Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32591 del 12/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 12/12/2019, (ud. 11/10/2019, dep. 12/12/2019), n.32591

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25758/12 R.G. proposto da:

M.M., rappresentato e difeso, giusta procura a margine

del ricorso, dagli avv.ti Sebastiano Stufano e Massimo Scardigli,

con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Viale

Angelico n. 36/B;

– ricorrente –

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria del Veneto n.

39/14/12 depositata in data 22 marzo 2012

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11 ottobre

2019 dal Consigliere Dott.ssa Pasqualina Anna Piera Condello

Fatto

RILEVATO

che:

M.M. propone quattro motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata con la quale la Commissione tributaria regionale del Veneto, confermando la sentenza di primo grado, ha ritenuto legittimo l’avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2004 notificatogli in esito a verifica con la quale si dava atto del rinvenimento, sulla persona del contribuente, di quattro fogli attestanti la detenzione all’estero di disponibilità finanziarie legittimanti la rideterminazione del reddito in via sintetica ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38.

I giudici regionali, in particolare, hanno posto in rilievo che la pretesa fiscale scaturiva dal verbale del 10 luglio 2008 redatto dall’Ufficio delle Dogane di Como e che l’Ufficio in sede di appello, al fine di rafforzare quanto rilevato con il precedente verbale, aveva fatto riferimento alla nuova verifica del 25 novembre 2010, nel corso della quale era stata esibita al Maffucci una scheda riportante informazioni di presunti detentori di disponibilità finanziarie presso la Banca HSBC Private Bank di Ginevra (cd. lista “Falciani”), tra i quali figurava lo stesso contribuente.

Hanno, quindi, osservato che l’Agenzia delle Entrate aveva correttamente utilizzato l’accertamento previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, partendo da un fatto-indice certo, dal momento che la documentazione trovata in possesso del contribuente aveva valore probatorio, sebbene redatta in forma anonima, e che, a fronte di tale documentazione, il contribuente non aveva fornito una spiegazione idonea a giustificare la propria posizione.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo di censura, il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio.

Nell’atto di appello aveva fatto presente che la Guardia di Finanza aveva eseguito una verifica integrativa nei suoi confronti nel mese di novembre 2010, nel corso della quale gli erano stati esibiti fogli provenienti dall’autorità amministrativa francese indicanti presunte disponibilità presso la Banca HSBC di Ginevra (cd. “lista Falciani”); aveva, quindi, chiesto informazioni all’istituto di credito, il quale aveva risposto: “il saldo di USD 3.559.925 risalente al Dicembre 2005 si riferisce in realtà, ad eccezione degli incrementi periodici dovuti esclusivamente ad investimenti finanziari, a disponibilità di capitale depositati presso il nostro istituto già dal 1997 e che da quell’anno non ci sono stati incrementi di capitale dovuti a versamenti e/o ad operazioni equipollenti”; aveva successivamente prodotto in giudizio la risposta della Banca che smentiva la ricostruzione del reddito relativo all’anno 2004, che era avvenuta suddividendo in diverse annualità le disponibilità indicate nei fogli acquisiti con la verifica scaturita dal verbale del 10 luglio 2008 e conclusasi con il processo verbale di constatazione del 2 febbraio 2009.

La Commissione regionale non aveva preso in considerazione la documentazione depositata, per cui, sul punto, la motivazione della sentenza risultava del tutto omessa.

2. Con il secondo motivo, deduce violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere i giudici di appello ritenuto fondato l’atto impositivo, omettendo di pronunciarsi sulla esistenza di una dichiarazione della Banca HSBC dalla quale si evinceva che le disponibilità finanziarie esistevano già nel 1997.

3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 37, 38, 39 e 41-bis, nonchè degli artt. 23 e 53 Cost.

Lamenta che nel corso del giudizio di merito aveva dimostrato come non fossero presenti i presupposti di applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, ai fini di una ricostruzione sintetica del reddito, ponendo in evidenza che l’avviso di accertamento si fondava esclusivamente sui quattro fogli anonimi rinvenuti a seguito di controllo presso la Dogana di Ponte Chiasso, privi di intestazione e di qualsiasi indicazione che potesse far ritenere con certezza che la rappresentazione in essi contenuta fosse a lui riferibile; peraltro, tali documenti riportavano una situazione finanziaria statica che non consentiva di stabilire da quanto tempo le disponibilità fossero affluite sul conto corrente estero.

4. Con il quarto motivo denuncia motivazione omessa o insufficiente circa un fatto controverso e decisivo del giudizio, ribadendo che nell’atto di appello aveva chiaramente spiegato che difettavano i presupposti previsti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, per procedere alla rettifica dei redditi con metodo sintetico; la Commissione regionale, a fronte di tale specifica contestazione, aveva reso una motivazione del tutto superficiale, poichè non aveva spiegato per quale ragione il semplice ritrovamento di quattro fogli anonimi potesse ritenersi idoneo a fondare un accertamento sintetico, nè aveva espresso una valutazione in ordine agli altri presupposti necessari per l’applicazione del metodo di accertamento sintetico.

5. Il secondo motivo del ricorso, che va esaminato con priorità perchè denuncia un error in procedendo, è infondato.

5.1. Ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia (Cass., Sez. 1-, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017; Cass. n. 29191 del 6/12/2017; Cass. n. 20718 del 13/8/2018).

La Commissione regionale, nel respingere l’appello, ha, infatti, implicitamente disatteso tutte le doglianze fatte valere dal contribuente.

