Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32582 del 17/12/2018

Cassazione civile sez. II, 17/12/2018, (ud. 04/07/2018, dep. 17/12/2018), n.32582

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 27838 – 2016 R.G. proposto da:

A.B.A., – c.f. (OMISSIS) – rappresentato e difeso in

virtù di procura speciale in calce al ricorso dall’avvocato

Caterina Caterino ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via

Principessa Clotilde, n. 7, presso lo studio dell’avvocato Daniela

Fargnoli.

– ricorrente –

e

MINISTERO dell’ECONOMIA e delle FINANZE, – c.f. (OMISSIS) – in

persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso

dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma,

alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia per legge;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1590 del 26.4.2016 della corte d’appello di

Milano;

udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del 4

luglio 2018 dal consigliere dott. Luigi Abete;

udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore

generale dott. Del Core Sergio, che ha concluso per la declaratoria

di inammissibilità ovvero per il rigetto del ricorso; in subordine

ha concluso per l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione;

udito l’avvocato Caterina Caterino per il ricorrente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

In data 28.8.2012 l’ufficio delle dogane di Como elevava nei confronti di A.B.A., cittadino svizzero, verbale n. (OMISSIS) di accertamento di infrazione valutaria, in particolare per aver omesso, all’atto dell’ingresso nel territorio italiano, di redigere la dichiarazione di importazione di franchi svizzeri 100.000,00, pari ad Euro 83.263,95, rappresentati da dieci certificati azionari, per un totale di cento azioni al portatore.

Con decreto n. 405810/2013 il Ministero delle Economia e delle Finanze ingiungeva a A.B.A. il pagamento della somma di Euro 21.979,00 a titolo di sanzione amministrativa per la violazione di cui all’art. 3 del Reg. C.E. n. 1889/2005 e di cui al D.Lgs. n. 195 del 2008, art. 9.

Con ricorso al tribunale di Como A.B.A. proponeva opposizione.

Chiedeva annullarsi l’ingiunzione.

Resisteva il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Con sentenza n. 1661/2014 il tribunale di Como rigettava l’opposizione.

Proponeva appello A.B.A..

Resisteva il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Con sentenza n. 1590 del 26.4.2016 la corte d’appello di Milano in parziale accoglimento del gravame ed in parziale riforma della gravata sentenza, in ogni altra parte confermata, liquidava in minor misura le spese, a carico dell’appellante, di primo grado; altresì compensava fino a concorrenza di 1/3 le spese di secondo grado e condannava A.B.A. a rimborsare a controparte i residui 2/3.

Esplicitava la corte segnatamente in ordine al primo motivo di appello – con il quale l’appellante a censura del primo dictum aveva dedotto il difetto dell’estremo della coscienza e volontà dell’illecito amministrativo ascrittogli ovvero di aver ignorato di aver con sè i dieci certificati azionari, siccome a sua insaputa riposti in una busta che credeva contenente unicamente copia di un atto notarile – che la prospettazione in fatto non risultava verosimile; che invero all’atto del controllo da parte dei verbalizzati A.B.A. si era viceversa limitato a dichiarare che trattavasi di certificati azionari di scarso valore economico, tant’è che li aveva stampati da “internet”.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso A.B.A.; ne ha chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione con ogni susseguente pronuncia anche in ordine alle spese.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Con ordinanza interlocutoria in data 30.11/11.12.2017 si è disposta la rimessione del presente procedimento alla pubblica udienza della seconda sezione civile di questa Corte.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio.

Deduce che la corte di merito ha omesso qualsiasi pronuncia in ordine al motivo di gravame con cui aveva addotto, a censura della statuizione di primo grado, che il primo giudice aveva, a sua volta, omesso qualsiasi valutazione in ordine alla prospettata – sin dall’originario atto di opposizione e pur ai fini del riscontro dell’elemento psicologico dell’illecito – assenza di valore intrinseco dei titoli azionari sequestrati, inidonei a comportare trasferimento di ricchezza in dipendenza del valore negativo del patrimonio della società di diritto svizzero cui le azioni inerivano.

Deduce in ogni caso che la documentazione depositata già in prime cure appieno dimostra che i certificati azionari rinvenuti in suo possesso “fossero, al momento della presunta violazione, privi di qualsivoglia valore intrinseco” (così ricorso, pag. 8).

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per omessa pronuncia su uno dei motivi di impugnazione.

Deduce che le circostanze addotte con il primo motivo di ricorso, ovvero l’omessa pronuncia in ordine all’esperito motivo d’appello, rilevano inoltre sub specie di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e quindi in relazione al disposto dell’art. 112 c.p.c..

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 195 del 2008, art. 9 e del D.P.R. n. 148 del 1988, art. 23, commi 1 e 3.

Deduce che il capitale della società cui ineriscono i titoli azionari sequestrati, alla data di elevazione del verbale di accertamento dell’infrazione era totalmente azzerato; che di conseguenza il valore dei certificati azionari non poteva essere computato in Euro 83.263,95 nè parallelamente la sanzione irrogata poteva essere quantificata in Euro 21.979,00.

