Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3258 del 12/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3258 Anno 2014
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: MANNA ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 14049-2011 proposto da:
TROPIANO MONICA TRPMNC77R65D9690, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA DELLE ACACIE 13, presso il CENTRO CAF (presso l’avv. GIANCARLO DI
GENIO), rappresentata e difesa dall’avvocato AMATO FELICE, giusta procura a
margine del ricorso;;

– ricorrente contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 80078750587
in persona del Direttore Centrale Pensioni, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,

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Data pubblicazione: 12/02/2014

R.G. n. 14049/11
Ud. 14.11.13
Tropiano c. INPS

rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO TRIOLO, ANTONIETTA

– resistente avverso la sentenza n. 327/2010 della CORTE D’APPELLO di SALERNO del
17.3.2010, depositata il 27/05/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/11/2013 dal
Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MANNA;
udito per il resistente l’Avvocato Antonietta Coretti che ha chiesto il rigetto del ricorso.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. GIANFRANCO SERVELLO
che si riporta alla relazione scritta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
I – Il consigliere relatore nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c. ha depositato la seguente relazione
ai sensi degli artt. 380-bis e 375 c.p.c.:
4(

1.

– Con sentenza depositata il 27.5.10 la Corte d’appello di Salerno, in parziale riforma

della pronuncia emessa dal Tribunale della stessa sede, ordinava all’INPS di iscrivere Monica
Tropiano nell’elenco dei lavoratori agricoli del Comune di Eboli per l’anno 2006 e per 151
giornate lavorative e condannava l’istituto a pagarle la relativa indennità di disoccupazione
agricola, nonché le spese del giudizio di primo grado, mentre disponeva la compensazione
integrale fra le parti di quelle del secondo.
2. – Per la cassazione, in ordine al governo delle spese, di tale sentenza ricorre la Tropiano
affidandosi a tre motivi.
2.1. – L INPS non ha svolto attività difensiva.
3. — Con il primo motivo la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c.,
della legge n. 794/42, dell’art. unico legge n. 1501/57, nonché delle tariffe professionali vigenti,
nella parte in cui l’impugnata ha ridotto l’ammontare dei diritti relativi al giudizio di primo grado

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CORETTI, EMANUELE DE ROSE, giusta procura in calce al ricorso notificato;

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Tropiano c. INPS

espungendo alcune voci, che però non ha specificato, relative ad attività non prestate o eseguite
dopo la sentenza di primo grado.

legge n. 794/42 in combinato con l’art. 60 r.d.l. 1578/33 e dell’art. 91 c.p.c., nonché vizio di
motivazione, laddove l’impugnata sentenza ha ridotto della metà l’onorario di avvocato per il
carattere routinario della controversia e la semplicità della materia.
3.2. – Con il terzo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92
c.p.c. nonché vizio di motivazione, nella parte in cui la Corte territoriale ha compensato per intero
le spese del giudizio di appello per la mera ripetitività di talune questioni e della rilevanza e della
responsabilità nei confronti della collettività dell ‘INPS, in quanto gestore di fondi pubblici.
4. — Il primo motivo è manifestamente infondato perché l’impugnata sentenza, in realtà, non ha
espunto alcun diritto sol perché relativo ad attività successive alla sentenza di primo grado,
limitandosi – con formula di stile che, però, non merita censura – a parlare di liquidazione avvenuta
“in considerazione delle attività effettivamente espletate”, formula in cui non può ravvisarsi un
implicito diniego di diritti inerenti ad attività successive e consequenziali alla pronuncia di primo
grado. Né il ricorso indica quali voci, fra quelle eventualmente elencate nella nota spese, sarebbero
state ingiustamente negate.
4.1 – Il secondo motivo è manifestamente fondato.
Già altre volte la giurisprudenza di questa Corte Suprema ha affermato che il giudice ha
l’obbligo di motivare espressamente la propria decisione, con riferimento alle circostanze di fatto
del processo, e non può, per converso, limitarsi ad una pedissequa enunciazione del criterio legale
(v. Cass. 9.6.2006 n. 13478; Cass. 4.8.2009 n. 17920), ovvero – come verificatosi nel caso di specie
– alla semplice aggiunta di un elemento estrinseco, meramente indicativo, quale l’identità delle
questioni e quindi il carattere ripetitivo della controversia (v., in particolare, Cass. 20.6.2007 n.
14311; Cass. 21.11.2008 n. 27804; Cass. 26.7.2010 n. 17508). Né l’obbligo di motivazione è
escluso per effetto dell ‘art. 4 legge n. 794/42 che, nel prevedere la riduzione dei minimi tariffari per
le controversie di particolare semplicità, dispone che la riduzione degli onorari non possa superare
il limite della metà; tale disposizione, invero, integra la previsione contenuta nel comma 5 0 dell’art.
60 r.d.l. n. 1578/33, indicando il limite massimo della riduzione degli onorari e dunque presuppone

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3.1. – Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 4

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che questa sia stata motivata (cfr., riguardo al collegamento fra le due disposizioni, Cass. 21.11.08
n. 27804; Cass. 26.10.74 n. 3179).

In tema di spese giudiziali, i giusti motivi da indicarsi esplicitamente nella motivazione, in
presenza dei quali, ai sensi dell’art. 92 co. 20 c.p.c. (nel testo introdotto dall’art. 2 legge 28.12.05 n.
263), il giudice può compensare, in tutto o in parte, le spese del giudizio, non possono essere tratti
dalla struttura del tipo di procedimento contenzioso applicato né dalle particolari disposizioni
processuali che lo regolano o dalla semplicità della materia del contendere o, genericamente, dalla
natura della controversia, ma devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della
controversia decisa (cfr. Cass. 15.12.11 n. 26987; Cass. 13.7.11 n. 15413).
Ancor meno la compensazione delle spese può giustificarsi, nel predetto regime, con il valore
esiguo della causa, che si traduce – in specie ove l’importo delle spese sia tale da superare quello
del pregiudizio economico che la parte abbia inteso evitare agendo in giudizio facendo valere il
proprio diritto – in una sostanziale soccombenza di fatto della parte vittoriosa, con lesione del
diritto di agire in giudizio e di difendersi ex art. 24 Cost. (Cass. 10.6.11 n. 12893).
Quanto alla posizione pubblicistica dell ‘INPS, proprio essa richiede — anzi — che l’istituto non
resista in giudizio quando la pretesa del privato si riveli fondata.
5. – Per tutto quanto sopra considerato, si
PROPONE
che, con ordinanza ai sensi dell’art. 375 n. 5 c.p.c., si accolgano il secondo e il terzo motivo di
ricorso e si rigetti il primo.”.
II – Ritiene questa Corte di condividere il proposto rigetto del primo motivo di ricorso e
l’accoglimento del secondo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata in relazione al
motivo accolto, assorbimento del terzo motivo di impugnazione e rinvio alla Corte d’appello di
Napoli, che dovrà limitarsi a motivare conformemente alla summenzionata giurisprudenza di questa
S.C. in ordine alla riduzione dell’onorario di avvocato (ove ritenga di procedere ad essa) dovuto per
il primo grado e a pronunciare nuovamente sulle spese del giudizio d’appello (oltre che su quelle
dei giudizi di legittimità e di rinvio).
P. Q. M.
La Corte
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4.2. —11 terzo motivo è manifestamente fondato.

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rigetta il primo motivo, accoglie il secondo, dichiara assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata
in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Napoli.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14.11.13.

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