Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32585 del 17/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 17/12/2018, (ud. 04/10/2018, dep. 17/12/2018), n.32585

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 25741 – 2017 R.G. proposto da:

D.P.L. – c.f. (OMISSIS) – rappresentata e difesa in virtù

di procura speciale in calce al ricorso dall’avvocato Massimo

Guadagno ed elettivamente domiciliata in Roma, al corso Trieste, n.

90, presso lo studio dell’avvocato Fabiola Furlan Guadagno.

– Ricorrente –

contro

INTERIORS TRADE s.r.l. (già “Le Cucine Italiane By Interiors Trade”

s.r.l.) – p.i.v.a. (OMISSIS) –

– Intimata –

avverso la sentenza del tribunale di Roma n. 16026 dei 25.7/8.8.2017,

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4

ottobre 2018 dal consigliere dott. Luigi Abete.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Con decreto n. 13657/2012 il giudice di pace di Roma, su ricorso de “Le Cucine Italiane By Interiors Trade” s.r.l., ingiungeva a Laura Di Pietro il pagamento alla ricorrente della somma di Euro 1.850,00, oltre interessi e spese di procedura monitoria.

Con atto di citazione ritualmente notificato Laura Di Pietro proponeva opposizione.

Esponeva che aveva in data 23.4.2011 acquistato dalla s.r.l. ricorrente una cucina per il prezzo di Euro 19.000,00, con versamento di un cospicuo acconto e con pattuizione del termine del 23.5.2011 per la consegna; che in occasione della consegna, avvenuta il 26.7.2011, era stata constatata la mancanza di alcuni pezzi; che nondimeno aveva corrisposto l’ulteriore somma di Euro 12.000,00 ed era stato pattuito che il pagamento del residuo importo di Euro 1.850,00 sarebbe avvenuto alla consegna della merce mancante.

Esponeva inoltre che, nonostante i reiterati solleciti ed il decorso di molti mesi, la società ricorrente non aveva provveduto a consegnarle i pezzi mancanti e le aveva prospettato la possibilità di far luogo ad una decurtazione – in misura pari ad Euro 300,00 – del saldo del prezzo.

Instava – tra l’altro – per la revoca dell’opposta ingiunzione.

Si costituiva l’opposta.

Concludeva – tra l’altro – per il rigetto dell’opposizione.

Con sentenza n. 20278/2014 l’adito giudice di pace accoglieva l’opposizione, revocava l’ingiunzione e compensava le spese di lite.

Proponeva appello la “Interiors Trade” s.r.l. (già “Le Cucine Italiane By Interiors Trade” s.r.l.).

Resisteva D.P.L.; proponeva appello incidentale.

Con sentenza n. 16026 dei 25.7/8.8.2017 il tribunale di Roma – assorbita ogni pronuncia in ordine al gravame incidentale – accoglieva il gravame principale, rigettava l’iniziale opposizione, confermava l’ingiunzione e condannava l’appellata alle spese del doppio grado.

Reputava il tribunale dalle dichiarazioni rese dall’appellata in sede di interrogatorio formale era dato desumere la “disponibilità della società venditrice, sin dal marzo 2012, alla consegna delle parti mancanti della cucina” (così sentenza d’appello, pag. 7); che la mancata consegna era da ascrivere “alla omessa ricezione da parte dell’acquirente” (così sentenza d’appello, pag. 7), la quale non aveva reso possibile il completamento della consegna malgrado la disponibilità manifestata dalla società venditrice.

Reputava al contempo che il ritardo di alcuni mesi nella consegna dei pezzi mancanti non aveva avuto rilevante incidenza sull’esecuzione del contratto nè valeva ad escludere l’obbligo di pagamento del residuo prezzo.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso D.P.L.; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni susseguente statuizione.

La “Interiors Trade” s.r.l. non ha svolto difese.

La ricorrente ha depositato memoria.

Con l’unico motivo la ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione degli artt. 1218,1453,1455,1460,2697 e 2740 c.c. nonchè degli artt. 115 e 228 c.p.c., art. 230 c.p.c., comma 1 e art. 645 c.p.c..

Deduce che “l’eccezione di inadempimento (da ella) sollevata (…) è fondata e positivamente riscontrata sulla base di quanto accertato documentalmente” (così ricorso, pag. 10).

Deduce in particolare che, a fronte della sua eccezione di inadempimento, la “Interiors Trade” s.r.l. non ha assolto l’onere probatorio su di essa gravante, “non avendo adeguatamente provato, nè di aver esattamente eseguito la commissione e, segnatamente, la consegna della cucina entro il termine convenuto del 23.05.2012, nè che questa (…) fosse stata allora espressamente accettata (…)” (così ricorso, pag. 10).

Deduce altresì che “l’inadempimento della Interiors Trade s.r.l. non può (…) considerarsi di scarsa importanza” (così ricorso, pag. 20).

