Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32570 del 17/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 17/12/2018, (ud. 18/07/2018, dep. 17/12/2018), n.32570

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20101-2017 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato ANTONINO AUGELLO;

– ricorrente –

contro

ca.se., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARINO

GHETALDI 65, presso lo studio dell’avvocato DANIELA MALIARDO,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNA MARIA CRAPARO;

– controricorrente –

contro

ZURICH INSURANCE PLC, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CASSIODORO 1/A,

presso lo studio dell’avvocato MARCO ANNI rappresentata e difesa

dall’avvocato SANTO SPAGNOLO;

– controricorrente –

contro

FONDO ASSISTENZA PREVIDENZA E PREMI PER IL PERSONALE DELL’ARMA DEI

CARABINIERI, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA ZARA 13, presso lo studio dell’avvocato

FLAVIO RONDININI, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

contro

MINISTERO DELLA DIFESA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 892/2017 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 15/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/07/2018 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.

Fatto

RILEVATO

Che:

con sentenza resa in data 15/5/2017, la Corte d’appello di Palermo, ha confermato la decisione con la quale giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta da C.G. e da Ca.Gi. diretta alla condanna del carabiniere ca.se. e del Ministero della Difesa al risarcimento dei danni sofferti dagli attori a seguito del decesso della loro congiunta, c.r., verificatosi a seguito delle ferite alla stessa inferte dal colpo di arma da fuoco esploso da ca.se.;

che, a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato come il fatto dannoso dedotto in giudizio fosse stato provocato dal ca. nell’adempimento dei propri doveri istituzionali e in costanza delle cause di giustificazione della legittima difesa e dell’uso legittimo delle armi;

che, sotto altro profilo, la corte territoriale ha sottolineato come le istanze istruttorie avanzate dagli originari attori fossero state legittimamente disattese dal giudice di primo grado, tenuto conto della completezza degli elementi istruttori già complessivamente acquisiti e dalla sostanziale irrilevanza di un nuovo esame dei testi invocati che, a molti anni di distanza dai fatti, non avrebbero potuto apportare elementi rilevanti ai fini della ricostruzione della vicenda;

che, avverso la sentenza d’appello, C.G. propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d’impugnazione;

che ca.se., la Zurich Insurance P.L.C. e il Fondo Assistenza Previdenza e Premi per il personale dell’Arma dei Carabinieri (queste ultime due parti chiamate in giudizio a fini di manleva) resistono con controricorso;

che nessun altro intimato ha svolto difese in questa sede;

che, a seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis, C.G. e la Zurich Insurance P.L.C. hanno presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo d’impugnazione proposto, il ricorrente censura la sentenza impugnata per omesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5), nonchè per violazione dell’art. 112 c.p.c., e nullità della sentenza per omessa pronuncia, per avere la corte territoriale immotivatamente disatteso le richieste istruttorie formulate dagli attori nel giudizio di primo grado, pervenendo a un’errata ricostruzione dei fatti rilevanti ai fini del giudizio, con la conseguente erroneità del provvedimento di rigetto delle originarie rivendicazioni risarcitorie;

che il motivo è inammissibile e tale da rendere irrilevante la nullità della notificazione del ricorso proposto nei confronti del Ministero della Difesa siccome eseguita presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato (v. Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 608 del 15/01/2015 (Rv. 633916 – 01);

che, preliminarmente, osserva il Collegio come i rilievi argomentativi articolati dall’odierno ricorrente non appaiano riconducibili ai termini dell’omessa pronuncia rilevante ex art. 112 c.p.c., dovendo rilevarsi che la corte territoriale abbia in ogni caso esaminato le doglianze riferite alla inesatta ricostruzione dei fatti e all’asserita illegittimità dei provvedimenti istruttori emessi dal primo giudice, avendo considerato tali aspetti controversi, sì da giungere alla conferma delle decisioni sul punto emesse dal primo giudice;

che, al riguardo, varrà richiamare il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità (al quale il Collegio ritiene di dover assicurare continuità), ai sensi del quale, dopo la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, l’omessa pronunzia rilevante ex art. 112 c.p.c., continua a sostanziarsi nella totale carenza di considerazione della domanda e dell’eccezione sottoposta all’esame del giudicante, il quale manchi completamente perfino di adottare un qualsiasi provvedimento, quand’anche solo implicito, di accoglimento o di rigetto, invece indispensabile alla soluzione del caso concreto;

che, al contrario, il vizio motivazionale previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, presuppone che un esame della questione oggetto di doglianza vi sia pur sempre stato da parte del giudice di merito, ma che esso sia affetto dalla totale pretermissione di uno specifico fatto storico, oppure che si sia tradotto nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa, invece, qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 21257 del 08/10/2014, Rv. 632914);

