Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32577 del 17/12/2018

Cassazione civile sez. II, 17/12/2018, (ud. 23/05/2018, dep. 17/12/2018), n.32577

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26411-2014 proposto da:

P.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL CORSO 4,

presso lo studio dell’avvocato MASSIMO MANFREDONIA, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

SELEZIONI IMMOBILIARI SRL, elettivamente domiciliato in GENZANO DI

ROMA, VIA COLLE FIORITO 2, presso lo studio dell’avvocato BRUNO

CHIARANTANO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

F.L., F.A., F.M., F.P.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4902/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 21/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/05/2018 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI.

Fatto

RILEVATO

che:

– con atto di citazione ritualmente notificato, la Selezioni Immobiliari s.r.l., deducendo di aver acquistato dal Comune di (OMISSIS) un fondo rustico con sovrastante fabbricato, occupato da P.L., F.D., F.L. e F.A., i quali corrispondevano al Comune un’indennità, citava i predetti innanzi al Tribunale di Velletri, Sezione Distaccata di Frascati, per chiedere che venisse accertata l’illegittima occupazione del bene;

– tutti i convenuti, nelle more del giudizio di primo grado, rilasciavano il fondo, ad eccezione della P. che, costituendosi, eccepiva l’usucapione;

– a conclusione dei giudizi di merito, la Corte di Appello di Roma confermava la sentenza di primo grado con la quale, in accoglimento delle domande proposte dalla Selezioni Immobiliari s.r.l., accertava la proprietà del bene in capo all’attrice sulla base del titolo di proprietà del 23.12.2002 e dei titoli derivativi dei suoi danti causa, rilevando che la convenuta, quale detentrice dell’immobile, non aveva dato prova di un atto di interversione del possesso;

– avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione P.L. sulla base di sette motivi:

– ha resistito con controricorso la Selezioni Immobiliari s.r.l., mentre sono rimasti intimati F.D., F.L. e F.A.;

– in prossimità dell’udienza le parti hanno depositato memorie illustrative.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità dei documenti prodotti ex art. 372 c.p.c., dal n. 19 al n. 21 dell’elenco, trattandosi di atti non prodotti nei precedenti gradi di giudizio, che non riguardano nè la nullità della sentenza, nè l’ammissibilità del ricorso;

– con il primo motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, nonchè per omesso esame di un fatto decisivo del giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per avere la corte territoriale pronunciato sull’eccezione riconvenzionale di usucapione ultra petita, in quanto P.L. si era limitata a dedurre un fatto incompatibile con l’accoglimento della domanda attrice, consistito nel possesso ultraventennale continuo ed ininterrotto del bene; sulla base della qualificazione dell’eccezione, il giudice d’appello, aveva ritenuto che fosse attenuato l’onere probatorio dell’attrice, che agiva in rivendica;

– con il sesto motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 2967 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 per avere la corte territoriale ritenuto che, per la prova della proprietà del bene, fosse sufficiente la mancata contestazione dei titoli da parte della convenuta, che, invece, erano stati contestati;

– con il settimo motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 948 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per non avere la Selezioni Immobiliari s.r.l. provato i titoli dei propri danti causa fino a risalire ad un acquisto a titolo originario;

– i motivi, da trattare congiuntamente, sono in parte inammissibili, in parte infondati;

– l’eccezione svolta dalla P. di aver posseduto il bene per oltre un ventennio è stata correttamente qualificata come eccezione riconvenzionale di usucapione, con la conseguenza che non è ravvisabile alcuna violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato;

– la qualificazione giuridica dell’eccezione come eccezione riconvenzionale di usucapione, implicando la mancata contestazione dell’originaria appartenenza del bene al comune autore ovvero ad uno dei danti causa dell’attrice, comporta l’attenuazione del rigore del principio secondo il quale l’attore in rivendica deve provare la sussistenza dell’asserito diritto di proprietà sul bene anche attraverso i propri danti causa fino a risalire ad un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell’usucapione, essendo sufficiente per il rivendicante assolvere l’onere probatorio su di lui incombente, limitandosi a dimostrare di avere acquistato tale bene in base ad un valido titolo di acquisto (Cassazione civile, sez. 2, 05/11/2010, n. 22598; Cass. 22 luglio 2005 n. 15388);

– la corte territoriale ha fatto corretta applicazione del regime probatorio previsto dall’art. 948 c.c. e dell’art. 2967 c.c., avendo ritenuto che, in presenza di un’eccezione riconvenzionale di usucapione, l’onere probatorio era attenuato ed il titolo d’acquisto dell’attrice e dei suoi danti causa era idoneo a provare la proprietà del fondo;

– con il secondo motivo di ricorso si allega la nullità della sentenza per violazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma, n. 4, poichè l’omessa contestazione del possesso della P. e dei suoi danti causa da parte della Selezioni Immobiliari s.r.l. avrebbe dovuto far ritenere provati i fatti non contestati;

– con il terzo motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 345 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma, n. 4, per avere la corte territoriale omesso di pronunciarsi sulla eccezione della convenuta volta alla contestazione dei titoli di acquisto della Selezioni Immobiliari s.r.l. (alla quale aveva contrapposto il possesso uti dominus anteriore al più risalente dei titoli derivativi) e per avere la corte territoriale dichiarato inammissibili i nuovi documenti prodotti in appello, finalizzati a provare l’inidoneità del titolo dell’attrice;

– i motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili, in quanto non colgono la ratio decidendi, fondata sull’accertamento che P.L. ed i suoi danti causa erano meri detentori del terreno, sulla base di contratti d’affitto con il Comune, e che non vi era prova di un atto di interversione del possesso;

– con il quarto motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per avere la corte territoriale ritenuto, con motivazione apparente, che il titolo di provenienza dell’attrice del 23.12.2002 individuasse chiaramente il bene, mentre, invece, il fondo oggetto di causa non sarebbe stato individuato negli atti di provenienza del Comune di Pastena, dante causa della Selezione Immobiliari s.r.l.;

– con il quinto motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo del giudizio, per avere la corte territoriale omesso la motivazione sui titoli di provenienza della controricorrente e sulla sentenza del Tribunale di Velletri n. 63 del 1972, da cui si evincerebbe che la P. era estranea ai rapporti di locazione con i danti causa della Selezioni Immobiliari;

– i motivi, che, vanno trattati congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili per difetto di specificità, avendo la ricorrente omesso di trascrivere i documenti su cui essi si fondano, in modo da consentire alla Corte di verificarne la decisività;

– non sussiste nemmeno il vizio di omessa motivazione, rilevante ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, avendo la corte motivato sull’idoneità del titolo ad individuare il bene oggetto di causa e la motivazione, per quanto sintetica, non è apparente;

– la memoria depositata dal difensore non offre argomenti nuovi rispetto ai motivi di ricorso, essendo meramente reiterativa degli stessi;

– il ricorso va, pertanto, rigettato, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo;

– ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (applicabile ratione temporis, essendo stato il ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013) per il raddoppio del versamento del contributo unificato.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 23 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2018

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