Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3259 del 11/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 11/02/2020, (ud. 04/07/2019, dep. 11/02/2020), n.3259

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. TINARELLI FUOCHI Giuseppe – Consigliere –

Dott. MUCCI Roberto – Consigliere –

Dott. MELE Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26459-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

SAVELLI SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA A. PAPA 21, presso

lo studio dell’avvocato LUCA GIORDANO, che lO rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MAURIZIO LASCIOLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 120/2012 della COMM.TRIB.REG. della Lombardia

SEZ. DIST. di BRESCIA, depositata il 11/09/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/07/2019 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MELE.

Per la cassazione della sentenza della commissione tributaria

regionale della Lombardia sezione staccata di Brescia n. 120/64/12

depositata l’11.9.2012, notificata il 27.9.2012.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4

luglio 2019 dal relatore cons. Francesco Mele.

Fatto

RITENUTO

Che:

Savelli s.p.a. (impresa specializzata nella progettazione e nella costruzione di macchine ed impianti per fonderia) proponeva ricorso avverso atto di contestazione della violazione del D.Lgs. n. 241 del 1997, artt. 17 e 25, per essere incorsa

nello splafonamento di Euro 1.504.847,00 per l’anno 2005 e di Euro 1.368.483,00 per l’anno 2006; deduceva la società di avere sempre vantato notevoli crediti IVA derivanti dall’esportazione di beni e di avere, in particolare, portato in compensazione orizzontale per l’anno 2005 il credito d’imposta di Euro 2.021.304,00 e per l’anno 2006 il credito d’imposta di Euro 1.884.942,00; chiedeva che lo splafonamento non venisse equiparato nè al mancato nè al parziale nè al ritardato versamento dell’imposta, sollevando, in subordine, questione di legittimità costituzionale di una serie di norme.

Nel contraddittorio tra le parti, la commissione tributaria provinciale di Brescia riteneva manifestamente infondata la questione di incostituzionalità relativa al D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, nella parte in cui parifica l’omesso e ritardato versamento allo splafonamento della soglia massima di compensazione; riteneva non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 241 del 1997, artt. 17 e 25, nonchè della L. n. 388 del 2000, art. 34 (illogicità ed arbitrarietà della ammissibilità della compensazione orizzontale esclusivamente entro una determinata soglia), disponendo la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, la quale dichiarava l’inammissibilità della sollevata questione; su istanza della società il giudizio riprendeva per concludersi con sentenza che rigettava il ricorso.

Per quanto di interesse nella presente sede, la CTR ha accolto l’appello ritenendo fondato il motivo di doglianza relativo alla equiparazione dello splafonamento al mancato, parziale o ritardato versamento dell’imposta. A parere del secondo giudice, la CTP ha fatto discendere -dalla ritenuta inammissibilità della questione di incostituzionalità del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, questione peraltro mai portata allo scrutinio del giudice delle leggi- la legittimità della suddetta equiparazione, commettendo un grave errore logico-giuridico; al contrario -richiamati anche il principio della riserva di legge, il principio di tassatività e il divieto di analogia- non v’è ragione alcuna, per la commissione di secondo grado, “…per cui debbano trovare applicazione nella specie il D.Lgs. n. 241 del 1997, artt. 17 e 25. Anzi la lettura costituzionalmente orientata delle norme citate impone tale conclusione senza necessità di sollevare la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13 “.

Per la cassazione della predetta sentenza propone ricorso affidato a due motivi l’Agenzia delle Entrate.

Resiste con controricorso la società contribuente.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

I motivi di ricorso denunciano quanto appresso: 1) “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, del D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 17 e 25 e della L. n. 388 del 2000, art. 34, in combinato disposto in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”; 2) “Violazione e falsa applicazione D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 17 e 25 e della L. n. 388 del 2000, art. 34. In combinato disposto in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

I motivi -in quanto connessi- possono essere trattati congiuntamente.

Il ricorso è fondato.

Secondo la CTR, lo splafonamento non può essere equiparato al mancato, parziale o ritardato versamento dell’imposta punito dal D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13; considerato poi che il D.Lgs. n. 241 del 1997, artt. 17 e 25 (non applicabili comunque nella specie, a parere dei secondi giudici) non prevedono sanzioni di sorta, osserva il collegio che lo splafonamento per oltre un milione e mezzo di Euro per il 2005 e di oltre un milionetrecentomila Euro per il 2006 finirebbe col restare privo di sanzione; il limite della compensazione orizzontale previsto dalle norme per ultimo citate, avente dunque carattere precettivo, sarebbe privo di sanzione con l’effetto di vanificare del tutto la valenza precettiva del predetto limite.

Invero, se si utilizza in compensazione il credito vantato, l’operazione è illegittima per la parte che eccede il limite consentito e configura un omesso versamento pari all’importo che eccede tale limite. Gli artt. 17 e 25, più volte citati, nel disciplinare la compensazione, stabiliscono dei precisi limiti, superati i quali la compensazione diventa inefficace e la relativa operazione integra gli estremi dell’omesso versamento per la parte eccedente tali limiti e risulta assoggettata alla disciplina sanzionatoria prevista dal D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13. Nè è dato ricavare elementi in senso contrario a quello appena prospettato dalla ordinanza della Corte Costituzionale n. 22/2010 (che ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 17 e 25, sollevata in primo grado), non rinvenendosi in essa nessuna considerazione in punto normativa applicabile.

Quanto esposto trova conforto in una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 4960 del 27.2.2017), che -sebbene pronunciata in diversa fattispecie (ritardato pagamento accisa gas metano) avente peraltro come oggetto della lite l’applicazione o meno della L. n. 212 del 2000, che esclude l’irrogazione di sanzioni ove non vi sia stato danno per l’erario- afferma, per quello che interessa nella presente sede, che, in tema di sanzioni amministrative tributarie, il D.Lgs. n. 471 del 1997 detta, con l’art. 13, una disciplina valevole per tutti i tributi, integrata dalle disposizioni normative speciali d’imposta laddove presenti.

Il ricorso va accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso originario.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

Le spese dei gradi di merito sono compensate.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario, condanna la contribuente alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro diecimila oltre spese prenotate a debito.

Compensa le spese gradi di merito.

Così deciso in Roma, il 4 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2020

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