Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3257 del 10/02/2011

Cassazione civile sez. I, 10/02/2011, (ud. 29/09/2010, dep. 10/02/2011), n.3257

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

SAGRANTINO ITALY s.r.l. (già Minerva s.r.l.), in persona del legale

rappresentante pro tempore, e per essa PIRELLI RE CREDIT SERVICING

s.p.a. (già Servizi Immobiliari Banche s.p.a.), in persona del

legale rappresentante pro tempore;

– ricorrente –

contro

P.C., elettivamente domiciliata in Roma, via Pompeo

Ugonio 3, presso l’avv. Oddi Alessandro, rappresentata e difesa

dall’avv. Peluso Luigi per procura in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 456/2009 in

data 15 aprile 2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio in

data 29 settembre 2010 dal relatore, cons. Stefano Schirò;

udito il difensore della controricorrente. avv. Luigi Peluso;

udito il Pubblico ministero, in persona dell’Avvocato Generale, dott.

Ceniccola Raffaele, che ha dichiarato di aderire alla relazione in

atti.

LA CORTE:

A) rilevato che è stata depositata in cancelleria, ai sensi

dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione:

“IL CONSIGLIERE RELATORE, letti gli atti depositati.

Fatto

RITENUTO

CHE:

1. P.C. ha depositato controricorso in relazione al ricorso per cassazione proposto da Sagrantino Italy s.r.l. e per essa da Pirelli Re Credit Scrvicing s.p.a. con atto notificato il 4 agosto 2009, avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata in data 15 aprile 2009. ma non depositato nella Cancelleria della Corte di Cassazione;

2. il ricorso per cassazione appare improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 1, non essendo stato depositato in termini presso la Cancelleria della Corte di Cassazione (Cass. 1987/4876;

1997/4452);

3. alla stregua delle considerazioni che precedono e qualora il collegio condivida il rilievo formulato al punto 2, si ritiene che il ricorso possa essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.”;

B) osservato che non sono state depositate conclusioni scritte o memorie ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso le argomentazioni esposte nella relazione;

ritenuto pertanto che, in base alle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile e che te spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonchè dell’importanza e del numero delle questioni trattate, con riduzione degli importi indicati nel massimo nella nota spese depositata e con esclusione della triplicazione chiesta per le voci relative allo studio della controversia e alle consultazioni con il cliente.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore di P.C. delle spese processuali, che si liquidano In Euro 4.100,00, di cui Euro 4.000,00 per onorari oltre a spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2011

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