Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3258 del 09/02/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 3258 Anno 2018
Presidente: TIRELLI FRANCESCO
Relatore: DE CHIARA CARLO

ORDINANZA
QC.
sul ricorso iscritto al n. 28261/2013 R.G. proposto da:
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., rappresentata e
difesa dall’Avv. Sandro Pasca, con domicilio eletto presso lo studio
dell’Avv. Amalia Bottiglieri in Roma, Via A. Gramsci n. 9
– ricorrente contro
FALLIMENTO ANTONIO AMATO & C. MOLINI E PASTIFICI DI
SALERNO S.P.A., in persona del curatore avv. Luigi Amendola,
rappresentato e difeso dall’Avv. Giuseppina Parrilli, con domicilio
eletto in Roma, Via Portuense n. 104, presso la sig.ra Antonia De
Angelis
– controricorrente avverso il decreto del Tribunale di Salerno n. rep. 3858/13
depositato 1’11 novembre 2013.

/( ,

Data pubblicazione: 09/02/2018

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 settembre
2017 dal Consigliere Carlo DE CHIARA;
Rilevato che:
il Tribunale di Salerno ha respinto l’opposizione allo stato passivo
del fallimento Antonio Amato & C. Molini e Pastifici in Salerno s.p.a.
proposta da MPS Gestione Crediti s.p.a. in relazione, tra l’altro, al
credito da mutuo ipotecario di C 5.399.987,16, non ammesso dal

estinguere precedenti passività chirografarie della società fallita;
il Tribunale ha invece ritenuto che l’opponente non avesse fornito la
prova del suo credito per aver omesso di depositare con l’atto di
opposizione la documentazione – in particolare il contratto di
mutuo con i relativi allegati – già prodotta con la domanda tardiva
di ammissione al passivo;
La Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., quale incorporante di
MPS Gestione Crediti s.p.a., ha proposto ricorso per cassazione con
due motivi, illustrati anche con memoria;
la curatela fallimentare ha resistito con controricorso;
il Collegio ha disposto che la motivazione della presente ordinanza
sia redatta in forma semplificata, non ponendosi questioni rilevanti
dal punto di vista della funzione nomofilattica di questa Corte;
Considerato che:
il primo motivo di ricorso, con il quale si denuncia violazione
dell’art. 99, comma quarto, legge fallim., è fondato alla luce della
più recente giurisprudenza di questa Corte – cui si ritiene di dare
continuità – per la quale nel giudizio di opposizione allo stato
passivo l’onere per il creditore opponente, previsto a pena di
decadenza dalla disposizione sopra indicata, è soltanto quello di
indicare specificamente i documenti, di cui intende avvalersi, già
prodotti nel corso della verifica dello stato passivo dinanzi al
giudice delegato, sicché, in difetto della produzione di uno di essi, il
tribunale deve disporne l’acquisizione dal fascicolo di ufficio della
procedura fallimentare ove esso è custodito (Cass. 12549/2017,
7

Giudice delegato sul rilievo che il mutuo era stato contratto per

12548/2017), e non può, dunque, come è invece avvenuto nel caso
in esame, dichiarare infondata l’opposizione per difetto di prova;
con il secondo motivo di ricorso, denunciando violazione degli artt.
112 e 277 cod. proc. civ. e dell’art. 24 Cost., si lamenta la
sostanziale omissione di motivazione della esclusione del credito
dal passivo, attesa la genericità delle eccezioni di difetto o illiceità
della causa del contratto, violazione della par condicio creditorum,

pedissequamente accolte dal Giudice delegato sul rilievo della
sopra indicata utilizzazione della somma mutuata;
il motivo è infondato perché il Tribunale ha chiaramente respinto
l’opposizione in quanto il credito non era stato provato a causa
della omessa produzione dei relativi documenti, prescindendo dalle
sopra indicate eccezioni della curatela;
in conclusione il decreto impugnato va cassato, in accoglimento del
primo motivo di ricorso, con rinvio al giudice indicato in dispositivo,
il quale si atterrà al principio di diritto più sopra enunciato
nell’accogliere detto motivo e provvederà anche sulle spese del
giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e
rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Salerno in diversa
composizione.

simulazione e frode alla legge sollevate dalla curatela e

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