Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32587 del 17/12/2018

Cassazione civile sez. lav., 17/12/2018, (ud. 31/05/2018, dep. 17/12/2018), n.32587

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annnalisa – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19921-2013 proposto da:

A.A.N., (OMISSIS), + ALTRI OMESSI, tutti domiciliati in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI

CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato NICOLA ZAMPIERI,

giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, C.F.

(OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e

difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici

domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 51/2013 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 24/05/2013 r.g.mn. R.G.N. 994/2011.

Fatto

RILEVATO

1. che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Venezia ha confermato la sentenza di primo grado che aveva rigettato le domande di B.M.L. e dei litisconsorti indicati in epigrafe che, transitati dal Ministero dell’Istruzione al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (a seguito di accorpamento previsto dal D.Lgs. n. 300 del 1999), avevano lamentato di ricevere l’indennità di amministrazione in un importo inferiore rispetto a quello percepito, a parità di mansioni e qualifica, dal personale proveniente dall’ex Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, pure transitato al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, che aveva accorpato i due Ministeri;

2. che avverso questa sentenza i ricorrenti indicati in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione affidato a nove motivi, illustrati da successiva memoria, al quale ha resistito con controricorso il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca.

Diritto

CONSIDERATO

3. che i ricorrenti denunciano:

4. violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 2, 45 e 52, degli artt. 3 e 97 Cost. e dell’art. 1418 c.c. (primo motivo);

5. violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 2, 30 e 31, degli artt. 1406 e 1418 c.c. (secondo motivo);

6. violazione dell’art. 112 c.p.c. (terzo motivo)

7. violazione degli artt. 420,112 e 115 c.p.c. degli artt. 2727 e 2729 c.c. (quarto motivo);

8. violazione degli artt. 416,420 e 437 c.p.c. (quinto motivo).

9. violazione del principio costituzionale della giusta retribuzione, della dignità lavorativa di uguaglianza e di ragionevolezza di cui agli artt. 3,36,41 e 97 Cost. e chiedono che ove non siano accolte dette censure la questione del principio di parità di trattamento sia rimessa alla Corte Costituzionale (sesto motivo);

10. violazione del principio di non discriminazione, della L. n. 300 del 1970, artt. 15 e 16, degli artt. 1 e 3 e della L. n. 903 del 1977, della L.n. 125 del 1991, art. 4 del D.Lgs. n. 198 del 2006, artt. 36 e sgg dei D.Lgs. n. 215 del 2003 e D.Lgs. n. 216 del 2003, degli artt. 20 e sgg. della Carta di Nizza, degli artt. 151 e 157 TFUE, delle direttive 2000/42/CE e 2000/78/CE, della Convenzione generale dell’organizzazione internazionale del Lavoro del 6/22 giugno 1962, dell’art. 7 del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici di Nuova York del 16.12.1966, degli artt. 14 e 1 del protocollo n. 12 della CEDU e violazione dell’obbligo di fornire una interpretazione della normativa interna conforme al principio generale di uguaglianza e di non discriminazione (settimo motivo).

11. violazione degli artt. 10 e 117 Cost. (ottavo motivo);

12. violazione dei principi di cui agli artt. 3 e 97 Cost., sulla invarianza della spesa, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 40 e 52 e dell’art. 1419 c.c. (nono motivo);

13. che i nove motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente perchè connessi, non sono fondati alla luce dei principi, ai quali il Collegio intende dare continuità, affermati da questa Corte nella sentenza n. 10253 del 2016 (ribaditi nella più recente decisione n. 19043/2017) in fattispecie sostanzialmente sovrapponibile a quella oggetto del giudizio anche quanto al tenore delle censure formulate;

14. in particolare nelle pronunce innanzi richiamate è stato affermato che:

15. in tema di pubblico impiego privatizzato, il principio espresso dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 45, secondo il quale le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuale, opera nell’ambito del sistema di inquadramento previsto dalla contrattazione collettiva e vieta trattamenti migliorativi o peggiorativi a titolo individuale, ma non costituisce parametro per giudicare le differenziazioni operate in quella sede, restando quindi vietato non ogni trattamento differenziato per singole categorie di lavoratori, ma solo quello contrastante con specifiche previsioni normative, in quanto la disparità trova titolo non in scelte datoriali unilaterali lesive, come tali, della dignità del lavoratore, ma in pattuizioni dell’autonomia negoziale delle parti collettive, le quali operano su un piano tendenzialmente paritario e istituzionalizzato, di regola sufficiente a tutelare il lavoratore in relazione alle specificità delle situazioni concrete;

