Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3258 del 07/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 07/02/2017, (ud. 21/10/2016, dep.07/02/2017),  n. 3258

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12532-2015 proposto da:

C.G., + ALTRI OMESSI

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 1549/2014 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA

emesso il 19/05/2014 e depositato il 27/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ELISA PICARONI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che la Corte d’appello di Perugia, con decreto depositato il 27 novembre 2014, ha rigettato la domanda di equa riparazione proposta da M.S. ed altri nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze, in riferimento alla durata non ragionevole del giudizio amministrativo introdotto dinanzi al TAR del Lazio nel 2004 e definito dal Consiglio di Stato con sentenza del 2012, che ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso per tardività;

che nel giudizio presupposto i ricorrenti, appartenenti al corpo di Polizia penitenziaria, vincitori di un concorso interno, avevano chiesto l’annullamento del provvedimento di assegnazione officiosa delle sedi, e, in alcuni casi, anche del provvedimento di decadenza della nomina, a seguito del mancato raggiungimento della sede assegnata officiosamente;

che la Corte d’appello ha escluso il diritto all’equa riparazione ritenendo che il giudizio presupposto – introdotto con ricorso proposto a circa due anni di distanza dalla emanazione dei provvedimenti amministrativi impugnati – fosse stato introdotto con colpa grave;

che per la cassazione del decreto M.S. e le altre persone indicate in epigrafe hanno proposto ricorso affidato ad un motivo;

che il Ministero dell’economia e delle finanze resiste con controricorso;

Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione in forma semplificata;

che il ricorso è affidato ad un motivo, con il quale si denuncia violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e art. 6, par. 1 della CEDU, assumendosi che il rigetto della domanda proposta nel giudizio presupposto non giustificava il diniego del diritto all’equa riparazione, tanto più che nel giudizio presupposto erano state compensate le spese di lite, con ciò escludendosi la temerarietà dell’iniziativa giudiziaria;

che la doglianza è fondata;

che questa Corte ha già affermato (ex plurimis, Cass., sez. 6-2, sent. n. 11606 del 2016, non massimata) che la compensazione delle spese pronunciata dal giudice del giudizio presupposto esclude, per incompatibilità logico-giuridica la sussistenza dell’abuso del processo, e di conseguenza impedisce una nuova valutazione sul punto in sede di equa riparazione;

che, pertanto, il decreto impugnato deve essere cassato con rinvio alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione, per un nuovo esame della domanda di equa riparazione;

che il giudice del rinvio provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Perugia, in diversa sezione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 2 della Corte suprema di Cassazione, il 21 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2017

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