Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32583 del 17/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 17/12/2018, (ud. 13/09/2018, dep. 17/12/2018), n.32583

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 03595/2015 R.G. proposto da:

EQUITALIA CENTRO SPA, in persona del Responsabile del Contenzioso

Esattoriale Emilia-Romagna, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DELLE QUATTRO FONTANE 161, presso lo studio dell’avvocato SANTE

RICCI, rappresentata e difesa dagli avvocati GIUSEPPE PARENTE,

MAURIZIO CIMETTI;

– ricorrente –

contro

Q.M., da considerarsi, in difetto di elezione di

domicilio in Roma, per legge domiciliato ivi presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato CLAUDIO DEFILIPPI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1670/2014 del TRIBUNALE di MODENA, depositata

il 12/09/2014;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 13/09/2018 dal Consigliere Dott. Franco DE STEFANO.

Fatto

RILEVATO

che:

Equitalia Centro spa ricorre a questa Corte, sulla base di quattro motivi e con atto notificato a partire dal 27/01/2015, per la cassazione della sentenza n. 1670 del 12/09/2014 del Tribunale di Modena, con cui è stato accolto l’appello, in punto di compensazione delle spese, di Q.M. avverso la sentenza del Giudice di pace di Carpi sull’opposizione da lui proposta a cartella esattoriale per Euro 10.065,08 e per sanzioni ad infrazioni al codice della strada di cui era creditrice l’Unione delle Terre d’Argine;

resiste con controricorso il Q.;

è formulata proposta di definizione – per manifesta fondatezza del primo motivo – in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1, come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197;

mentre la ricorrente produce infine gli avvisi di ricevimento a completamento della prova della notifica del ricorso, il controricorrente deposita memoria ai sensi del medesimo art. 380-bis, comma 2, u.p..

Diritto

CONSIDERATO

che:

il Collegio ha raccomandato la redazione della motivazione in forma semplificata, ritenendo di non potere condividere la proposta del relatore;

infatti, nonostante ne sia addotta – fin dal ricorso – la notifica a mezzo p.e.c. in data 28/11/2014, difetta in atti la copia notificata della sentenza in regola coi requisiti di cui a Cass. 17450/17 o a Cass. ord. 30965/17 (copia analogica del messaggio di posta elettronica certificata con cui la notifica ha avuto luogo, completo dell’allegata sentenza e soprattutto il tutto munito di asseverazione di conformità riferita all’uno ed all’altra, per di più autografa o di pugno – e quindi non elettronica – del difensore del notificante), neppure rinvenendosi in altri atti tale copia coi medesimi requisiti (come consentirebbe Cass. Sez. U. 10648/17) ed essendo trascorsi più di sessanta giorni tra la pubblicazione della sentenza impugnata e la notifica del ricorso (e non giovando così il principio di cui a Cass. 17066/13);

tanto esime dal rilevare che, per di più, è ormai preponderante nella giurisprudenza di questa Corte la conclusione dell’ammissibilità della produzione in sede di legittimità dei documenti a comprova della qui contestata nullità della notifica dell’atto introduttivo del grado di appello, siccome relativi alla conseguente nullità della sentenza impugnata (Cass. 24/05/2004, n. 9942; Cass. 08/06/2007, n. 13535; Cass. 31/03/2011, n. 7515; Cass. ord. 11/07/2014, n. 16036; e, sia pure in relazione alla specificità del processo tributario, Cass. ord. 18/05/2018, n. 12344): ciò che avrebbe comportato, contrariamente alla proposta del relatore, la manifesta infondatezza del primo profilo del primo motivo (di “nullità della sentenza per violazione del principio del contraddittorio ex art. 101 c.p.c.”, con cui si è lamentata l’irregolarità della notifica all’Agente della Riscossione, mancando nel fascicolo di appello prova dell’invio e soprattutto dell’avvenuta notifica dell’atto di citazione in appello);

d’altro canto, sarebbero stati infondati sia il secondo profilo del medesimo primo motivo (relativo alla mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti dell’Unione delle Terre d’Argine, visto che litisconsorte necessario non è mai l’ente creditore, ai sensi D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39: tra le altre, v. Cass. 05/02/2016, n. 14125), sia il secondo motivo (di violazione dell’art. 327 c.p.c., visto che correttamente l’appello è stato introdotto con citazione in relazione alla peculiarità del rito: Cass. 29/02/2012, n. 3058), sia gli altri (relativi alla questione della legittimità della condanna alle spese dell’agente della riscossione anche in caso di accoglimento dell’opposizione esattoriale per vizi imputabili all’ente creditore, nel qual senso è invece consolidata la giurisprudenza di questa Corte);

il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile, con condanna della ricorrente alle spese, non senza doversi rilevare che quanto osservato renda ininfluente Cass. (ord.) n. 28844 del 2018;

infine, si deve pure dare atto – senza possibilità di valutazioni discrezionali (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione.

PQM

dichiara improcedibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso da essa proposto, a norma del dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2018

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