Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32590 del 17/12/2018

Cassazione civile sez. lav., 17/12/2018, (ud. 14/06/2018, dep. 17/12/2018), n.32590

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25907-2015 proposto da:

TELECOM ITALIA INFORMATION TECHNOLOGY S.R.L., (già SHARED SERVICE

CENTER), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, L.G. FARAVELLI 22, presso lo

studio degli avvocati ARTURO MARESCA, ROBERTO ROMEI, FRANCO RAIMONDO

BOCCIA, che la rappresentano e difendono giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

L.A., + ALTRI OMESSI, tutti elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA GIOVANNI NICOTERA 29, presso lo studio degli avvocati

GIORGIO PIRANI e SILVIA PARASCANDOLO, che li rappresentano e

difendono giusta delega in atti;

– controricorrenti –

E SUL RICORSO SUCCESSIVO SENZA NUMERO DI R.G. proposto da:

TELECOM ITALIA S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G.

FARAVELLI 22, presso lo studio degli avvocati ENZO MORRICO, ARTURO

MARESCA, ROBERTO ROMEI, FRANCO RAIMONDO BOCCIA, che la rappresentano

e difendono giusta delega in atti;

– ricorrente successivo –

contro

L.A., + ALTRI OMESSI, tutti elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA GIOVANNI NICOTERA 29, presso lo studio degli avvocati

GIORGIO PIRANI e SILVIA PARASCANDOLO, che li rappresentano e

difendono giusta delega in atti;

– controricorrenti al ricorso successivo –

avverso la sentenza n. 5163/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 28/07/2015 R.G.N. 879/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/06/2018 dal Consigliere Dott. GABRIELLA MARCHESE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO GIANFRANCO, che ha concluso: estinzione per R.,

inammissibilità o in subordine rigetto nel resto;

udito l’Avvocato ROBERTO ROMEI, l’Avvocato ROBERTO ROMEI compare per

TELECOM ITALIA S.P.A. anche nella qualità d’incorporante la Telecom

Information Technology Italia;

udito l’Avvocato SILVIA PARASCANDOLO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte di Appello di Roma, con sentenza nr. 5163 del 2015, in accoglimento dell’appello proposto dai lavoratori avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma l’11.10.2012 (di rigetto della domanda in origine proposta nei confronti di Telecom Italia Spa e Telecom Italia Information Technology srl (già Shared Service Center – SSC srl) per l’accertamento di nullità della cessione del ramo di azienda “IT Operations” dall’una all’altra società), dichiarava la nullità della cessione dei contratti di lavoro e la prosecuzione dei rapporti con Telecom Italia S.p.A.

La Corte territoriale, pur ritenendo preesistenti le singole articolazioni che costituivano in Telecom il settore di Information Technology, tra le quali quelle poi costituenti il ramo oggetto della cessione, osservava come la struttura oggetto di cessione (id est IT Operations) risultasse definita nella imminenza del suo trasferimento, con il raggruppamento di funzioni che, secondo il progetto societario, avrebbero dovuto realizzare la separazione delle attività di indirizzo e progettazione informatica da quelle operative.

Tuttavia, la descritta operazione, ad avviso della Corte distrettuale, veniva realizzata con lo scorporo di una struttura unitaria ed il trasferimento di una serie di funzioni, sprovviste di una propria identità organizzativa, che continuavano ad essere in stretto collegamento con gli altri settori inerenti alla gestione dell’attività informatica, rimasti in Telecom Italia SpA; in definitiva, secondo i giudici del merito, nella organizzazione di Telecom Italia SpA, la struttura IT Operations non presentava alcuna autonomia funzionale, assolvendo piuttosto a fasi produttive di natura complementare indispensabili per il raggiungimento degli scopi della Divisione: la struttura ceduta si risolveva in una serie di funzioni identificate in modo unitario per volontà della società all’atto della cessione ma era sprovvista di una propria identità organizzativa e funzionale che consentisse alla struttura medesima di operare autonomamente senza la necessaria e determinante integrazione con il nucleo direttivo di Telecom.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Telecom Italia S.p.A., affidato a due motivi, cui hanno resistito i lavoratori.

Telecom Italia Information Technology S.r.l. (già Shared Service Center S.r.l.) ha proposto ulteriore ricorso avverso la medesima sentenza, con due motivi, ed i lavoratori hanno depositato controricorso.

Telecom Italia SpA ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c., anche nella qualità di incorporante la società Telecom Italia Information Technology S.r.l. (TI.IT), con la quale ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.

La parte controricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.: con riferimento alla posizione di R.E., dato atto della sopravvenuta conciliazione della lite in sede sindacale, ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere; in relazione alle restanti posizioni, ha insistito per il rigetto del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

R.E. ha conciliato la presente lite con verbale redatto in sede sindacale il 18 dicembre 2015.

La sopravvenuta transazione comporta la cessazione della materia del contendere nel presente giudizio, le cui spese si compensano per intero considerato che nel verbale di conciliazione le parti nulla hanno pattuito al riguardo; trova, pertanto, applicazione l’art. 92 c.p.c., u.c., in virtù del quale, in assenza di specifica pattuizione nel verbale di conciliazione, le spese si intendono compensate (cfr. Cass. nr. 7307 del 2018).

Per ciò che riguarda le altre posizioni, in via preliminare, deve darsi atto che, a far data dal 1 gennaio 2017, la società Ti.IT, cessionaria del ramo di azienda per cui è causa, è stata incorporata da Telecom Italia SpA.

Osserva il Collegio che la richiesta di Telecom Italia SpA di cessazione della materia del contendere dà luogo all’inammissibilità dei ricorsi per sopravvenuto difetto di interesse, posto che i lavoratori, per effetto della descritta vicenda societaria, sono, nelle more, nuovamente transitati in Telecom Italia SpA, incorporante; l’interesse ad agire, e quindi anche l’interesse ad impugnare, deve sussistere, infatti, non solo nel momento in cui è proposta l’azione (o l’impugnazione), ma anche al momento della decisione (Cass. nr. 10553 del 2017; Cass. nr. 21951 del 2013).

Si osserva, altresì, che la manifestata persistenza dell’interesse dei controricorrenti alla conferma della impugnata decisione e, in sostanza, alla conferma del loro diritto al ripristino del rapporto con Telecom Italia S.p.A. non viene scalfito dalla pronuncia di inammissibilità del ricorso in cassazione, in quanto detta pronuncia lascia comunque ferma la statuizione della Corte di appello oggetto della presente impugnazione.

I ricorsi devono quindi essere dichiarati inammissibili.

Quanto alle spese, le stesse, per il principio di causalità del processo, vanno poste a carico della parte che ha dato corso al giudizio di legittimità.

Non sussistono i presupposti per il versamento da parte di Telecom Italia SpA, anche quale incorporante di Telecom Italia Information Technology, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in quanto “in tema di impugnazioni, la “ratio” del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicchè tale meccanismo sanzionatorio si applica per l’inammissibilità originaria del gravame (nella specie, ricorso per cassazione) ma non per quella sopravvenuta (nella specie, per sopravvenuto difetto di interesse)”(Cass. nr. 19464 del 2014; Cass. nr. 13636 del 2015).

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere in relazione ad R.E. e compensa le spese; per il resto, dichiara inammissibili i ricorsi e Condanna Telecom Italia SpA, anche quale incorporante di Telecom Italia Information Technology Srl, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida, in favore dei controricorrenti, in Euro 15.000,00 per compensi professionali, Euro 400,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2018

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