Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32568 del 12/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 12/12/2019, (ud. 17/09/2019, dep. 12/12/2019), n.32568

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLA Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24108/2014 R.G. proposto da:

A.V.E., rappresentata e difesa dall’Avv. Ivan Pera,

elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via G.

Battista Vico n. 22 (studio Avv. Gianluigi Oranges), giusta procura

speciale a margine del ricorso);

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

– resistente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia n. 1618/2014 depositata il 27-3-2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 settembre

2019 dal Consigliere Dott. D’Orazio Luigi.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1.L’Agenzia delle entrate emetteva avviso di accertamento nei confronti di A.V.E., per l’anno 2007, con il metodo sintetico, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, determinando il reddito in Euro 339.059,00 (poi ridotto ad Euro 337.481,00 a seguito di provvedimento in autotutela), soprattutto in relazione all’acquisto della nuda proprietà di azioni in data 8-5-2007 (Euro 290.940,00) ed in data 24-7-2008 (Euro 1.209.855,18), per un totale di incrementi patrimoniali nel quinquennio 2007-2011 per Euro 1.500.795,00. Nell’avviso di accertamento si teneva conto anche dell’assegno ricevuto per il mantenimento dei figli pari ad Euro 22.977,00, riconosciuto in diminuzione del reddito accertato.

2.La contribuente proponeva ricorso evidenziando che, contrariamente a quanto riportato nei contratti di cessione della nuda proprietà delle azioni, non vi era stato il pagamento di alcun corrispettivo, trattandosi di due donazioni, come risultava dalle dichiarazioni sostitutive di atto notorio della madre e del padre, anche perchè non risultavano pagamenti negli estratti conto bancari. Inoltre, si precisava che la ricorrente era convivente con J.A., che aveva dichiarato nel 2006 un reddito complessivo di Euro 197.097,00 e nel 2007 di Euro 197.737,00, sicchè il reddito doveva essere considerato “anche alla luce della capacità reddituale complessiva del nucleo familiare”.

3.La Commissione tributaria provinciale di Milano accoglieva in parte il ricorso, ritenendo che vi erano state due donazioni in favore della contribuente, anche perchè le parcelle del notaio erano state pagate dal genitore cedente.

4.La Commissione tributaria regionale della Lombardia accoglieva l’appello principale proposto dalla Agenzia delle entrate e rigettava l’appello incidentale del contribuente. In particolare, quanto all’appello incidentale del contribuente, il giudice di appello riteneva insussistente l’obbligo del contraddittorio preventivo, introdotto solo con il D.L. n. 78 del 2010, quindi per i redditi dal 2009 in poi. Quanto all’appello principale della Agenzia delle entrate, si affermava che la contribuente non aveva fornito la prova idonea a superare la presunzione di onerosità delle cessioni della nuda proprietà delle azioni, non essendo sufficienti a tal fine nè gli estratti conto bancari, nè le dichiarazioni sostitutive di atto notorio dei genitori della ricorrente. Inoltre, sempre quanto all’appello incidentale della contribuente, era nuova l’allegazione in ordine alla mancata considerazione del reddito dell’intero nucleo familiare, comprensivo del convivente.

5.Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la contribuente.

6.L’Agenzia delle entrate non ha svolto attività difensiva, ma ha depositato in data 18-11-2014 atto di costituzione solo al fine della eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

7.Successivamente in data 11-12-2014 l’Agenzia delle entrate ha depositato controricorso.

8.La contribuente ha depositato memoria scritta.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.Anzitutto si rileva che il controricorso è stato spedito per la notifica dalla Agenzia delle entrate il 15-12-2014, quindi oltre il termine di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso (notifica del ricorso del 7-10-2014).

1.1.Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente si duole della “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 41 n. 2 lettera a) – 47 e 48 della Carte dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea in relazione agli artt. 53 e 97 Cost., nonchè del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 sempre con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3”, in quanto il giudice di appello ha ritenuto insussistente l’obbligo per l’Agenzia delle entrate di espletare il contraddittorio preventivo con la contribuente.

1.2.Tale motivo è infondato.

