Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3257 del 12/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3257 Anno 2014
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: MANNA ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 10300-2011 proposto da:
MINI MIRKO MNIMRK74P26D583W, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DEGLI ARTIFICIERI 23, presso lo studio dell’avvocato IURLARO
MICHELANGELO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
MASSIMILIANO RENZI giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente contro
MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente 1

Data pubblicazione: 12/02/2014

R.G. n. 10300/11
Ud. 14.11.13
Mini c. Ministero della salute

avverso la sentenza n. 1421/2010 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE del
5/11/2010, depositata il 12/11/2010;

Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MANNA;
udito l’Avvocato Iurlaro Michelangelo difensore del ricorrente che si riporta al ricorso;
è presente il P.G. in persona del Dott. GIANFRANCO SERVELLO che si riporta alla
relazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
I – Il consigliere relatore nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c. ha depositato la seguente relazione
ai sensi degli arti. 380-bis e 375 c.p.c.:
“Con sentenza depositata il 12.11.10 la Corte d’appello di Firenze, in riforma della pronuncia di
prime cure emessa dal Tribunale di Arezzo, rigettava la domanda di Mirko Mini intesa ad ottenere
il pagamento della rivalutazione monetaria della componente, commisurata all ‘indennità
integrativa speciale, dell ‘indennizzo ex lege n. 210/92.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre il Mini affidandosi a due motivi.
Resiste con controricorso il Ministero della Salute.
Con il primo motivo il ricorrente lamenta un difetto di motivazione sul diniego della
rivalutazione della componente di indennizzo commisurata all ‘indennità integrativa speciale.
Con il secondo motivo deduce un ‘illegittimità costituzionale della norma interpretativa di cui
all ‘art. 11 commi 13 e 14 del d. 1. n. 78/10 (convertito, con modificazioni, in legge n. 122/10), che
tale rivalutazione ha — espressamente — escluso.
Per le ragioni logico-espositive appresso chiarite va esaminato dapprima il secondo mezzo, che
è manifestamente fondato alla stregua della sopravvenuta sentenza della Corte Cost. n. 293/2011.
Si premetta che la legge n. 210 del 1992, modificata dalla L. n. 238 del 1997, stabilisce che
chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una
autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione
permanente della integrità psicofisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, alle
condizioni e nei modi stabiliti dalla legge (art. 1, comma 1). A sua volta il co. 3 del cit. art. 1
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udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/11/2013 dal

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dispone che i benefici previsti dalla legge spettano altresì a coloro che presentino danni
irreversibili da epatiti post-trasfusionali. Sempre la citata legge n. 210 del 1992, art. 2, comma 1,

per quindici anni, determinato nella misura di cui alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976,
n. 177, come modificata dalla legge 2 maggio 1984, n. 111, art. 8. L’indennizzo è cumulabile con
ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito ed è rivalutato annualmente sulla base del tasso
d’inflazione programmato.
L ‘art. 2, comma 2 (primo periodo), della medesima legge prevede che l’indennizzo in questione
sia integrato da una somma corrispondente all’importo dell’indennità integrativa speciale, di cui
alla legge 27 maggio 1959, n. 324 (Miglioramenti economici al personale statale in attività ed in
quiescenza), e successive modificazioni, contemplata per la prima qualifica funzionale degli
impiegati civili dello Stato. La rivalutazione su base annua, secondo il tasso d’inflazione
programmato, dell’assegno disciplinato dalla legge n. 210 del 1992, art. 2, comma 1, non era
prevista dal testo iniziale di detta disposizione. Essa fu introdotta con la legge n. 238 del 1997, art.
1, comma 1.
Invece, non fu disposto akunché circa la rivalutazione della seconda componente
dell’indennizzo, cioè della somma corrispondente all’importo dell’indennità integrativa speciale,
ancorché questa avesse funzione integrativa dell’indennizzo medesimo.
Sulla possibilità di rivalutare o meno detta somma la giurisprudenza di legittimità si è espressa
in modo contrastante: in senso favorevole alla rivalutazione, cfr. le sentenze del 27 agosto 2007, n.
18109 e del 28 luglio 2005, n. 15894, secondo cui l’importo bimestrale corrisposto agli aventi
diritto all’indennizzo deve essere rivalutato secondo il tasso d’inflazione annualmente
programmato, sia con riferimento all’assegno di cui alla legge n. 210 del 1992, art. 2, comma 1, sia
con riferimento alla somma prevista dall’art. 2, comma 2, della medesima legge; in senso contrario,
cfr. le sentenze del 19 ottobre 2009, n. 22112 e del 13 ottobre 2009, n. 21703, secondo le quali la
possibilità di rivalutare la somma de qua sarebbe esclusa sia dal dato testuale sia dal rilievo che
l’indennità integrativa speciale avrebbe proprio la funzione di attenuare o impedire gli effetti della
svalutazione monetaria, sicché sarebbe ragionevole escluderne la rivalutabilità.
In questo quadro giurisprudenziale è intervenuto il d.l. n. 78 del 2010, art. 11, commi 13 e 14,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, disponendo che la legge 25 febbraio
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(e successive modificazioni) aggiunge che l’indennizzo de quo consiste in un assegno, reversibile