Deduce pertanto che gli è stata ascritta una violazione di fatto insussistente. Il primo ed il secondo motivo di ricorso sono strettamente connessi. Invero la ragione di censura che il primo mezzo di impugnazione veicola, rileva propriamente e unicamente sub specie di omessa pronuncia.

Del resto questa Corte spiega che il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito – e, si soggiunge, su di un motivo di appello – che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l’attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all’attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto (cfr. Cass. 16.5.2012, n. 7653; Cass. (ord.) 27.11.2017, n. 28308).

In tal guisa la censura dal primo mezzo addotta si risolve e resta in toto assorbita dalla ragione di doglianza con il secondo mezzo prospettata.

In ogni caso ambedue i motivi di ricorso sono destituiti di fondamento.

Ovviamente, qualora vengano denunciati con il ricorso per cassazione “errores in procedendo”, questa Corte di legittimità è anche giudice del fatto (processuale) ed ha quindi il potere – dovere di procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali (cfr. Cass. 23.1.2006, n. 1221; Cass. sez. lav. 21.4.2016, n. 8069).

Su tale scorta si evidenzia che senza dubbio nell’iniziale atto di opposizione A.B.A. ebbe a dedurre che “i documenti oggetto di sequestro non avevano valore intrinseco, poichè il capitale (…) di quella società aveva un valore negativo, così come negativo era l’utile (…), come risulta dalla dichiarazione dei redditi (…) anno 2012, che si produce” (così ricorso in opposizione ad ingiunzione, pag. 4). Ed ebbe a soggiungere che tale circostanza poteva “condurre ad un giudizio di insussistenza della violazione contestata, non potendosi ritenere la condotta correlata, di fatto, ad alcun trasferimento di ricchezza” (così ricorso in opposizione ad ingiunzione, pag. 4), ed ancora che la medesima circostanza dovesse, in subordine, essere “apprezzata nella valutazione del profilo soggettivo dell’agente” (così ricorso in opposizione ad ingiunzione, pag. 4).

Tuttavia, alla stregua dei motivi dell’atto di appello esperito avverso la sentenza n. 1661/2014 del tribunale di Como, A.B.A. ha gravato l’impugnata statuizione solo e limitatamente al “capo (…) che ha affermato la sussistenza della violazione ed il conseguente obbligo di pagamento della sanzione comminata senza tenere conto della situazione di inconsapevolezza in assenza di colpa dell’agente, nella quale il fatto si è verificato” (così atto di appello, pag. 7) nonchè solo e limitatamente al “capo (…) che ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite” (così atto di appello, pag. 7).

D’altronde, nel corpo dell’atto di appello, con riferimento al primo motivo di gravame, si specifica ulteriormente che “è sulla valutazione della volontarietà della condotta che riteniamo che la sentenza sia illogica” (così atto di appello, pag. 8) e che “una volta ritenuto che il ricorrente non fosse consapevole del possesso dei titoli, si tratta di verificare detta inconsapevolezza fosse o meno scusabile” (così atto di appello, pag. 8).

Alla luce dei premessi testuali rilievi è da disconoscere recisamente che “uno dei motivi di gravame formulati (…) aveva ad oggetto (…) l’insussistenza obiettiva della violazione contestata (…) in quanto i titoli azionari (…) avevano un valore intrinseco pari a zero” (così ricorso, pagg. 5 -6) e quindi è da disconoscere recisamente il denunciato vizio di omessa pronuncia.

Immeritevole di seguito è pur il terzo motivo di ricorso.

Evidentemente il giudicato “interno” formatosi a seguito e per effetto del surriferito circoscritto ambito dei motivi di appello osta e preclude la disamina della censura – che il terzo mezzo appunto veicola – per cui l’illecito ascritto sarebbe di fatto insussistente in dipendenza dell’azzeramento del capitale della “Abc WorldWide AG” e dunque dell’assenza di valore intrinseco delle azioni rappresentative del capitale del medesimo organismo societario.

In dipendenza del rigetto del ricorso il ricorrente va condannato a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo (in sede di condanna del soccombente al rimborso delle spese del giudizio a favore di un’amministrazione dello Stato – nei confronti della quale vige il sistema della prenotazione a debito dell’imposta di bollo dovuta sugli atti giudiziari e dei diritti di cancelleria e di ufficiale giudiziario – riguardo alle spese vive la condanna deve essere limitata al rimborso delle spese prenotate a debito: cfr. Cass. 18.4.2000, n. 5028).

Si dà atto che il ricorso è datato 14.11.2016. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto altresì della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis D.P.R. cit..

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente, A.B.A., a rimborsare al controricorrente, Ministero dell’Economia e delle Finanze, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 2.200,00, oltre spese prenotate a debito; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis cit..

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sez. seconda civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 4 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2018

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