Si premette che il motivo di ricorso si qualifica in rapporto alla previsione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Occorre tener conto, da un lato, che con l’esperito mezzo di impugnazione la ricorrente sostanzialmente censura il giudizio “di fatto” cui il tribunale di Roma ha atteso (“dall’esame della documentazione in atti e dalle risultanze istruttorie, affiora apertamente come vi sia stato, da parte del Tribunale, un chiaro travisamento dei fatti”: così ricorso, pag. 18; “va escluso che la Interiors Trade s.r.l. (…) abbia assolto al proprio onere probatorio a fronte dell’eccezione di inadempimento formulata dalla committente”: così ricorso, pagg. 9 – 10; “la sentenza impugnata si fonda su un palese travisamento della prova e dei fatti”: così memoria, pag. 2).

Occorre tener conto, dall’altro, che è propriamente la previsione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che concerne l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia (cfr. Cass. sez. un. 25.11.2008, n. 28054; cfr. Cass. 11.8.2004, n. 15499).

Su tale scorta il motivo è a rigore inammissibile.

Ben vero gli asseriti vizi veicolati dall’addotto motivo sono da vagliare in rapporto della novella formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile alla fattispecie ratione temporis, e nel segno della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte.

In quest’ottica si osserva quanto segue.

Per un verso, è da escludere recisamente che taluna delle figure di “anomalia motivazionale” destinate ad acquisire significato alla stregua della pronuncia a sezioni unite testè menzionata (“mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, “motivazione apparente”, “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione), possa scorgersi in relazione alle motivazioni cui il secondo giudice ha ancorato il suo dictum.

In particolare, con riferimento al paradigma della motivazione “apparente” – che ricorre allorquando il giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico – giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672) – il tribunale romano ha – siccome si è anticipato – compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo.

Per altro verso, il tribunale capitolino ha sicuramente disaminato il fatto storico dalle parti discusso, a carattere decisivo, connotante la res litigiosa, ovvero, a fronte dell’eccezione di inadempimento sollevata da Laura Di Pietro, il fatto dell’addotto inadempimento della “Interioris Trade” e della sua pretesa gravità.

Per altro verso ancora, la ricorrente censura l’asserita distorta ed erronea valutazione delle risultanze di causa (“l’eccezione di inadempimento sollevata dalla odierna ricorrente è fondata e positivamente riscontrata sulla base di quanto accertato documentalmente (…)”: così ricorso, pag. 10; “la parte opposta avrebbe dovuto provare di aver eseguito correttamente la propria prestazione nei termini previsti, prova che risulta mancante (…)”: così ricorso, pag. 11; “il legale rappresentante della Società convenuta (…), in sede di interrogatorio formale (…), riferiva: “(…) due sportelli erano sbagliati (…) confermo i difetti alle ante (…)””: così ricorso, pag. 14; “a titolo esemplificativo si veda la dichiarazione degli addetti al montaggio della Cucine Italiane (…)”: così ricorso, pag. 17; “dalle dichiarazioni rese dalla sig.ra Di Pietro (in sede interrogatorio formale) non può evincersi, in alcun modo, la confessione giudiziale asserita dal Giudice di appello”: così ricorso, pag. 18).

E tuttavia il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nè in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4, – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892).

Nei termini esposti dunque il motivo di ricorso che Laura Di Pietro ha spiegato, è, a rigore, inammissibile perchè propriamente fuoriesce dalla “griglia” delle ragioni di censura che a norma del novello disposto dell’art. 360 c.p.c., fondano il diritto soggettivo alla sollecitazione di questo Giudice della legittimità.

In ogni caso l’iter motivazionale che sorregge il dictum del secondo giudice risulta in toto ineccepibile sul piano della correttezza giuridica ed assolutamente congruo ed esaustivo (si ribadisce che il tribunale ha puntualizzato che la mancata consegna era da ascrivere “alla omessa ricezione da parte dell’acquirente” – così sentenza d’appello, pag. 7 – e che il ritardo non aveva avuto incidenza rilevante “al fine di escludere l’obbligo di pagamento” – così sentenza d’appello, pag. 7).

E difatti si rappresenta in particolar modo quanto segue.

In primo luogo, che, in materia di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 115 c.p.c. può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892).

In secondo luogo, che la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, alla quale sia stata opposta dal convenuto la reciprocità degli inadempimenti, comporta un giudizio comparativo dei rispettivi comportamenti che, al di là del semplice dato cronologico, li investa nei loro rapporto di dipendenza e di proporzionalità, nel quadro della funzione economico – sociale del contratto, e che consenta, così, di stabilire su quale dei contraenti debba ricadere l’inadempimento colpevole che possa giustificare l’inadempimento dell’altro, in virtù del principio “inadimpleti non est adimplendum”; tale accertamento di fatto è sottratto al sindacato di legittimità se (siccome nella fattispecie) congruamente motivato (cfr. Cass. 16.9.1991, n. 9619).

In terzo luogo, che, in materia di responsabilità contrattuale, la valutazione della gravità dell’inadempimento ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive, ai sensi dell’art. 1455 c.c., costituisce questione di fatto, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito, risultando insindacabile in sede di legittimità ove (siccome nella fattispecie) sorretta da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici (cfr. Cass. 30.3.2015, n. 6401).

La “Interiors Trade” s.r.l. non ha svolto difese. Nonostante la declaratoria di inammissibilità del ricorso nessuna statuizione va assunta in ordine alle spese.

Il ricorso è datato 17.10.2017. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, D.P.L., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2018

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