Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32580 del 17/12/2018

Cassazione civile sez. II, 17/12/2018, (ud. 18/06/2018, dep. 17/12/2018), n.32580

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 822/2017 R.G., proposto da:

A.G., rappresentato e difeso dall’avv. Pietro L.

Frisani, con domicilio eletto in Roma, alla Piazza del Popolo n. 18;

– ricorrente –

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t.,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio in Roma, Via dei Portoghesi 12;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte d’appello di Firenze n. 1601/2016,

depositato in data 25.10.2016;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18.6.2018 dal

Consigliere Giuseppe Fortunato.

Fatto

FATTI DI CAUSA

A.G. ha adito la Corte di appello di Firenze, chiedendo la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento di quanto spettante per equa riparazione, in relazione alla durata irragionevole del processo ex L. n. 89 del 2001, instaurato dinanzi alla Corte territoriale di Palermo, volto ad ottenere l’indennizzo per il ritardo con cui era stata definita la controversia promossa dinanzi Tar Lazio nei confronti del Ministero della difesa e del Ministero dell’interno nel corso del 1997, per il riconoscimento dei compensi per lavoro straordinario.

La Corte d’appello di Palermo, con ordinanza resa all’udienza del 20.5.2010, aveva declinato la propria competenza a favore di quella di Caltanissetta, la quale, dopo due anni e nove mesi dalla riassunzione, aveva proposto regolamento di competenza d’ufficio definito da questa Corte in data 6.2.2014, con rimessione delle parti dinanzi alla Corte d’appello di Perugia.

Il processo si era concluso con il decreto n. 329/2014, depositato in data 17.2.2015.

Il consigliere delegato della Corte d’appello di Firenze, pronunciando sulla domanda oggetto del presente giudizio, ha emesso ingiunzione di pagamento per l’importo di Euro 2000,00, oltre accessori e spese legali.

La pronuncia è stata parzialmente riformata in sede di opposizione L. n. 89 del 2001, ex art. 5 ter, con riduzione della condanna ad Euro 500,00, oltre accessori.

Per la cassazione di questo provvedimento A.G. ha proposto ricorso in unico motivo, cui ha resistito con controricorso il Ministero della giustizia.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia la violazione della L. n. 89 del 2001, artt. 2 e 3, art. 6, par. 11, della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, artt. 3,111 e 117 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamentando che la Corte di merito abbia ritenuto che le fasi del processo presupposto svoltesi dinanzi al giudice incompetente e a questa Corte di legittimità dovessero addebitarsi al ricorrente, non tenendo conto che, per orientamento assolutamente prevalente all’epoca della domanda, le richieste di indennizzo proposte dinanzi ai giudici amministrativi erano assoggettate ai criteri di competenza ordinari e che solo nella pendenza del procedimento la giurisprudenza di legittimità aveva mutato indirizzo, con la conseguenza che la durata del processo, fino alla declaratoria di competenza della Corte di Perugia, non era imputabile ad un errore della parte e non poteva detrarsi dalla durata complessiva della causa.

Occorreva inoltre tener conto che il regolamento di competenza era stato sollevato d’ufficio dopo due anni e nove mesi dalla riassunzione dinanzi alla Corte di Caltanissetta e considerare che i procedimenti ex L. n. 89 del 2001 sono sottoposti ad un termine di durata ragionevole più breve di quelli ordinari, comunque non superiore a due anni.

Il motivo è fondato.

La domanda di equa riparazione per l’irragionevole durata del processo instaurato dal ricorrente dinanzi al Tar Lazio per ottenere il riconoscimento dei compensi a titolo di lavoro straordinario, è stata proposta il 21.8.2009 dinanzi alla Corte d’appello di Palermo in base ai criteri ordinari.

La Corte, in applicazione dei principi espressi dalle sentenze di legittimità nn. 6306,6307 e 6308 del 2010, sopravvenute in corso di causa, ha declinato la propria competenza ed ha rimesso la causa alla Corte d’appello di Caltanissetta.

Quest’ultima, decorsi circa due anni e nove mesi dalla riassunzione, ha sollevato regolamento di competenza d’ufficio, definito con pronuncia del 6.2.2014.

Il processo presupposto è stato, infine, definito in data 17.2.2015. Il decreto impugnato ha stabilito che la durata ragionevole del processo per equa riparazione era pari a due anni complessivi (un anno per il procedimento svoltosi in unico grado dinanzi alla Corte d’appello ed un anno per il giudizio di legittimità) e ha ritenuto che non potesse tenersi conto della maggior durata della lite cagionata dalla proposizione della domanda dinanzi a giudice incompetente, durata che non era dipesa da disfunzioni dell’organizzazione giudiziaria o da un mutamento di giurisprudenza, ma dalla non chiara formulazione della norma sulla competenza territoriale.

Va, in contrario, osservato che, per accertare la violazione del termine ragionevole del processo, non può essere imputato al comportamento della parte l’intero periodo occorso per pervenire alla declaratoria d’incompetenza del giudice inizialmente adito, occorrendo verificare se, con riguardo a tale lasso temporale, siano, o meno, ravvisabili elementi riconducibili a disfunzioni o ad inefficienze dell’apparato giudiziario tanto più quando (venendo in rilievo profili di competenza per territorio di natura inderogabile) l’ordinamento processuale riconosce al giudice l’esercizio di poteri officiosi (Cass. 1334/2005; Cass. 20403/2006; Cass. 26208/2016; 1541/2015).

Inoltre, in fattispecie analoga a quella in esame, si è stabilito che nessun addebito può essere mosso alla parte ricorrente per avere inizialmente adito la Corte d’appello dichiarata incompetente se il diverso criterio di competenza sia ricollegabile ad un mutamento di giurisprudenza sopravvenuto in corso di causa, dovendosi anche in tal caso avere riguardo al momento di inizio del giudizio presupposto (Cass. 16857/2016).

La Corte d’appello di Firenze non ha tenuto conto della insussistenza di qualsivoglia elemento di responsabilità nei confronti dei ricorrenti per aver adito in giudice successivamente dichiaratosi incompetente e non ha, peraltro, apprezzato il fatto che il processo si era prolungato anche a causa della proposizione del regolamento di competenza sollevato dalla Corte di Caltanissetta a distanza di due anni e nove mesi dalla riassunzione del procedimento dinanzi a detto ufficio giudiziario.

Il ricorso è quindi accolto.

Il decreto impugnato è cassato con rinvio della causa ad altra sezione della Corte d’appello di Firenze che pronuncerà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia la causa ad altro sezione della Corte d’appello di Firenze anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 18 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA