Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32572 del 17/12/2018

Cassazione civile sez. II, 17/12/2018, (ud. 11/04/2018, dep. 17/12/2018), n.32572

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3485-2016 proposto da:

F.M.G., elettivamente domiciliato in Roma, Via P. L.

Cattolica 3, presso lo studio dell’avvocato Alessandro Ciufolini,

rappresentato e difeso dall’avvocato Olga Durante e Vincenzo

Cantafio;

– ricorrente –

contro

Comune di Catanzaro, domiciliato in Roma via Angelo Secchi n. 9

presso lo studio dell’avvocato Valerio Zimatore e rappresentato e

difeso dall’avvocato Anna Maria Paladino;

– controricorrente –

Ufficio Territoriale Governo Prefettura Catanzaro;

– intimato –

avverso la sentenza n. 895/2015 del Tribunale di Catanzaro,

depositata il 10/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/04/2018 dal Consigliere Annamaria Casadonte.

Fatto

RILEVATO

che:

– il presente giudizio trae origine dalle opposizioni alle due ordinanze-ingiunzione emesse dal Prefetto di Catanzaro nei confronti della società Publiemme s.r.l. e in solido a F.M.G. con cui si ingiungeva il pagamento di Euro 813,80 e 1.609,80 per le violazioni di cui all’art. 23 C.d.S., commi 4 e art. 11 C.d.S. accertate con verbale del (OMISSIS);

– il Giudice di pace di Catanzaro aveva rigettato entrambe le opposizioni e avverso la sua pronuncia l’opponente ha proposto appello al quale hanno resistito sia la Prefettura che il Comune di Catanzaro;

– il Tribunale adito con sentenza n. 895 depositata il 10/6/2015 rigettava l’appello confermando la sentenza gravata;

– in particolare, ravvisava la validità della contestazione sia dal punto di vista della legittimazione passiva della F. sia dal punto di vista procedimentale in ordine al rispetto del termine di novanta giorni previsto per la notificazione del verbale, avvenuta il giorno 11/04/2011;

– con specifico riguardo poi ai profili di responsabilità dell’appellante, il giudice d’appello rilevava come la F. era stata amministratore delegato dal 15/12/2009, con iscrizione nel registro delle imprese dal 23/12/2009 e risultava ancora amministratore unico al momento dell’accertamento e a quello della notificazione poichè la cessazione dall’incarico risaliva al 28/02/2011 ed era stata iscritta nel registro delle imprese solo il 15/04/2011;

– la cassazione della sentenza d’appello era chiesta da F.M.G. con ricorso tempestivamente notificato l’11/01/2016 ed articolato su sei motivi, cui resiste con controricorso, tempestivamente notificato il 2/02/2016, il Comune di Catanzaro, mentre non ha svolto attività difensiva il Prefetto di Catanzaro.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo la ricorrente censura, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la sentenza impugnata per violazione dell’art. 24 Cost., art. 101 c.p.c., L. n. 689 del 1981, art. 14,artt. 200 e 201 C.d.S. per avere il tribunale affermato la responsabilità della ricorrente in base ad un titolo diverso da quello oggetto di contestazione;

– assume cioè la ricorrente che, mentre nelle ordinanze opposte la responsabilità dell’accaduto sarebbe indicata “a titolo solidale”, nella sentenza gravata la F. risponderebbe “a titolo di responsabilità personale” quale consigliere ed amministratore delegato della società Publiemme s.r.l., proprietaria degli impianti pubblicitari installati senza l’autorizzazione prescritta dall’art. 23 C.d.S., comma 4;

– il motivo è infondato poichè, come precisato anche nella sentenza impugnata, il riferimento alla solidarietà contenuto nel dispositivo dell’ordinanza non inficia la validità della contestazione mossa all’opponente nella qualità di amministratore delegato della società proprietaria dell’impianto abusivamente installato, alla quale è organicamente imputabile la decisione di procedere all’installazione ed a cui si aggiunge, in applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 6l’obbligazione solidale dell’ente;

