Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3259 del 09/02/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 3259 Anno 2018
Presidente: TIRELLI FRANCESCO
Relatore: DE CHIARA CARLO

ORDINANZA
C.L}

sul ricorso proposto da:

AEC ILLUMINAZIONE S.R.L., rappresentata e difesa dall’Avv.
Raffaello Farsetti e dall’Avv. Pierfilippo Coletti, con domicilio eletto
presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Viale delle Milizie n. 38

ricorrente

contro
FALLIMENTO DI PIETRO S.P.A.

intimato

e sul ricorso proposto da:
FALLIMENTO DI PIETRO S.R.L., in persona del curatore Dott. Ciro
Esposito, rappresentato e difeso dall’Avv. Deosdedio Litterio, con
domicilio eletto in Roma, Via Duilio n. 7, presso lo studio dell’Avv.
Massimo Maretto
– con troricorrente e ricorrente incidentale contro
AEC ILLUMINAZIONE S.R.L., come sopra rappresentata, difesa e
domiciliata

Data pubblicazione: 09/02/2018

- controricorrente al ricorso incidentale

avverso il decreto del Tribunale di Napoli n. cron. 1977/2013
depositato il 18 ottobre 2013.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 settembre
2017 dal Consigliere Carlo DE CHIARA;
Rilevato che:
il Tribunale di Napoli ha respinto l’opposizione allo stato passivo del

relazione al credito per forniture di C 59.799,14, non ammesso dal
Giudice delegato sul rilievo che la opponente non aveva
tempestivamente depositato, unitamente all’atto di opposizione, il
fascicolo di parte della fase di verificazione dei crediti, contenente i
documenti dimostrativi delle forniture stesse;
la società opponente ha proposto ricorso per cassazione con un
solo motivo;
la curatela fallimentare ha resistito con controricorso contenente
anche ricorso incidentale condizionato per tre motivi;
il Collegio ha disposto che la motivazione della presente ordinanza
sia redatta in forma semplificata, non ponendosi questioni rilevanti
dal punto di vista della funzione nomofilattica di questa Corte;
Considerato che:
l’unico motivo del ricorso principale, relativo all’acquisizione del
fascicolo di parte dell’insinuazione al passivo della creditrice
opponente, è fondato alla luce della più recente giurisprudenza di
questa Corte – cui si ritiene di dare continuità – per la quale nel
giudizio di opposizione allo stato passivo l’onere per il creditore
opponente, previsto a pena di decadenza dalla disposizione sopra
indicata, è soltanto quello di indicare specificamente i documenti, di
cui intende avvalersi, già prodotti nel corso della verifica dello stato
passivo dinanzi al giudice delegato, sicché, in difetto della
produzione di taluno di essi, il tribunale deve disporne
l’acquisizione dal fascicolo di ufficio della procedura fallimentare
ove esso è custodito (Cass. 12549/2017, 12548/2017), e non può,

fallimento Di Pietro s.p.a. proposta da AEC Illuminazione s.r.l. in

dunque, come è invece avvenuto nel caso in esame, dichiarare
infondata l’opposizione per difetto di prova;
tutti i motivi del ricorso incidentale sono invece inammissibili: i
primi due in quanto pongono questioni (rispettivamente quella
dell’inopponibilità alla curatela dei documenti prodotti dalla
opponente, in quanto privi di data certa, e quella della
inammissibilità della prova testimoniale pure dedotta dalla

deposito del fascicolo della fase di verificazione del passivo; il terzo
perché attiene al regolamento delle spese processuali;
le questioni assorbite, di cui sopra, restano ovviamente aperte
davanti al giudice del rinvio da disporsi a seguito dell’accoglimento
del ricorso principale;
in conclusione, in accoglimento della censura svolta con il ricorso
principale, il decreto impugnato va cassato con rinvio al giudice
indicato in dispositivo, il quale acquisirà i documenti prodotti dalla
opponente nella fase di verificazione dei crediti e provvederà anche
sulle spese del giudizio di legittimità;

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale e dichiara inammissibile
il ricorso incidentale, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per
le spese, al Tribunale di Napoli in diversa composizione.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, I. 24 dicembre 2012,
n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di
versamento, a carico della parte ricorrente incidentale,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

opponente) assorbite dalla decisione del Tribunale di tardività del

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