16. in relazione alla confluenza di dipendenti provenienti da altri plessi organizzativi, la previsione di misure differenziate dell’indennità di amministrazione non può considerarsi discriminatoria, in particolare in relazione al principio di parità di trattamento di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45, che non esclude la possibilità della contrattazione collettiva di attribuire rilievo anche alle pregresse vicende dei rapporti di lavoro;

17. la pari dignità lavorativa è pregiudicata se un determinato trattamento economico deriva da autonome scelte in cui si estrinseca il potere del datore di lavoro, ma quando la disparità trova titolo non in queste scelte, ma nelle pattuizioni dell’autonomia collettiva e in queste non si riscontrano finalità illecite, bensì mere valutazioni comparative, non ricorre più il conflitto del lavoratore con il datore di lavoro, trattandosi di valutazioni operate dalle parti sociali, le quali operano su un piano tendenzialmente paritario e sufficientemente istituzionalizzato;

18. il D.Lgs. n. 165 del 2001 enuncia il principio di parità di trattamento, vieta trattamenti individuali migliorativi o peggiorativi rispetto a quelli previsti dal contratto collettivo, ma non costituisce parametro per giudicare le differenziazioni operate in quella sede, restando quindi vietato, non ogni trattamento differenziato per singole categorie di lavoratori, ma solo quello contrastante con specifiche previsioni normative;

19. non trova giuridico fondamento la tesi secondo cui il contratto collettivo è tenuto ad assicurare parità di trattamento in quanto il legislatore ha affidato in via esclusiva ai contratti collettivi il potere di definire i trattamenti retributivi dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, lasciando piena autonomia alle parti sociali di prevedere anche trattamenti differenziati in determinate situazioni, afferenti alla peculiarità del rapporto, ai diversi percorsi formativi, alle specifiche esperienze maturate e alla carriere professionali dei lavoratori, nell’ambito delle diverse dinamiche negoziali;

20. non vi è irragionevole disparità di trattamento se la retribuzione inferiore risponde ai parametri costituzionali della proporzionalità alla quantità e qualità del lavoro (art. 36 Cost.), considerato peraltro che il legislatore, nel disporre che i trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalità e nelle misure previste dai contratti collettivi (cfr. D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 3), ha affidato alle parti sociali di definire anche le modalità, le misure e i tempi della perequazione, in modo da assicurare ai dipendenti un trattamento economico uniforme;

21. la dichiarazione congiunta n. 5 acclusa al C.C.N.L. comparto Ministeri 20022005 non sottrae la materia alla competenza delle parti sociali, trattandosi esclusivamente di affermazione (posta al di fuori delle clausole contrattuali) funzionale all’imputazione della spesa a risorse finanziarie diverse da quelle assegnate ai fondi per la contrattazione collettiva (Cass. 19043/2017);

22. non è ipotizzabile nella specie un contrasto della pattuizione collettiva con il (meno esteso) principio di non discriminazione, inidoneo a vietare ogni trattamento differenziato nei confronti delle singole categorie di lavoratori, rilevando sotto tale profilo solo le specifiche previsioni normative contenute nell’ordinamento;

23. nel corso degli anni non ne sono mancati esempi, come avvenuto con gli artt. 15 e 16 Stat., la L. n. 604 del 1966, art. 4, la L. n. 903 del 1977, artt. 1 e 37 la L. n. 125 del 1991, art. 4 (poi modificato dal D.Lgs. n. 196 del 2000, art. 8, ed ora trasfuso nell’art. 36 e segg. codice delle pari opportunità tra uomo e donna, vale a dire nel D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198), il D.Lgs. n. 215 del 2003 e il D.Lgs. n. 216 del 2003, che hanno dato attuazione alle direttive 2000/43/CE e 2000/78/CE, l’art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10.12.48), le Convenzioni 0.I.L. nn. 111 e 117 (ratificate, rispettivamente, con L. 6 febbraio 1963, n. 405 e con L. 13 luglio 1966, n. 657), l’art. 7 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali (ratificato con L. 25 ottobre 1977, n. 881), il patto di New York 16-19.12.66, l’art. 69 del Trattato istitutivo della CECA, reso esecutivo in Italia con L. 25 giugno 1952, n. 766, l’art. 119 del Trattato istitutivo della CEE del 25.3.57, reso esecutivo con L. 14 ottobre 1957, n. 1203, la Carta sociale Europea, approvata il 18.6.61, e resa esecutiva con L. 3 luglio 1965, n. 929;

24. si tratta di ipotesi ben delimitate, inidonee ad enucleare un divieto di ogni trattamento differenziato nei termini prospettati dai ricorrenti con il richiamo alle disposizioni costituzionali, comunitarie e sovranazionali.

25. che, in conclusione, il ricorso è da rigettarsi, essendosi, la Corte distrettuale, conformata ai principi di diritto innanzi richiamati;

26. che le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza;

27. che ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

LA CORTE

Rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 9.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 31 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2018

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