– la circostanza che nel dispositivo sia formalmente riferita alla F. l’obbligazione solidale non inficia la validità della contestazione, atteso che la mancanza di autorizzazione non può che essere imputata alla persona che, nell’ambito dell’ente, ha il correlato potere di richiederla;

– con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, artt. 3 e 6 dell’art. 23 C.d.S., del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6, comma 11 dell’art. 2697 c.c. per avere la sentenza impugnata ricostruito la responsabilità dell’accaduto in violazione dell’onere probatorio gravante sull’amministrazione e facendo automaticamente discendere la responsabilità del fatto dalla circostanza che all’epoca dell’accertamento la F. ricopriva la carica di amministratore delegato della società Publiemme, senza verificare se la medesima abbia concretamente tenuto una condotta positiva che abbia dato luogo all’infrazione contestata, ovvero se la stessa fosse titolare del potere decisionale e di spesa in ordine all’avvenuta installazione degli impianti;

– con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c. per avere la sentenza gravata non tenuto conto delle contestazioni sollevate nell’atto di opposizione dalla ricorrente, la quale lamentava che all’epoca dell’installazione degli impianti pubblicitari ella non rivestiva la qualità di amministratore delegato e che l’amministrazione era a conoscenza dell’avvenuta installazione, avendo la società presentato la relativa istanza in data 1/12/2005; inoltre, ella aveva pure eccepito come nello stesso periodo in cui ella rivestiva la qualità di amministratore delegato, altro soggetto ( M.D.) ricopriva la carica di presidente del consiglio di amministrazione della medesima Publiemme s.r.l. con più ampi poteri decisionali e di spesa;

– il secondo ed il terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente perchè, sebbene intitolati formalmente quale violazione e falsa applicazione di legge in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, riguardano entrambi, in realtà, l’apprezzamento da parte del giudice delle circostanze di fatto poste a fondamento della decisione impugnata;

– in proposito è principio consolidato che in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione (cfr. Cass. 24054/2017);

– ne deriva che entrambi i motivi sono inammissibili perchè censurano quale violazione di legge ciò che avrebbero dovuto contestare quale vizio di motivazione);

– con il quarto motivo si censura, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di fatti asseritamente decisivi e costituiti dall’istanza di autorizzazione dell’installazione degli impianti presentata il 1/12/2005, nonchè dalla circostanza che gli stessi erano stati installati nel 2006 e nel 2008, epoca quest’ultima di avvio del procedimento per illecito edilizio e, peraltro, momento in cui la carica di amministratore delegato era rivestita da altra persona, come risultava dalla visura storica della Publiemme;

– il motivo è infondato poichè nessuna delle circostanza allegate è decisiva, atteso che la presentazione dell’istanza per l’autorizzazione non dimostra che alla stessa sia seguita l’installazione, nè la conoscenza della stessa in capo all’amministrazione, facendo così perdere di rilevanza alle risultanze della visura camerale;

– con il quinto motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione della L. n. 689 del 1981, art. 14degli artt. 200 e 201 C.d.S. per avere la sentenza impugnata violato le disposizioni riguardanti la contestazione dell’illecito amministrativo accertato, la mancata notificazione nel termine di novanta giorni dalla commissione dello stesso;

– il motivo è infondato atteso che la lettera dell’art. 201 C.d.S. prevede in termini inequivocabili che qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata la notificazione deve avvenire entro novanta giorni dall’accertamento e non, perciò, dalla commissione del fatto;

– con il sesto motivo si deduce la violazione degli artt. 112 e 96 c.p.c. per non avere il giudice d’appello pronunciato sulla domanda di responsabilità aggravata proposta dall’opponente nei confronti del Comune di Catanzaro;

– il motivo è assorbito dall’infondatezza di tutte le altre doglianze sopra esaminate, esito che comporta il rigetto del ricorso;

– in applicazione del principio della soccombenza, parte ricorrente va condannata alla rifusione delle spese a favore del controricorrente Comune di Catanzaro nella misura liquidata in dispositivo;

– ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese liquidate a favore del controricorrente in Euro 2500,00 oltre Euro 200,00 per spese oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2018

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