Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32585 del 12/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 12/12/2019, (ud. 09/10/2019, dep. 12/12/2019), n.32585

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16715/2016 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

D.R.M.R., nella qualità di erede di D.R.P.,

rappresentato e difeso dall’avv. Rosario La Rosa, che dichiara di

voler ricevere le prescritte comunicazioni al fax n. 0932890072

oppure all’indirizzo di posta elettronica certificata PEC

rosario.larosa.eavvragusa.legalmail.it;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1165/18/2016 della Commissione Tributaria

Regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, emessa il

26/1/2016, depositata il 24/3/2016 e non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 ottobre

2019 dal Consigliere Dott.ssa Giudicepietro Andreina.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. con sentenza n. 1165/18/2016 della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, emessa il 26/1/2016, depositata il 24/3/2016 e non notificata, la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Catania (di seguito C.T.R.), accoglieva l’appello proposto dalla contribuente, avverso la sentenza n. 706/11 della Commissione tributaria provinciale di Ragusa, che aveva rigettato il ricorso contro il silenzio-rifiuto di rimborso IRPEF per gli anni 1990, 1991, 1992;

2. la C.T.R., preso atto che nelle more del giudizio era intervenuta la L. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 665, aveva regolato l’esercizio del diritto al rimborso per cui è causa, riteneva che il contribuente, residente in uno dei comuni colpiti dagli eventi sismici e non esercente attività di impresa, avesse diritto al rimborso delle imposte versate dal dante causa, avendo avanzato tempestiva istanza entro il termine, prorogato ex lege, del 31 marzo 2012;

3. avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo un unico motivo;

4. la contribuente resiste con controricorso;

5. il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 9 ottobre 2019, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380 bis 1, c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197;

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. con l’unico motivo, l’Agenzia ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 17, nonchè della L. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 665, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la C.T.R. ritenuto che la L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, dia diritto al rimborso del 90% delle imposte al dipendente (sostituito), anzichè esclusivamente al sostituto d’imposta (ossia al datore di lavoro) che ha versato all’erario le ritenute Irpef;

1.2. il motivo è infondato e va rigettato;

1.3. come ormai più volte affermato da questa Corte, “in tema di misure di sostegno in favore dei soggetti colpiti dal sisma del dicembre 1990 nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa, prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, è legittimato a richiedere all’Amministrazione finanziaria il rimborso di quanto già versato a titolo di imposte negli anni 1990, 1991 e 1992, e ad impugnare l’eventuale rifiuto dinanzi al giudice tributario, non solo il soggetto che ha effettuato il versamento (cd. sostituto d’imposta) ma anche colui che ha percepito le somme assoggettate a ritenuta (cd. sostituito d’imposta), atteso che quest’ultimo è il beneficiario diretto del provvedimento agevolativo in questione” (Sez. 5 -, Sentenza n. 17472 del 14/07/2017);

si è anche ulteriormente precisato che “in materia di agevolazioni fiscali, il rimborso d’imposta previsto dalla L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, a favore dei soggetti colpiti dal sisma siciliano del dicembre 1990, può essere richiesto non soltanto dal sostituto d’imposta che ha effettuato il versamento, ma anche dal percipiente le somme assoggettate a ritenuta nella qualità di lavoratore dipendente, in ragione dell’unitarietà del rapporto sostanziale presupposto dalla sostituzione d’imposta; la legittimazione del sostituito trova peraltro conferma anche nel D.L. n. 91 del 2017, art. 16-octies (conv., con modif., dalla L. n. 123 del 2017) che, incidendo sulla modalità di esecuzione del rimborso, ha incluso tra i beneficiari dello stesso i titolari di redditi di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite” (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 29039 del 05/12/2017; vedi anche Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 4291 del 22/02/2018);

costituisce, quindi, principio consolidato di questa Corte quello secondo cui “in tema di agevolazioni tributarie, il rimborso d’imposta di cui alla L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, a favore dei soggetti colpiti dal sisma siciliano del 13 e 16 dicembre 1990, può essere richiesto sia dal soggetto che ha effettuato il versamento (cd. sostituto d’imposta) sia dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta (cd. “sostituito”) nella sua qualità di lavoratore dipendente”. (ex multis, Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 14406 del 14/07/2016; Sez. 5, Sentenza n. 15026 del 16/06/2017);

in particolare, il riferimento testuale alle imposte “versate”, contenuto nella L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, non può assumere il significato di escludere la legittimazione del sostituito, non rinvenendosi in materia ragione alcuna per derogare al principio fissato dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38, in forza del quale, in tema di rimborso delle imposte sui redditi, sono legittimati a richiedere all’Amministrazione finanziaria il rimborso della somma non dovuta e ad impugnare l’eventuale rifiuto dinanzi al giudice tributario sia il soggetto che ha effettuato il versamento (c.d. sostituto d’imposta), sia il percipiente delle somme assoggettate a ritenuta (cd. sostituito) (v. ex aliis Cass. 14/07/2016, n. 14406, citata; Cass. 29/07/2015, n. 16105), rimanendo quest’ultimo, comunque, il contribuente/debitore principale e come tale beneficiario diretto del provvedimento agevolativo di che trattasi;

pertanto il ricorso va rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo;

rilevato che risulta soccombente l’Agenzia delle Entrate, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio, n. 115, art. 13 comma 1-quater, (Cass. 29/01/2016, n. 1778).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.600,00, oltre il 15% per spese forfettarie ed accessori di legge, nonchè Euro 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2019.

Depositato in cancelleria il 12 dicembre 2019

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