6. Il primo motivo di ricorso è fondato, con assorbimento dei restanti motivi.

6.1. Il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, nel disciplinare il metodo di accertamento sintetico del reddito, nel testo vigente ratione temporis (ossia tra la L. n. 413 del 1991 ed il D.L. n. 78 del 2010, convertito in L. n. 122 del 2010), prevede, al comma 4, la possibilità di presumere il reddito complessivo netto sulla base della valenza induttiva di una serie di elementi e circostanze di fatto certi, costituenti indici di capacità contributiva, connessi alla disponibilità di determinati beni o servizi ed alle spese necessarie per il loro utilizzo e mantenimento, e, al comma 5, contempla le “spese per incrementi patrimoniali” sostenute per l’acquisto di beni destinati ad aumentare in modo durevole il patrimonio del contribuente.

6.2. La disponibilità dei beni-indice costituisce una presunzione di “capacità contributiva” da qualificare “legale” ai sensi dell’art. 2728 c.c., perchè è la stessa legge che impone di ritenere conseguente al fatto certo di tale disponibilità la esistenza di una “capacità contributiva” e, pertanto, il giudice tributario, una volta accertata l’effettività fattuale degli specifici “elementi indicatori di capacità contributiva” esposti dall’Ufficio, non ha il potere di togliere a tali “elementi” la capacità presuntiva “contributiva” che il legislatore ha connesso alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale (e, quindi, non imponibile o perchè già sottoposta ad imposta o perchè esente) delle somme necessarie per mantenere il possesso dei beni indicati dalla norma (Cass. n. 16284 del 23/7/2007; Cass. n. 17487 del 1/9/2016).

6.3. Ai sensi dell’art. 38 cit., comma 6, resta salva la facoltà, per il contribuente, di offrire la prova contraria, consistente nella dimostrazione documentale della sussistenza e del possesso di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, con riguardo alla complessiva posizione reddituale dell’intero suo nucleo familiare (Cass. n. 5365 del 7/3/2014) e comunque nella prova che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (Cass. n. 9539 del 19/4/2013).

6.4. Tale onere va assolto dimostrando l’esistenza e l’entità di una pregressa e legittima disponibilità finanziaria, oltre alla durata del possesso della stessa (Cass. n. 8995 del 18/4/2014; Cass. n. 25104 del 26/11/2014; Cass. 6396 del 30/3/2015; Cass. n. 14885 del 16/7/2015), in quanto il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, prevede anche che “l’entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione”.

Al fine di delineare i confini della prova contraria a carico del contribuente, questa Corte ha precisato (Cass. n. 8995 del 18/4/2014; Cass. n. 25104 del 26/11/2014) che ” la norma chiede qualcosa di più della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi (esenti ovvero soggetti a ritenuta alla fonte), e, pur non prevedendo esplicitamente la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, chiede tuttavia espressamente una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto (o sia potuto accadere). In tal senso va letto lo specifico riferimento alla prova (risultante da idonea documentazione) della entità di tali eventuali ulteriori redditi e della “durata” del relativo possesso, previsione che ha l’indubbia finalità di ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilità di detti redditi per consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva accertata con metodo sintetico in capo al contribuente proprio a tali ulteriori redditi, escludendo quindi che i suddetti siano stati utilizzati per finalità non considerate ai fini dell’accertamento sintetico, quali, ad esempio, un ulteriore investimento finanziario, perchè in tal caso essi non sarebbero ovviamente utili a giustificare le spese e/o il tenore di vita accertato, i quali dovrebbero pertanto ascriversi a redditi non dichiarati”.

7. Posto ciò, nel caso in esame, la Commissione regionale, pur a fronte di documentazione anonima, ha ritenuto l’operato dell’Agenzia delle Entrate conforme alle modalità legali di accertamento sintetico previste dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, e provata la riferibilità al contribuente delle annotazioni contenute nella medesima documentazione e della titolarità degli importi esteri, osservando sul punto che “non è assolutamente plausibile che una persona attraversi la dogana portando con sè degli estratti conto riferibili ad operazioni bancarie ed una somma di denaro di Euro 50.000 indicata negli stessi, senza che l’interessato dia una qualche spiegazione plausibile…”.

7.1. I giudici regionali, tuttavia, nonostante le specifiche censure sollevate dalla parte contribuente che ha negato l’imputazione a sè degli importi detenuti all’estero e contestato l’esistenza dei presupposti richiesti dall’art. 38 cit., deducendo, tra l’altro, che la risposta ottenuta dalla Banca HSBC di Ginevra (doc. 11 del fascicolo di parte contribuente nel grado d’appello) – di cui è stato ritrascritto il contenuto nel ricorso per cassazione, in omaggio al principio di autosufficienza – dimostrerebbe che le disponibilità finanziarie risalgono al 1997 e, quindi, che difetterebbe qualsiasi legame cronologico tra l’anno oggetto di rettifica e l’anno di avvenuta acquisizione delle disponibilità finanziarie estere, hanno reso una motivazione lacunosa ed insufficiente, avendo omesso di prendere in esame il contenuto della documentazione prodotta dal contribuente e, quindi, di valutare le risultanze istruttorie nella loro complessità al fine di verificare se la ricostruzione reddituale effettuata dall’Amministrazione potesse essere esclusa dalla prova contraria offerta dal contribuente.

Il ragionamento dei giudici di appello deve quindi ritenersi effettivamente lacunoso e non esente dal vizio denunciato.

8. In conclusione, la sentenza va cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, che dovrà procedere a nuovo esame facendo applicazione dei superiori principi di diritto, oltre che provvedere alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il secondo motivo, accoglie il primo motivo e dichiara assorbiti i restanti motivi; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale del Veneto in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2019

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