D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 1 in relazione allo stesso settore privato. Quest’ultima normativa, com’è noto, al comma 1 ha subordinato il diritto alla pensione di vecchiaia “…al compimento della età indicata, per ciascun periodo, nella tabella A allegata”, secondo la quale l’età pensionabile è stata portata a 65 anni per l’uomo e 60 anni per la donna. Il medesimo art. 1, al comma 8 ha poi espressamente escluso gli invalidi in misura non inferiore all’80% dall’ambito di applicazione dei più elevati limiti di età, con la conseguenza che per essi l’accesso al trattamento di vecchiaia è consentito all’età di 55 anni per le donne e di 60 anni per gli uomini.

4. D’altra parte, la pensione anticipata in discorso va considerata un normale trattamento di vecchiaia (che matura sulla base dei soliti requisiti contributivi) e costituisce la risultante di una semplice deroga all’applicazione di una norma generale concernente l’innalzamento della soglia dell’età pensionabile prima in vigore, nell’ipotesi in cui i beneficiari versino in uno stato di invalidità non inferiore all’80%.

Questa Corte (cfr. Cass., sentenza n. 11750/2015) ha già avuto modo di chiarire che la regolamentazione della pensione di vecchiaia in oggetto comporta “una anticipazione dei normali tempi di perfezionamento del diritto alla pensione attuata attraverso un’integrazione ex lege del rapporto assicurativo e contributivo, che consente, in presenza di una situazione di invalidità, una deroga ai limiti di età per il normale pensionamento. Lo stato di invalidità costituisce, dunque, solo la condizione in presenza della quale è possibile acquisire il diritto al trattamento di vecchiaia sulla base del requisito di età vigente prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 503 del 1992 ma non può comportare lo snaturamento della prestazione che rimane un trattamento diretto di vecchiaia (diretto a coprire i rischi derivanti dalla vecchiaia), ontologicamente diverso dai trattamenti diretti di invalidità (…diretti a coprire i rischi derivanti, appunto, dall’invalidità) previsti dalla L. n. 222 del 1984”.

5.- La tesi qui sostenuta, in merito al significato inclusivo dell’espressione “alle età previste dagli specifici ordinamenti negli altri casi”, è pure confermata dal raffronto con l’analoga formula impiegata nella precedente normativa sulle finestre dettata dalla L. n. 247 del 2007, art. 1, comma 5 la quale prevedeva appunto uno slittamento dell’accesso “per i soggetti che accedono…al pensionamento di vecchiaia con i requisiti previsti dagli specifici ordinamenti”. Il fatto che in questo caso, l’espressione utilizzata nella L. n. 247 del 2007 fosse tale da ricomprendere – pacificamente – tutte le pensioni di vecchiaia, ivi comprese quelle anticipate, spettanti agli invalidi all’80%; e che sussista una evidente similitudine con l’espressione utilizzata dal D.L. n. 78 del 2010 convertito in L. n. 122 del 2010 (il riferimento ai requisiti prima è divenuto poi all’età, ma sempre in quanto previsti “dagli specifici ordinamenti”), conferma che quest’ultima normativa abbia inteso fare rinvio a tutte le norme, anche speciali, dettate in materia di accesso alle pensioni di vecchiaia.

6.- Del resto se alla formula utilizzata dal legislatore (età previste dagli specifici ordinamenti negli altri casi) non venisse assegnato un valore residuale rispetto alle ipotesi prima specificamente individuate nella stessa disposizione, non si potrebbero comprendere nel differimento dell’accesso alla pensione di vecchiaia nemmeno i lavoratori di sesso maschile del pubblico impiego, posto che la norma si riferisce letteralmente nella sua prima parte soltanto alle “lavoratrici del pubblico impiego”.

7.- Vanno fatte salve, ovviamente, le specifiche deroghe, che nel caso del D.L. n. 78 del 2010 risultano previste dall’art. 12, comma 4 e 5 prima citato. Deroghe nelle quali, però, non sono compresi i trattamenti di vecchiaia anticipata che attengono alla controversia che qui si giudica.

8.- In altri termini, è sbagliato, ad avviso del collegio, sostenere che per includere le pensioni di vecchiaia anticipate nel meccanismo delle finestre la legge avrebbe dovuto esplicitarlo espressamente, dato che esse rientrano nell’ampio disposto (“alle età previste dagli specifici ordinamenti negli altri casi”) utilizzato, in via residuale, dal legislatore nello stesso art. 12 cit. (e già impiegato in termini simili ed in via generale dalla L. n. 247 del 2007, art. 1, comma 5).

9.- Va pure considerato che nessun argomento contrario all’interpretazione qui accolta può essere tratto dalla normativa successiva, dettata dalla c.d. riforma Fornero (L. n. 214 del 2011 di conversione del D.L. n. 201 del 2011) che ha eliminato (art. 24, comma 5), con decorrenza dal 1 gennaio 2012, il sistema delle finestre mobili e la disciplina delle decorrenze di cui al D.L. n. 78 del 2010, art. 12.

Tale intervento modificativo ha infatti riguardato “esclusivamente” i soggetti i cui requisiti di pensionamento sono ridefiniti, attraverso una dilazione dell’età pensionabile contestualmente disposta, dai successivi commi della medesima norma, che non menzionano i pensionati di vecchiaia per invalidità anticipata.

Rispetto ad essi resta quindi efficace la normativa che svincola le età di pensionamento da quelle mano a mano ridefinite per il pensionamento di vecchiaia (il citato D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8), come anche, di converso, permane la disciplina sulle finestre di cui al D.L. n. 78 del 2010, art. 1, comma 8 cit.

10.- Infine, occorre rilevare che non vengono qui in rilievo cogenti principi di ordine costituzionale tali da consentire di sindacare soluzioni normative che sono chiaramente ispirate alla necessità del contenimento finanziario ed al riequilibrio del sistema previdenziale. D’altra parte si tratta di scelte temporanee e che non hanno mai posto in discussione la disciplina di favore stabilita a monte con il D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8; che ha sempre consentito, e tuttora consente, ai soggetti invalidi in misura non inferiore all’80% l’anticipazione dell’accesso al pensionamento di vecchiaia ad un limite di età più favorevole rispetto a quello previsto per la generalità dei cittadini.

11.- Inoltre, lo stesso slittamento della pensione di vecchiaia, previsto dalla norma in oggetto, non comportava necessariamente l’abbandono del posto di lavoro durante l’anno di attesa dell’apertura della “finestra”, dato che in tale periodo l’assicurato invalido poteva, come qualsiasi altro lavoratore, continuare a lavorare; ed anche accedere, medio tempore, ai trattamenti di invalidità previsti in caso di totale o parziale incapacità lavorativa.

12.- In forza delle ragioni fin qui esposte il ricorso deve essere quindi accolto. La sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la domanda svolta da F.R. deve essere rigettata.

13.- Considerata la novità della questione e la complessità del quadro normativo sussistono i presupposti per la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di F.R.. Compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, a seguito di riconvocazione, il 18 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2018

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