Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3258 del 10/02/2021

Cassazione civile sez. trib., 10/02/2021, (ud. 03/11/2020, dep. 10/02/2021), n.3258

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17270/2017 R.G. proposto da:

Avv. T.E.C., elett.te domiciliato in Roma, alla via

Federico Cesi n. 72, presso lo studio dell’avv. Sigismondo Meyer Von

Schauensee, rapp.to e difeso da se stesso;

– ricorrente –

contro

Regione Calabria, in persona del Pres.te p.t., con sede in (OMISSIS),

Loc. (OMISSIS);

– intimata –

nonchè

Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A., già Equitalia E.TR. S.p.A.

in persona del legale rapp.te p.t., con sede in (OMISSIS), alla

(OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 3365/1/16 della Commissione Tributarla

Regionale della Calabria, depositata il 30/11/2016, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3

novembre 2020 dalla Dott.ssa Milena d’Oriano.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

1. con sentenza n. 3365/1/16, depositata il 30 novembre 2016, non notificata, la Commissione Tributaria Regionale della Calabria, dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’avv. T.E.C. avverso la sentenza n. 726/9/13 della Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza, rilevando d’ufficio l’omessa notifica del gravame alla Regione Calabria, rimasta contumace;

2. il giudizio aveva ad oggetto l’impugnazione di una cartella di pagamento relativa a tasse automobilistiche, per le annualità 2002 e 2011, di cui il contribuente aveva eccepito la nullità deducendo altresì la decadenza dei termini di riscossione e la prescrizione dei tributi, proposta sia nei confronti della Regione Calabria che della concessionaria Equitalia S.p.A., rigettata dalla CTP di primo grado con compensazione delle spese;

3. avverso la sentenza di appello, il contribuente proponeva ricorso per cassazione, consegnato per la notifica il 3-7-17, ricevuto dalla Regione Calabria in data 4-7-17 e da Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A. il 10-7-17, affidato ad un unico motivo; entrambe le parti convenute rimanevano intimate.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. con unico motivo il contribuente deduceva la violazione e falsa applicazione dell’art. 331 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, censurando l’impugnata sentenza per aver dichiarato l’inammissibilità dell’appello, regolarmente notificato ad una delle parti in causa, anzichè disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte pretermesso;

OSSERVA CHE:

1. Il ricorso è meritevole di accoglimento.

1.2 Costituisce principio consolidato che “Nel processo tributario, in caso di litisconsorzio processuale, che determina l’inscindibilità delle cause anche ove non sussisterebbe il litisconsorzio necessario di natura sostanziale, l’omessa impugnazione della sentenza nei confronti di tutte le parti non determina l’inammissibilità del gravame, ma la necessità per il giudice d’ordinare l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., nei confronti della parte pretermessa, pena la nullità del procedimento di secondo grado e della sentenza che l’ha concluso, rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità.” (Vedi Cass. n. 27616 del 2018 e n. 10934 del 2015).

Rileva ancora che “In tema di contenzioso tributario, ove il giudizio di merito si sia svolto e sia stato deciso nei confronti di una pluralità di parti, l’atto di impugnazione deve essere notificato a tutte e, laddove ciò non sia avvenuto in relazione ad alcuna di esse, vertendosi in tema di litisconsorzio processuale, il giudice deve disporre l’integrazione del contraddittorio con ordinanza da emettere in camera di consiglio ed assegnando un termine perentorio per provvedere.” (Vedi Cass. n. 11506 del 2012).

E’ stato anche già affermato che “Nelle cause inscindibili o tra loro dipendenti la tempestiva notificazione dell’impugnazione nei confronti almeno di uno dei litisconsorti ha efficacia conservativa e rende ammissibile l’impugnazione stessa anche nei confronti delle altre parti cui le notificazioni siano state tardivamente eseguite, dovendosi disporre, da parte del giudice, l’integrazione del contraddittorio con l’assegnazione di un termine perentorio per provvedervi, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., norma applicabile anche nella sede di legittimità. Peraltro, la notificazione dell’impugnazione già tardivamente eseguita nei confronti degli altri litisconsorti realizza l’effetto di rendere integro il contraddittorio, precedendo il provvedimento di cui all’art. 331 c.p.c., e rendendone inutile l’emissione.” (Vedi Cass. n. 15466 del 2011).

2. All’accoglimento del motivo, per la mancata applicazione dell’art. 331 c.p.c., segue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla CTR della Calabria, in diversa composizione, per un nuovo giudizio da espletarsi previa integrazione del contraddittorio nei confronti della Regione Calabria.

2.1 Il Giudice del rinvio provvederà anche sulle spese dei presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia la causa per il prosieguo, previa integrazione del contraddittorio, e anche per le spese, alla CTR della Calabria, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 3 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2021

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