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1992, n. 210, art. 2, comma 2 e successive modificazioni si interpreta nel senso che la somma
corrispondente all’importo dell’indennità integrativa speciale non è rivalutata secondo il tasso

passate in giudicato, per i periodi da esse definiti, a partire dalla data di entrata in vigore del
decreto cessa l’efficacia di provvedimenti emanati al fine di rivalutare la somma di cui al comma
13, in forza di un titolo esecutivo.
Con la richiamata pronuncia n. 293/2011 la Corte cost. ha ritenuto tale disciplina non conforme
al parametro dettato dall’art. 3 Cost., comma 1, per violazione del principio di uguaglianza,
ritenendo ingiustificata e, per ciò stesso, fonte di irragionevole disparità di trattamento la
situazione venutasi a creare, a seguito della normativa richiamata, per le persone affette da epatite
post- trasfusionale rispetto a quella dei soggetti portatori della sindrome da talidomide, per le
quali, sulla base della normativa applicabile, l’intero importo dell’indennizzo, ivi quindi compresa
l’indennità integrativa speciale, è soggetto a rivalutazione in base alle variazioni degli indici
ISTAT, attesa l’identità di ratio posta a base del beneficio concesso ad entrambe le categorie di
danneggiati.
La Corte cost. ha, quindi, dichiarato l’illegittimità costituzionale del d. 1. n. 78 del 2010, art. 11,
comma 13 e 14, convertito, con modificazioni, dalla legge. n. 122 del 2010, nella parte in cui
prevede che la L. 25 febbraio 1992, n. 210, art. 2, comma 2 si interpreta nel senso che la somma
corrispondente all’importo dell’indennità integrativa speciale, destinato ad integrare l’indennizzo
spettante ai soggetti danneggiati da trasfusioni ed emoderivati, non è rivalutata secondo il tasso
d’inflazione.
La manifesta fondatezza del secondo motivo assorbe l’esame del primo.
Per tutto quanto sopra considerato, si
PROPONE
la decisione del ricorso con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 n. 5 c.p.c., con accoglimento del
secondo motivo ed assorbimento del primo.”.
Il – Ritiene questa Corte che le considerazioni svolte dal relatore siano del tutto condivisibili,
siccome coerenti alla consolidata giurisprudenza di legittimità in materia. Ricorre con ogni evidenza
il presupposto dell’art. 375 n. 5 c.p.c. per la definizione camerale del processo.

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d’inflazione. Il successivo comma 14 ha stabilito che, fermo restando gli effetti esplicati da sentenze

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III – Conseguentemente, va accolto il secondo motivo di ricorso e dichiarato l’assorbimento del
primo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto. Non

nel merito, con l’accoglimento della domanda di Mirko Mini nei sensi di cui alla pronuncia di
primo grado.
IV – Le spese dell’intero processo si compensano fra le parti, considerato che l’accoglimento
della domanda deriva da una pronuncia dichiarativa di illegittimità costituzionale intervenuta dopo
l’instaurazione della lite.
P. Q. M.
La Corte
accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata in
relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie la domanda di Mirko Mini nei sensi di
cui alla pronuncia di primo grado. Compensa fra le parti le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14.11.13.

essendo necessari ulteriori accertamenti in punto di fatto, ex art. 384 co. 2° c.p.c. la causa va decisa

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