Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3257 del 09/02/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 3257 Anno 2018
Presidente: TIRELLI FRANCESCO
Relatore: DE CHIARA CARLO

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24102/2012 R.G. proposto da:
ALLEGRETTI SERGIO, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maurizio
D’Ammando e Franco D’Ammando, con domicilio eletto presso lo
studio di quest’ultimo in Roma, Via Germanico n. 168
– ricorrente –

E:

contro
CONCORDATO PREVENTIVO DI ALLEGRETTI SERGIO, in persona
del commissario giudiziale e liquidatore dott. Leandro Campana,
rappresentato e difeso dall’Avv. Luigi Zingarelli, con domicilio eletto
in Roma, Via Nomentana n. 323, presso lo studio dell’Avv. Gian
Roberto Caldara
– controricorrente –

avverso il decreto della Corte d’appello di Perugia n. cron. 1807/12
depositato il 9 agosto 2012.
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Data pubblicazione: 09/02/2018

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 settembre
2017 dal Consigliere Carlo DE CHIARA;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore Generale Luisa DE RENZIS.
Rilevato che:

la Corte d’appello di Perugia ha dichiarato inammissibile il reclamo
proposto dal sig. Sergio Allegretti avverso il decreto del giudice

immobiliare nell’ambito della procedura di concordato preventivo
pendente nei confronti del reclamante stesso;
la Corte ha statuito che, ai sensi dell’art. 23, comma terzo, legge
fallim., nel testo anteriore alla riforma del 2006, il decreto del
giudice delegato non era soggetto a reclamo ed ha aggiunto che
comunque era infondato, non essendo applicabile nella specie l’art.
108 legge fallim.;
il sig. Allegretti ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi;
il liquidatore, nonché commissario giudiziale, del concordato
preventivo ha resistito con controricorso;
il P.M. ha presentato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi
inammissibile il ricorso per non essere stata censurata la ratio
decidendi principale del provvedimento impugnato, consistente nel
rilievo della inammissibilità del reclamo;
il ricorrente ha presentato memoria;
il Collegio ha disposto che la motivazione della presente ordinanza
sia redatta in forma semplificata non ponendosi questioni rilevanti
agli effetti della funzione nomofilattica di questa Corte;
Considerato che:

è fondata la deduzione del PM di inammissibilità del ricorso;
i tre motivi di censura, infatti, riguardano tutti l’applicabilità
dell’art. 108 legge fallim., ma non la declaratoria di inammissibilità
del reclamo, l’unica, peraltro, contenuta nel dispositivo del
provvedimento impugnato;

2

delegato di rigetto dell’istanza di sospensione di una vendita

le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la
soccombenza;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il
ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese
del giudizio di legittimità, liquidate in C 3.000,00 per compensi ed C
200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15 % e

(L)

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 27
settembre 2017.

accessori di legge.

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