Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32581 del 17/12/2018

Cassazione civile sez. II, 17/12/2018, (ud. 21/06/2018, dep. 17/12/2018), n.32581

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21047-2014 proposto da:

ENEL DISTRIBUZIONE SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

DELLE MILIZIE, 38, presso lo studio dell’avvocato PIERFILIPPO

COLETTI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

F.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TARVISIO

2, presso lo studio dell’avvocato PAOLO CANONACO, che lo rappresenta

e difende unitamente agli avvocati ALESSANDRA AMANTEA, PIETRO PAOLO

FUNARI;

GEOS SERVICE SAS IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA BALDO DEGLI UBALDI 71, presso lo studio dell’avvocato

MASSIMILIANO MORICHI, rappresentato e difeso dall’avvocato VINCENZO

TERESI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1938/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 05/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/06/2018 dal Consigliere ANTONINO SCALISI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 8945/2008 all’esito dei giudizi di opposizione promossi dalla società appellata avverso due decreti ingiuntivi n. 2160/02 e 3930/02 emessi in favore della Geos Service, e riuniti in fase istruttoria, accoglieva le opposizioni in esame e per l’effetto revocava i decreti ingiuntivi, accogliendo l’azione di annullamento ex art. 1439 c.c. promossa dall’Enel Distribuzione spa e per l’effetto annullava tutti i contratti intercorsi tra Enel Distribuzione spa e Geos Service tra il 22.05.2000 e il 09.02.2002 in esecuzione del Progetto (OMISSIS) – ritenendo presenti raggiri e inganni da parte del F., tecnico specialista esperto responsabile del progetto (OMISSIS), nonchè marito e padre dei soci della Geos Service cui era stata affidata l’esecuzione del progetto al quale era preposto – raggiri ed inganni che non avevano consentito la conoscenza di circostanze fondamentali per l’opponente. Condannava, l’opposta Geos Service sas alla restituzione in favore dell’Enel Distribuzione di tutto quanto ricevuto in pagamento dai suddetti contratti per l’ammontare complessivo di Euro 201.865,48, oltre interessi legali dalla messa in mora al soddisfo; condannava, altresì, la Geos Service sas al pagamento delle spese di CTU, nonchè al pagamento delle spese di lite.

Avverso questa sentenza interponeva appello la società Geos Service, adducendo i seguenti motivi di impugnazione: 1) violazione delle preclusioni processuali di cui all’art. 189 c.p.c.” il Giudice di prime cure aveva illegittimamente consentito l’ingresso di allegazioni documentali successive alla fase di precisazione delle conclusioni, segnatamente della sentenza sulla impugnativa dì licenziamento del F., fondando la propria decisione proprio sulle risultanze di quel giudizio; 2) “insussistenza dei presupposti dell’annullamento per dolo ex art. 1439 c.c.