che unicamente in tale prospettiva, pertanto, può essere affrontato il tema dell’omessa considerazione, da parte del giudice d’appello, delle istanze istruttorie formulate dagli attori nel giudizio di primo grado, ossia sotto il profilo dell’omesso esame, da parte del giudice d’appello, dei fatti storici ritenuti decisivi ai fini del giudizio;

che, ciò posto, la doglianza del ricorrente, nella prospettiva indicata, deve ritenersi comunque inammissibile;

che, in thema, è appena il caso di sottolineare come il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, possa ritenersi denunciabile per cassazione, unicamente là dove attenga all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia);

che, sul punto, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale o extra-testuale, da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. per tutte, Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629831);

che, pertanto, dovendo dunque ritenersi definitivamente confermato il principio, già del tutto consolidato, secondo cui non è consentito richiamare la corte di legittimità al riesame del merito della causa, le odierne doglianza del ricorrente deve ritenersi inammissibile, siccome diretta a censurare, non già l’omissione rilevante ai fini dell’art. 360 cit., n. 5, bensì la congruità del complessivo risultato della valutazione operata nella sentenza impugnata con riguardo all’intero materiale probatorio, che, viceversa, il giudice a quo risulta aver elaborato in modo completo ed esauriente, sulla scorta di un discorso giustificativo dotato di adeguata coerenza logica e linearità argomentativi, senza incorrere in alcuno dei gravi vizi d’indole logico-giuridica unicamente rilevanti in questa sede;

che, con specifico riguardo, all’erroneo mancato rilievo della illegittimità dei provvedimenti istruttori con i quali sarebbe stato impedito all’originario attore (odierno ricorrente) di comprovare il ricorso delle circostanze desumibili dalle fonti di prova rivendicate, è appena il caso di richiamare il principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, qualora con il ricorso per cassazione siano denunciati la mancata ammissione di mezzi istruttori e vizi della sentenza derivanti dal rifiuto del giudice di merito di dare ingresso a mezzi istruttori ritualmente richiesti (rifiuto che il giudice di merito non è tenuto a formalizzare in modo espresso e motivato, qualora l’inconcludenza dei mezzi istruttori invocati dalle parti possa implicitamente dedursi dal complesso della motivazione adottata: cfr. Sez. 50, Sentenza n. 5742 del 25/05/1995, Rv. 492429- 01), il ricorrente ha l’onere di dimostrare che con l’assunzione delle prove richieste la decisione sarebbe stata diversa, in base a un giudizio di certezza e non di mera probabilità, così da consentire al giudice di legittimità un controllo sulla decisività delle prove (cfr. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 23194 del 04/10/2017, Rv. 645753 – 01);

che, nel caso di specie, varrà sottolineare la totale congruità logico-giuridica della valutazione – fatta propria dal giudice a quo – della effettiva completezza degli elementi istruttori già complessivamente acquisiti al giudizio e dalla sostanziale irrilevanza di un nuovo esame dei testi invocati che, a molti anni di distanza dai fatti, non avrebbero potuto apportare elementi rilevanti ai fini della ricostruzione della vicenda;

che, al riguardo, varrà qui ribadire il principio secondo cui il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità, non già il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della congruità della coerenza logica, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., ex plurimis, Sez. 5, Sentenza n. 27197 del 16/12/2011, Rv. 620709);

che, nella specie, la corte territoriale ha espressamente evidenziato come, dall’esame delle evidenze processuali disponibili, fosse rimasta adeguatamente comprovata la riconducibilità del fatto dannoso dedotto in giudizio all’esecuzione, da parte del C., dei propri doveri istituzionali e in costanza delle cause di giustificazione della legittima difesa e dell’uso legittimo delle armi;

che si tratta di considerazioni che il giudice d’appello ha elaborato, nell’esercizio della discrezionalità valutativa ad esso spettante, nel pieno rispetto dei canoni di correttezza giuridica dell’interpretazione e di congruità dell’argomentazione, immuni da vizi d’indole logica o giuridica e, come tali, del tutto idonee a sottrarsi alle censure in questa sede illustrate dal ricorrente;

che, conseguentemente, sulla base di tali premesse, dev’essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna del ricorrente al rimborso, in favore di ciascun controricorrente, delle spese del presente giudizio, secondo la liquidazione di cui al dispositivo;

che, con riguardo alla liquidazione di dette spese in relazione alla Zurich Insurance P.L.C., ritiene il Collegio che alla stessa possano essere riconosciute tutte le spese relative all’attività difensiva svolta, avendo la compagnia controricorrente comunque provveduto, prima della celebrazione della camera di consiglio per la trattazione del ricorso, al deposito dell’attestazione di conformità della copia analogica del controricorso al documento informatico da cui la stessa è stata tratta;

che, in ragione della dichiarata inammissibilità del ricorso, dev’essere attestata la sussistenza dei presupposti per il pagamento del doppio contributo, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate, per ciascun controricorrente, in Euro 9.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, art. 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta Sezione Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 18 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2018

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