Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3257 del 10/02/2021

Cassazione civile sez. trib., 10/02/2021, (ud. 03/11/2020, dep. 10/02/2021), n.3257

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5453/2017 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elett.te

domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

F.F., elett.te dom.to in Grottaglie (TA) alla via

Garibaldi n. 28/32, presso lo studio dell’avv. Leonardo Alapide da

cui rapp.to e difeso;

– intimato –

avverso la sentenza n. 410/28/16 della Commissione Tributaria

Regionale della Puglia, sez. distaccata di Taranto, depositata il

18/2/2016, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3

novembre 2020 dalla Dott.ssa Milena d’Oriano.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

1. con sentenza n. 410/28/16, depositata il 18 febbraio 2016, non notificata, la Commissione Tributaria Regionale della Puglia, sez. distaccata di Taranto, rigettava gli appelli riuniti proposti dall’Agenzia delle Entrate avverso le sentenze n. 154/6/09 e n. 156/6/09 della Commissione Tributaria Provinciale di Taranto, con condanna al pagamento delle spese di lite;

2. il giudizio aveva ad oggetto l’impugnazione di un avviso di liquidazione e della successiva cartella esattoriale, con ricorsi separati riuniti in appello, relativi all’imposta di successione dovuta dall’erede dichiarante, in rappresentanza di tutti i coeredi, in conseguenza del decesso del genitore avvenuto il (OMISSIS);

3. la CTP di primo grado aveva parzialmente accolto i ricorsi e rideterminato l’imposta dovuta detraendo quanto già in precedenza corrisposto dagli eredi su pregresse donazioni, dichiarava poi non dovute le sanzioni in quanto inapplicabili;

4. la CTR aveva respinto gli appelli dell’Ufficio ritenendo corretta la detrazione di quanto già versato dagli eredi per gli atti di donazione, e confermato l’applicabilità retroattiva dell’abolizione della sanzione prevista dal D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 31, per il caso del mero ritardo nella presentazione della dichiarazione, ad opera del D.Lgs. n. 473 del 1997, art. 2, comma 1, lett. d);

5. avverso la sentenza di appello, l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, notificato in data 21 febbraio 2017, affidato a due motivi; il contribuente è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate deduceva la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 346 del 1990, artt. 7 e 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, censurando l’impugnata sentenza per aver accolto la richiesta di detrazione dell’imposta di donazione, e ciò anche in assenza di un riscontro sostanziale dell’avvenuto pagamento al momento della registrazione degli atti di liberalità, soggetti alla franchigia prevista per le donazioni in linea retta inferiori a 250.000.000;

2. con il secondo motivo la ricorrente Agenzia lamentava la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 346 del 1990, artt. 7 e 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, rilevando che il richiamato D.P.R. n. 346 del 1990, art. 31, non era stato posto a fondamento di tutte le sanzioni comminate nell’avviso e che in ogni caso la parte si era limitata a richiedere genericamente una riduzione delle sanzioni nelle sole conclusioni.

OSSERVA CHE:

1. Il primo motivo di ricorso è meritevole di accoglimento.

1.1 La legge successoria, ratione temporis vigente, prevede al D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 8, comma 4, che: “Il valore globale netto dell’asse ereditario è maggiorato, ai soli fini della determinazione delle aliquote applicabili a norma dell’art. 7, di un importo pari al valore attuale complessivo di tutte le donazioni fatte dal defunto agli eredi e ai legatari (…); il valore delle singole quote ereditarie o dei singoli legati è maggiorato, agli stessi fini, di un importo pari al valore attuale delle donazioni fatte a ciascun erede o legatario. (…)”.

Questa previsione impone una forma di riunione “fittizia” dei beni donati alla massa ereditaria ai soli fini della determinazione delle aliquote, all’epoca dei fatti ancora progressive e non fisse, con la precisazione che, a quei fini, il valore delle donazioni di beni diversi dal denaro o da crediti in denaro deve essere determinato in base al valore venale dei beni medesimi al momento dell’apertura della successione.

Il riferimento esclusivo a tale finalità non consente di ritenere che la maggiorazione si traduca in un cumulo finalizzato a ricomprendere nella base imponibile e nella imposizione anche il donatum.

Il cd. “coacervo” (o cumulo) del donatum con il relictum, che ha lo scopo di evitare che il de cuius possa eludere la progressività dell’imposta procedendo in vita ad una serie di donazioni ai futuri eredi o legali, è previsto, infatti, al solo fine di determinare le aliquote da applicare per calcolare l’imposta sui beni relitti, non potendosi attribuire un diverso significato al chiaro dettato della norma.

1.2 Nessun appiglio legislativo ha anche la pretesa del contribuente, accolta dalla CTR, di detrarre dall’imposta di successione calcolata sul relictum, sulla base di una aliquota individuata tenuto conto del donatum, quanto eventualmente già corrisposto a titolo di imposta di donazione.

Proprio in conseguenza del fatto che il coacervo rileva ai soli fini dell’aliquota, e non anche della base imponibile, non sussiste alcun rischio di duplicazione di imposta e le due imposte, di successione e di donazione, andranno autonomamente calcolate e pagate per intero, secondo le peculiari modalità di calcolo, rispettivamente sul valore dell’asse ereditario e dei beni donati.

Erroneamente pertanto la CTR ha detratto dall’imposta di successione quanto già corrisposto a qualsiasi titolo dagli eredi all’atto della registrazione dei pregressi atti di donazione.

2. Il secondo motivo va invece ritenuto inammissibile per difetto di specificità.

2.1 Si osserva che, in forza del principio dell’autosufficienza del ricorso (cfr. art. 366 c.p.c.), l’atto di impugnazione deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito, ed altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito, e che il ricorrente ha perciò l’onere di indicarne specificamente, a pena di inammissibilità, oltre al luogo in cui ne è avvenuta la produzione, gli atti processuali ed i documenti su cui il ricorso è fondato mediante la riproduzione diretta del contenuto che sorregge la censura oppure attraverso la riproduzione indiretta di esso con specificazione della parte del documento cui corrisponde l’indiretta riproduzione (vedi tra le tante Cass. n. 17198/2016; n. 14182/2016; n. 14784/2015);

2.2. Ebbene, premesso che nella decisione della CTR si fa riferimento ad un motivo di illegittimità riferibile alle sole sanzioni del D.P.R. n. 346 del 1990, ex art. 31, la ricorrente Agenzia, che si duole del fatto di aver applicato con l’atto impositivo anche sanzioni diverse, immotivatamente annullate, e del difetto di deduzione di un motivo specifico in tema di sanzioni, avrebbe dovuto riportare in ricorso sia il contenuto dell’atto impositivo, per consentire a questa Corte di verificare la natura delle sanzioni applicate, sia dell’atto introduttivo di primo grado, per la verifica della lamentata carenza di specificità delle allegazioni.

3. All’accoglimento del primo motivo del ricorso segue la cassazione della sentenza impugnata ed essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ed in particolare una rideterminazione dell’imposta senza la decurtazione di quanto già versato per gli atti di donazione, la causa va rinviata per un nuovo esame a diversa sezione della CTR della Puglia, sez. distaccata di Taranto, che pronuncerà, anche in ordine alle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte:

accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa per l’ulteriore esame, e anche per le spese, alla CTR della Puglia, sez. distaccata di Taranto, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 3 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2021

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