Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32571 del 17/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 17/12/2018, (ud. 11/10/2018, dep. 17/12/2018), n.32571

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27881-2017 proposto da:

AZIENDA OSPEDALIERA COMPLESSO OSPEDALIERO (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

PINTURICCHIO 89, presso lo studio dell’avvocato ENRICO SORDI, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

S.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

EMANUELE GIANTURCO N. 4, presso lo studio dell’avvocato MARCO

PULIATTI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ANGELA DELUIGI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5930/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA

depositata il 22/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/10/2018 dal Consigliere Relatore MARCO

DELL’UTRI.

Fatto

RILEVATO

Che:

con sentenza resa in data 22/9/2017, la Corte d’Appello di Roma ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha condannato l’Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero (OMISSIS) al risarcimento, in favore di S.C., dei danni da quest’ultimo subiti in conseguenza dell’inadempimento, ascritto ai medici dell’azienda ospedaliera convenuta, degli obblighi di assistenza terapeutica dagli stessi trascurati in occasione e a seguito di un intervento chirurgico subito dal S. all’interno della struttura chiamata in giudizio;

a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha sottolineato come il giudice di primo grado avesse correttamente riconosciuto la sussistenza di un preciso nesso di derivazione causale tra l’inadempimento rilevato a carico dei medici della struttura sanitaria convenuta (segnatamente consistito nella mancata prescrizione delle terapie farmacologiche opportune o indispensabili per il trattamento delle patologie cardiache sofferte dal S. da seguire dopo l’intervento chirurgico da quest’ultimo subito presso la struttura ospedaliera dell’azienda convenuta) e l’ictus cerebrale cui lo stesso fu vittima a seguito del ridetto intervento chirurgico;

in particolare, secondo il giudice d’appello nessun rilievo poteva essere ascritto alla circostanza, dedotta dall’azienda ospedaliera, relativa alla sostanziale irrilevanza causale della mancata sollecitazione del S., a seguito dell’intervento chirurgico, a ripristinare la terapia farmacologica anticoagulante in precedenza sospesa per l’esecuzione del medesimo intervento, attesa la specifica identificabilità dell’inadempimento (causalmente rilevante) dei medici della struttura sanitaria nella mancata prescrizione, successivamente all’intervento, della più corretta terapia funzionale alla eliminazione, o alla significativa riduzione, dei rischi connessi alla patologia cardiaca sofferta dal S.;

avverso la sentenza d’appello, l’Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero (OMISSIS) propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d’impugnazione;

S.C. resiste con controricorso;

a seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis, l’Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero (OMISSIS) ha presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con l’unico motivo di impugnazione proposto, la ricorrente censura la sentenza impugnata per omesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5), per avere il giudice d’appello erroneamente trascurato la considerazione della decisiva circostanza di fatto consistita nel carattere causalmente determinante, ai fini della produzione dei danni alla salute denunciati dal S., del comportamento da quest’ultimo tenuto a seguito della dimissione dall’ospedale successivamente all’intervento chirurgico subito (segnatamente costituito dal mancato spontaneo ripristino della terapia farmacologica in precedenza sospesa ai fini dell’intervento), nonchè nella mancata ottemperanza alla prescrizione ospedaliera successiva all’intervento, volta a sollecitare il S. a rivolgersi al proprio medico curante ai fini del trattamento delle patologie sofferte;

proprio in forza di tale omissione, i giudici d’appello avrebbero dettato una motivazione del tutto incongrua e contraddittoria, sul piano logico, avendo, da un lato, affermato come l’eventuale tempestivo ripristino della terapia farmacologica sospesa in occasione dell’intervento eseguito presso l’azienda ricorrente fosse del tutto irrilevante, sul piano causale, in relazione ai danni alla persona subiti dal S. e, dall’altro, confermato la sussistenza della responsabilità dei medici della struttura convenuta con riguardo alla produzione di tali danni;

il motivo è inammissibile;

al riguardo, osserva il Collegio come – fermo l’assorbente rilievo della carente esposizione del fatto nel contesto del ricorso, siccome pregiudicata dalla relativa elaborazione attraverso la tecnica dell’assemblaggio degli atti del processo (cfr. Sez. U, Sentenza n. 5698 del 11/04/2012, Rv. 621813 – 01) – la ricorrente abbia prospettato il vizio in esame senza cogliere in modo specifico la ratio individuata dal giudice a quo a sostegno della decisione assunta;

sul punto, varrà richiamare il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, il motivo d’impugnazione è rappresentato dall’enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d’impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, siccome per denunciare un errore occorre identificarlo (e, quindi, fornirne la rappresentazione), l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito, considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un “non motivo”, è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 4 (Sez. 3, Sentenza n. 359 del 11/01/2005, Rv. 579564 – 01′); principio ribadito da Cass., S.U., n. 7074/17);

nella specie, avendo la corte territoriale confermato l’accoglimento della domanda del S. sul presupposto della sussistenza di un preciso nesso di derivazione causale tra l’inadempimento rilevato a carico dei medici della struttura sanitaria convenuta – segnatamente consistito nella mancata prescrizione delle terapie farmacologiche (sia pure diverse da quelle in precedenza seguite e sospese) scientificamente più opportune o indispensabili per il trattamento delle patologie cardiache sofferte dal Settenvendemmie – e l’ictus cerebrale cui lo stesso fu vittima a seguito del ridetto intervento chirurgico e della conseguente dimissione ospedaliera, l’odierna censura della ricorrente, nel riproporre la questione del rilievo causale del comportamento post-operatorio del S. in relazione al mancato spontaneo ripristino della terapia farmacologica in precedenza sospesa ai fini dell’intervento, nonchè nella mancata ottemperanza alle prescrizioni ospedaliere successive all’intervento (volte a sollecitare il S. a rivolgersi al proprio medico curante ai fini del trattamento delle patologie sofferte), dimostra di non essersi punto confrontata con la

decisione impugnata (con particolare riferimento alle argomentazioni puntualmente riferite alle pagg. 5-6 della sentenza impugnata), con la conseguente inammissibilità della censura per le specifiche ragioni in precedenza indicate;

infatti, una volta ascritto un decisivo rilievo causale, rispetto ai danni cerebrali sofferti dal paziente, al grave inadempimento terapeutico e assistenziale cui la struttura sanitaria doveva ritenersi essere incorsa a seguito dell’intervento chirurgico eseguito sul S., del tutto irrilevante deve ritenersi l’ulteriore esame del rilievo causale del comportamento di quest’ultimo, in relazione al danno alla saluto sofferto (con particolare riguardo al mancato ripristino della terapia farmacologica in precedenza sospesa o alla mancata consultazione, da parte del S., del proprio medico personale), avendo il giudice a quo propriamente (ed espressamente) ritenuto recessivi tali profili dinamici, rispetto a quelli costituiti dal ruolo decisivo del carente adempimento, da parte dei medici della struttura convenuta, dei propri doveri di assistenza terapeutica, di per sè tale da assorbire ogni altra diversa considerazione causale;

peraltro, il laconico riferimento della ricorrente al “comportamento del paziente” quale ‘fattò il cui esame sarebbe stato asseritamente omesso dallo scrutinio del giudice a quo, appare caratterizzato da tale genericità da escluderne l’apprezzabilità alla stregua del paradigma di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5;

pertanto, sulla base di tali premesse, dev’essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna della ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre l’attestazione della sussistenza dei presupposti per il pagamento del doppio contributo, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 10.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, art. 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 11 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2018

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