Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3258 del 12/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 12/02/2010, (ud. 12/01/2010, dep. 12/02/2010), n.3258

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

STUNT PUBLICITY S.r.l., con domicilio eletto in Roma, c.so Vittorio

Emanuele I, n. 187, presso gli Avv.ti Licata Antonella e Massimo

Giordano, rappresentata e difesa dall’Avv. Mantini Margherita;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ROMA, con domicilio eletto in Roma, via Del Tempio di Giove

n. 21, presso l’Avvocatura comunale, rappresentato e difeso dall’Avv.

Avenati Fabrizio, come da procura in atti;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale del Lazio n. 28/9/06 del 17/2/06 depositata il 4 aprile

2006;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 12/1/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Iacobellis Marcello;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, Dott. SCARDACCIONE Vittorio, che ha concluso aderendo alla

relazione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Stunt Publicity s.r.l. ricorre per Cassazione nei confronti della sentenza in epigrafe della Commissione tributaria regionale che, riformando la decisione di primo grado, ha rigettato il ricorso della contribuente avverso un avviso di accertamento per TOSAP per l’anno 1998.

Resiste l’Amministrazione comunale di Roma con controricorso.

Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c..

Il presidente ha fissato l’udienza del 12/1/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 127 del 1997, art. 17, comma 63 per avere la Commissione tributaria regionale ritenuto che l’esclusione dall’applicabilita’ della TOSAP consentita dalla citata norma fosse possibile solo per gli operatori in possesso di un titolo autorizzativo. La censura e’ manifestamente fondata alla luce del principio enunciato dalla Corte secondo cui “Gli impianti pubblicitari” e gli “impianti per pubbliche affissioni” di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 3, comma 3 e art. 4 sono soggetti all’imposta di pubblicita’ e non alla tassa di occupazione di suolo pubblico, occupando necessariamente una parte di suolo pubblico” (Cassazione civile, sez. trib., 22 gennaio 2007, n. 1306).

Tutti gli altri motivi sono assorbiti. Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., la Corte, decidendo nel merito, accoglie il ricorso proposto dalla Stunt Publicity avverso l’avviso di accertamento Tosap 1998.

La natura della controversia e le circostanze che caratterizzano la vicenda giustificano la compensazione delle spese dell’intero giudizio tra le parti.

PQM

LA CORTE Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso proposto dalla Stunt Publicity s.r.l. avverso l’avviso di accertamento Tosap 1998. Compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Cosi’ deciso in Roma, il 12 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2010

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