Invero, per questa Corte, in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’Amministrazione finanziaria è gravata esclusivamente per i tributi “armonizzati” di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, pena l’invalidità dell’atto, mentre, per quelli “non armonizzati”, non essendo rinvenibile, nella legislazione nazionale, una prescrizione generale, analoga a quella comunitaria, solo ove risulti specificamente sancito, come avviene per l’accertamento sintetico in virtù del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 7, nella formulazione introdotta dal D.L. n. 78 del 2010, art. 22, comma 1, conv. in L. n. 122 del 2010, applicabile, però, solo dal periodo d’imposta 2009, per cui gli accertamenti relativi alle precedenti annualità sono legittimi anche senza l’instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale (Cass., 31 maggio 2016, n. 11283; Cass., sez.un., 24823/2015).

2.Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente deduce “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. – 2700 c.c. – 2729 c.c. in relazione al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3”, in quanto il giudice di appello ha ritenuto che il rogito notarile fa fede, fino a querela di falso, dell’onerosità delle operazioni di cessione. In realtà, secondo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità l’accertamento sintetico di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 si fonda su presunzioni semplici, sicchè dalla dichiarazione contenuta nelle due cessioni emerge che le somme erano state già erogate in favore dei cedenti dalla contribuente. La contribuente, però, ha ottemperato all’onere di fornire la prova contraria rispetto all’intervenuto pagamento asserito dal padre e dalla madre negli atti notarili, pur avendo, il fatto contrario da provare (assenza di pagamento), carattere negativo. Tale prova contraria è anch’essa presunzione semplice. Il giudice di appello, invece, ha trascurat di esaminare i documenti bancari.

2.1.Tale motivo è infondato.

Invero, la motivazione del giudice di appello è sorretta da due diverse argomentazioni giuridiche. Infatti, da un lato, la Commissione regionale ha affermato che l’atto notarile fa prova fino a querela di falso che i genitori della contribuente, dinanzi al notaio, al momento della stipulazione delle cessioni della nuda proprietà delle azioni, hanno dichiarato di avere ricevuto il pagamento, e dall’altro, il giudice del gravame ha affermato che la presunzione di onerosità proveniente da tali dichiarazioni genitoriali, non era stata superata nè dagli estratti conto bancari, nè dalle dichiarazioni sostitutiva di atto notorio dei due genitori, alle quali poteva essere riconosciuto mero valore indiziario.

Pertanto, il giudice di appello ha ritenuto la maggiore credibilità di quanto dichiarato solennemente davanti al notaio, rispetto a quanto i genitori dichiarano successivamente in favore della figlia raggiunta da accertamento tributario.

Inoltre, poichè l’Ufficio, con l’accertamento sintetico di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, può avvalersi della presunzione legale relativa, in base alle quale la spesa per incrementi patrimoniali si considera sostenuta con redditi conseguiti in quote costanti nell’anno in cui è stata effettuata e nei quattro precedenti (Cass., 16 maggio 2017, n. 12207), tuttavia la contribuente, come affermato dal giudice di appello, non ha fornito la prova contraria, non essendo idonei in tal senso nè gli estratti conto bancari, nè le dichiarazioni sostitutive di atto notorio da parte dei genitori.

Invero, l’attribuzione di efficacia probatoria alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che, così come l’autocertificazione in genere, ha attitudine certificativa e probatoria esclusivamente in alcune procedure amministrative, essendo viceversa priva di efficacia in sede giurisdizionale, trova, con specifico riguardo al contenzioso tributario, ostacolo invalicabile nella previsione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 4, giacchè finirebbe per introdurre nel processo tributario – eludendo il divieto di giuramento e prova testimoniale – un mezzo di prova, non solo equipollente a quello vietato, ma anche costituito al di fuori del processo (Cass., 19 marzo 2010, n. 6755).

Non v’è stata, quindi, alcuna violazione del principio di distribuzione dell’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c..

3.Con il terzo motivo di impugnazione la ricorrente deduce “omesso esame della capacità reddituale dell’intero nucleo familiare della Dott.ssa A.V. in relazione al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 4, 5 e 6, al D.M. 10 settembre 1992 ed al D.L. 19 novembre 1992 con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5 – come modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134”, in quanto la contribuente, sin dal ricorso di primo grado, ha dedotto che l’Ufficio non aveva tenuto conto nel computo del reddito sintetico del reddito del convivente J.A., nonostante fossero stati prodotti lo stato di famiglia e le dichiarazioni dei redditi degli anni 2006 e 2007.