1. la Geos Service sas era legata all’Enel in virtù di contratto distinto ed autonomo dai regolamenti interni intercorrenti tra la società appellata ed i suoi dipendenti, qualità quest’ultima rivestita dal F., e pertanto non era tenuta essa appellante a conoscere il contenuto dei detti regolamenti pur laddove violati dal F.; inoltre, non vi era prova alcuna che i pretesi raggiri ed artifizi, asseritamente ma, indimostratamente, posti in essere dal F. in danno della società appellata, aggirando la normativa regolamentare interna, fossero a conoscenza della Geos Service sas, non potendo detta conoscenza evincersi in via presuntiva dai rapporti di parentela tra i soci della Geos S. sas ed il F.; inoltre, l’appellante non aveva tratto alcun ingiusto vantaggio con corrispondente danno per l’Enel Distribuzione spa, in quanto la società appellante aveva correttamente eseguito i lavori commissionati ed il prezzo praticato era inferiore a quello praticato mediamente dal mercato, nè vi erano altre società attrezzate a rendere il servizio richiesto; 3)” inapplicabilità della disciplina in tema di conflitto d’interessi”. L’Enel aveva affidato al F. il compito di ricercare le aziende che avrebbero potuto svolgere l’appalto oggetto del Progetto (OMISSIS) e di verificarne l’esattezza, tuttavia il F. non era legittimato a sottoscrivere i contratti di appalto, a tanto provvedendo i responsabili della funzione ingegneria dell’Enel Distribuzione, sicchè non poteva imputarsi al F. il compimento di raggiri o artifizi, potendo gli stessi essere valutati dai soggetti responsabili secondo l’ordinaria diligenza; inoltre, l’inapplicabilità della disciplina del conflitto di interessi ex art. 1394 c.c.derivava anche dalla circostanza che il F. non aveva mai agito quale rappresentante della Enel Distribuzione ed il mero vincolo familiare che lo legava alla Geos Service non era indice sufficiente al riguardo; 4) “insussistenza dei requisiti di errore indotto dal presunto dolo – inesistenza dell’essenzialità”: l’errore, relativo all’identità della persona dell’altro contraente, in cui l’Enel Distribuzione sarebbe caduta, non era determinante, non essendovi altre società sul mercato che fornivano il servizio necessario in base al progetto (OMISSIS). Sulla scorta di tali motivi concludeva per l’integrale riforma dell’impugnata sentenza, e segnatamente per la declaratoria di nullità dell’attività processuale di allegazione documentale alla comparsa conclusionale svolta in primo grado dalla società appellata; per la declaratoria di piena validità dei contratti per cui è causa intercorsi tra l’Enel Distribuzione s.p.a. e la Geos Service s.a.s., aventi ad oggetto le attività di pulizia scrematura dei files neutri, nell’ambito del progetto (OMISSIS); per la declaratoria di inammissibilità o infondatezza nel merito delle opposizioni ad ingiunzioni di pagamento proposte dall’Enel Distribuzione avverso i citati decreti ingiuntivi, emessi dal Tribunale di Napoli n. 2160/2002 per Euro 64.696,75 e n. 39tf3/2002 per Euro 28.238,75, in favore della Geos Service, con conferma delle ingiunzioni stesse; il tutto con condanna dell’Enel Distribuzione al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre gli accessori di legge.

Si costituita l’Enel Distribuzione spa, eccependo che: -la sentenza con cui è stato dichiarato il licenziamento del F. ben poteva essere prodotta, dopo che il giudizio era stato riservato in decisione, in quanto rappresentava un precedente giurisprudenziale e non un documento; – lo strettissimo rapporto di parentela intercorrente tra il F. e la Geos Service aveva condotto il Giudice di primo grado ad escludere una posizione di terzietà della Geos rispetto ai raggiri posti in essere dal F. e, ciò, emergeva anche dal frazionamento degli incarichi che richiedeva la partecipazione di entrambi i contraenti e dalle fatture emesse dalla Geos Service, ove era stata indicata un’estensione territoriale maggiorata; -i raggiri non potevano essere vantati dall’Enel Distribuzione che faceva affidamento sul leale svolgimento dell’incarico assegnato a F., secondo il principio di leale collaborazione; – il vantaggio per l’appellante era stato quello di praticare prezzi fuori mercato, con elusione delle regole di concorrenza in danno del committente; -il dolo in cui era incorsa l’appellata sull’identità della contraente era stato quindi determinante.

Ha, poi, proposto appello incidentale per veder riformata la sentenza nella parte in cui non era stata riconosciuta l’esistenza di altri pagamenti riportati nel prospetto contabile contenuto nell’atto di appello, e non tenuti in conto dal ctu in primo grado, onde ottenerne la restituzione per ulteriori Euro 184.054,34. Concludeva per l’inammissibilità ovvero per il rigetto dell’appello principale, con accoglimento di quello incidentale con condanna dell’appellante alla restituzione anche dell’ulteriore somma di Euro 184.056,34 oltre interessi dal giorno della domanda, il tutto con vittoria di spese processuali.

La Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 1938 del 2014, accoglieva l’appello, accertava la validità dei contratti oggetto del giudizio, rigettava l’azione di annullamento di quei contratti, confermava i decreti ingiuntivi. Dichiarava assorbito l’appello incidentale, condannava l’Enel Distribuzione spa al pagamento delle spese processuali.

