Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3257 del 07/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 07/02/2017, (ud. 14/10/2016, dep.07/02/2017),  n. 3257

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2134/2015 proposto da:

R.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE rappresentato e difeso dall’avvocato

FRANCESCA RANDO, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

PREFETTO DI VICENZA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1333/2014 del TRIBUNALE di VICENZA, emessa il

22/04/2014 e depositata il 07/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito l’Avvocato Andrea Graziani (delega Avvocato Francesca Rando),

per il ricorrente, che si riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

R.G. propone ricorso per cassazione contro il Prefetto di Vicenza, che non resiste con controricorso, avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza del 7.5.2014 che ha rigettato il suo appello a sentenza del GP relativa all’opposizione ad accertamento dei CC con irrogazione della sanzione di Euro 143, sospensione della patente e detrazione di 10 punti della patente.

Il Tribunale ha statuito che la prima decisione era immune da censure ed il gravame non conforme ai canoni che impongono la indicazione di vizi specifici della sentenza riportando l’atto di appello le difese di primo grado.

Parte ricorrente denunzia: Violazione di norme di diritto ed in particolare; A) assoluta carenza di motivazione; B) violazione dell’art. 2700 c.c.; C) violazione della L. n. 689 del 1981, art. 23.

Le censure, non meritano accoglimento.

Rispetto ad una sentenza di appello che ha statuito sostanzialmente l’inammissibilità del gravame, il ricorrente avrebbe dovuto riportare l’atto di appello e non solo le conclusioni, dimostrare che non era generico e proporre rituale impugnazione ex art. 112 c.p.c., denunziando l’omessa pronunzia su specifici ed articolati motivi, anzicchè formulare censure generiche e prive di autosufficienza che non riportano gli atti richiamati.

Donde il rigetto del ricorso senza pronunzia sulle spese in mancanza di difese di controparte in questa sede.

PQM

La Corte rigetta il ricorso dando atto dell’esistenza dei presupposti ex D.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2017

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