3.1.Tale motivo è infondato.

Invero, si premette che la ricorrente ha indicato con precisione a pagina 15 del ricorso per cassazione il motivo, già inserito nel ricorso di primo grado, relativo alla convivenza con J.A., evidenziando che doveva tenersi conto della capacità reddituale complessiva del nucleo familiare. A pagina 23 del ricorso per cassazione ha indicato le proprie controdeduzioni in appello in cui si precisava il reddito del convivente negli anni 2006 e 2007.

Il giudice di appello, erroneamente, ha dichiarato inammissibile, perchè nuovo, tale motivo di ricorso.

Tuttavia, questa Corte provvede alla correzione della motivazione ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 4, essendo il dispositivo della sentenza di appello conforme al diritto, trattandosi, peraltro, di sentenza di secondo grado erroneamente motivata in diritto, laddove si è affermato erroneamente che la domanda della contribuente era nuova, e quindi inammissibile in appello, incorrendo, quindi, in un error in procedendo.

Invero, la mancanza di motivazione su questione di diritto e non di fatto deve ritenersi irrilevante, ai fini della cassazione della sentenza, qualora il giudice del merito sia comunque pervenuto ad un’esatta soluzione del problema giuridico sottoposto al suo esame. In tal caso, la Corte di cassazione, in ragione della funzione nomofilattica ad essa affidata dall’ordinamento, nonchè dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all’art. 111 Cost., comma 2, ha il potere, in una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 384 c.p.c., di correggere la motivazione anche a fronte di un “error in procedendo”, quale la motivazione omessa, mediante l’enunciazione delle ragioni che giustificano in diritto la decisione assunta, anche quando si tratti dell’implicito rigetto della domanda perchè erroneamente ritenuta assorbita, sempre che si tratti di questione che non richieda ulteriori accertamenti in fatto (Cass., sez.un., 2 febbraio 2017, n. 2731; per la possibilità di correggere la motivazione anche in caso di motivazione apparente cfr. Cass., 11 novembre 2014, n. 23989).

Infatti, per questa Corte, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, con riferimento alla determinazione sintetica del reddito complessivo netto in base ai coefficienti presuntivi individuati dai decreti ministeriali previsti dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38 (cosiddetti redditometri), la prova contraria ivi ammessa, richiedendo la dimostrazione documentale della sussistenza e del possesso, da parte del contribuente, di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, implica un riferimento alla complessiva posizione reddituale dell’intero suo nucleo familiare, costituito dai coniugi conviventi e dai figli, soprattutto minori, atteso che la presunzione del loro concorso alla produzione del reddito trova fondamento, ai fini dell’accertamento suddetto, nel vincolo che li lega, e non già nel mero fatto della convivenza, così escludendosi la desumibilità da quest’ultima del possesso di redditi prodotti da un parente diverso o da un affine, in quanto tale estraneo al nucleo familiare (Cass., 7 marzo 2014, n. 5365; Cass., 701/2017 in motivazione, in cui si sottolinea che non v’è consequenzialità tra la convivenza e l’imputazione al convivente della capacità contributiva di beni riferibili alla contribuente; Cass., 1332/2016, ove si afferma che, in caso di convivenza, è necessaria anche la prova della disponibilità delle somme, ossia del transito “endofamiliare” delle stesse; Cass., 21224/2006).

4.Non si provvede sulle spese in quanto l’Agenzia delle entrate non ha svolto attività difensiva, essendosi limitata a depositare una costituzione solo formale, ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione, mentre il controricorso depositato, sempre dall’Agenzia, in data 11-12-2014, era tardivo e, quindi, irrilevante ai fini delle spese, non potendo essere esaminato da questa Corte (Cass., 14 marzo 2017, n. 6563, per la quale l’inammissibilità del controricorso tardivo ne preclude l’esame).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 17 settembre 2019.

Depositato in cancelleria il 12 dicembre 2019

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