Secondo la Corte distrettuale, il contratto oggetto del giudizio non presentava un vizio di annullabilità perchè non sussisteva la prova in ordine alla circostanza che l’Enel ove avesse conosciuto la reale composizione della compagine sociale della Geos ed ove fossero state rispettate le formalità regolamentari relative all’interpello di ditte terze si sarebbe astenuta dal contrattare con la Geos Service sas, ovvero, avrebbe contrattato con altra ditta, ovvero, avrebbe contattato a più favorevoli condizioni.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da Enel Distribuzione spa, con ricorso affidato a 3 motivi. Geos Service sas e F.P. hanno resistito con separati controricorsi.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.= Con il primo motivo di ricorso, Enel Distribuzione spa lamenta la violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 dell’art. 184 c.p.c. e dell’art. 148 bis c.p.c. nel testo precedente alle modifiche introdotte dalla L. n. 69 del 2009, nonchè dell’art. 345 c.p.c. nel testo precedente alle modifiche introdotte dall’anzidetta L. n. 69 del 2009 ed, inoltre, degli artt. 115 e 116 c.p.c. e art. 2729 c.c., omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Secondo la ricorrente, la Corte distrettuale avrebbe, erroneamente, disposto lo stralcio dagli atti di causa della sentenza n. 6511 del 2008 emessa dal Tribunale di Napoli Giudice del lavoro essendo stata prodotta oltre i termini di cui all’art. 184 c.p.c. perchè non avrebbe tenuto conto che la sentenza, sia pure quale documento, era stata pubblicata solamente il 25 gennaio 2008 e, quindi, solo pochi giorni prima dell’udienza del 1 febbraio 2008, allorchè erano state precisate le conclusioni nel giudizio ordinario. Eppure, quella sentenza e gli accertamenti di fatto svolti dal Giudice del Lavoro risultavano decisivi, anche nella controversia dinanzi al Giudice ordinario.

1.1.= Il motivo è inammissibile ed essenzialmente perchè, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, i fatti accertati dalla sentenza n. 6511 del 2008 emessa dal Tribunale di Napoli Giudice del Lavoro, erano conosciuti e sono stati valutati dalla Corte distrettuale. Infatti, come afferma la sentenza impugnata “(…..) la pur certa violazione delle norme regolamentari interne da parte del F. preposto alla selezione delle ditte idonee a svolgere la peculiare attività oggetto dei contratti per la realizzazione del progetto (OMISSIS) con specifico riferimento al formale Interpello scritto di altre ditte disponibili (almeno due, secondo il regolamento), ovvero alla motivazione in ordine alla eventuale impossibilità di interpellare ditte disponibili, e con specifico riferimento al divieto di frazionamento degli ordini sì da eludere i limiti di importo fissati nelle lettere contratto, non paiono alla Corte, pur tenuto coevamente conto della peculiare composizione familiare della compagine sociale della Geos Service sas, idonei a suffragare la tesi, sposata dal primo giudice, di sussistenza del dolo contrattuale ai sensi dell’art. 1439 c.c. determinante per la conclusione del contratto da parte dell’Enel proprio con la GeoS.

Sicchè, ammesso pure che la Corte distrettuale abbia errato nel disporre lo stralcio della sentenza n. 6511 del 2008 del Tribunale di Napoli dai documenti del processo, l’eventuale ammissione ragionevolmente non aggiungerebbe ulteriori elementi al ragionamento della Corte distrettuale, dato che quegli stessi elementi emergenti da quella sentenza sono stati conosciuti e valutati dalla Corte di merito.

Vale anche in questo caso il principio più volte espresso da questa Corte, secondo cui “(….) la parte che propone ricorso per cassazione, deducendo la nullità della sentenza per un vizio dell’attività del giudice lesivo del proprio diritto di difesa, ha l’onere di indicare il concreto pregiudizio derivato, atteso che, nel rispetto dei principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e di interesse ad agire, l’impugnazione non tutela l’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma mira ad eliminare il concreto pregiudizio subito dalla parte, sicchè l’annullamento della sentenza impugnata è necessario solo se nel successivo giudizio di rinvio il ricorrente possa ottenere una pronuncia diversa e più favorevole a quella cassata.

2.= La ricorrente lamenta ancora:

a) con il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 1439 c.c., dell’art. 1394c.c. e dell’art. 1429c.c. ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 c.c., degli artt. 115 e 116c.p.c. ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Secondo la ricorrente, la Corte distrettuale, pur avendo accertato l’inescusabile violazione delle norme regolamentari interne da parte del F. preposto alla selezione delle ditte idonee a svolgere la peculiare attività oggetto dei contratti per la realizzazione del progetto (OMISSIS), pur avendo dichiarato di aver tenuto conto della peculiare composizione familiare della compagine sociale della Geos Service sas, non avrebbe ritenuto di suffragare nel caso di specie la tesi seguita dal primo giudice di sussistenza di dolo contrattuale ai sensi dell’art. 1439 c.c.dseterminante per la conclusione del contratto da parte dell’Enel proprio con Geos Service.

b) con il terzo motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 1394 c.c. e degli artt. 115 e 116c.p.c. ex art. 360 c.p.c., n. 3; omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Secondo la ricorrente, la Corte distrettuale, nell’escludere il conflitto di interessi, non avrebbe tenuto presente che la situazione di conflitto tra il F. e il datore di lavoro, cioè, con l’ENEL risultava in re ipsa e discendeva dalla palese violazione da parte della legge che impone ad ogni lavoratore il dovere di fedeltà nei confronti del proprio datore di lavoro e l’assolvimento della regola di correttezza e buona fede del F..

2.1.= I motivi che per la loro connessione vanno esaminati congiuntamente sono infondati ed, essenzialmente, perchè si risolvono nella richiesta di una nuova e diversa valutazione dei dati processuali non proponibile nel giudizio di cassazione se, come nel caso in esame, la valutazione effettuata dalla Corte distrettuale non presenta vizi logici e non sia incomprensibile e/o sostanzialmente illogica. Piuttosto, la Corte distrettuale ha escluso con ragionamento logicamente condivisibile sia che ricorresse una ipotesi di dolo contrattuale e sia un’ipotesi di conflitto di interessi. Come ha avuto modo di evidenziare la Corte distrettuale “(….) la peculiare composizione familiare della compagine sociale della Geos Service sas, non era idonea a suffragare la tesi, sposata dal primo giudice, di sussistenza del dolo contrattuale ai sensi dell’art. 1439 c.c.(…) L’assenza di qualsivoglia potere rappresentativo o contrattuale in capo al F. idoneo a vincolare l’Enel Distribuzione essendo un mero dipendente subordinato dell’appellata esclude la configurabilità di qualsiasi conflitto di interesse ex art. 1394 c.c. con quest’ultima contrariamente a quanto opinato dal primo giudice (…).

E’ del tutto evidente, dunque, che la Corte distrettuale abbia escluso, con valutazione dei dati processuali, insindacabile nel giudizio di cassazione:

a) la sussistenza del dolo, nella consapevolezza che, a norma dell’art. 1439 c.c., il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati siano stati tali che, senza di essi, l’altra parte non avrebbe prestato il proprio consenso per la conclusione del contratto, ossia, quando, determinando la volontà del contraente, abbiano ingenerato nel “deceptus” una rappresentazione alterata della realtà, provocando nel suo meccanismo volitivo un errore da considerarsi essenziale ai sensi dell’art. 1429 c.c. (Cass. SSUU n. 12424 del 25/05/2006).

b) il conflitto di interessi, ritenendo, invece, che i due rapporti (Enel/ F. e Geos Service/Enel) fossero rapporti autonomi e, in ogni caso l’insussistenza di una qualche forma di danno in capo ad Enel, sì da legittimare la stessa ad eccepire la dedotta conflittualità. Come ha già detto questa Corte, in altra occasione (Cass. 8879 del 2000), il conflitto di interessi che se conosciuto o conoscibile dal terzo rende annullabile il contratto concluso dal rappresentante su domanda del rappresentato, ricorre quando il rappresentante, anzichè tendere alla tutela degli interessi del rappresentato, persegua interessi suoi propri o altrui, incompatibili con quelli del rappresentato di guisa che all’utilità conseguita o conseguibile dal rappresentante, per se medesimo o per il terzo, segua o possa seguire un danno per il rappresentato. Non costituiscono, pertanto, cause di annullamento del contratto per conflitto di interessi, nè la mera convergenza di interessi tra rappresentante e rappresentato, in nome del quale il primo agisca nell’ambito dei poteri conferitigli, nè l’uso malaccorto o non proficuo che il rappresentante faccia di tali poteri, concludendo negozi di nulla o scarsa utilità per il rappresentato.

3.= Esclusa la sussistenza del dolo e del conflitto di interessi rimane superata ogni altra osservazione e/o deduzione della ricorrente.

In definitiva, il ricorso va rigettato e la ricorrente, in ragione del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c., va condannato a rimborsare ai controricorrenti separatamente le spese del presente giudizio che vengono liquidate con il dispositivo. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17), applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte della ricorrente, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare a ciascuna parte controricorrente le spese del presente giudizio di cassazione che liquida a favore di F.P. in Euro 7.200,00, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% del compenso e accessori, come per legge; e a favore di Geos Service sas in Euro 5.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% del compenso e accessori, come per legge; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 13 citato, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile di questa Corte di Cassazione, il 21 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2018

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