Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32566 del 12/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 12/12/2019, (ud. 20/06/2019, dep. 12/12/2019), n.32566

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12505-2014 proposto da:

COMMERCIO E FINANZA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZA

D’ARACOELI 1, presso lo studio dell’avvocato GUGLIELMO MAISTO, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIETRO PICCONE

FERRAROTTI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1884/2014 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI,

depositata il 24/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/06/2019 dal Consigliere Dott. VECCHIO MASSIMO.

Fatto

RITENUTO

1. – La Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza n. 1884/33/2014 del 4 febbraio 2014, pubblicata il 24 febbraio 2014 e notificata il 14 marzo 2014, ha confermato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli n. 671/28/2013 del 24 maggio 2012, di rigetto del ricorso proposto dalla contribuente Commercio e finanza s.p.a. leasing e factoring, in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso l’avviso di accertamento, notificato il 9 settembre 2011, a rettifica della dichiarazione per la imposta sul valore aggiunto, relativa all’anno 2006.

2. – La contribuente, con atto del 2 maggio 2014, ha proposto ricorso per cassazione affidato a undici motivi.

3. – L’Avvocatura generale dello Stato ha resistito mediante controricorso del 16 giugno 2014.

Successivamente, con nota di deposito del 1 ottobre 2018, ha prodotto la ” comunicazione – in data 28 agosto 2018 – di regolarità di definizione della lite ” ai sensi del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, convertito in legge con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ricevuta dalla Agenzia delle entrate – Direzione regionale della Campania, la quale ha attestato il versamento da parte della contribuente di quanto dovuto.

4. – Con memoria del 3 giugno 2019, corredata da pertinente documentazione, la ricorrente ha fatto analoga comunicazione e ha chiesto dichiararsi la estinzione della causa per cessata materia del contendere.

Diritto

CONSIDERATO

1. – La intervenuta definizione agevolata della controversia ai sensi del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, comporta la estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.

La Corte provvede alla conseguente declaratoria.

2. – Le spese del presente giudizio devono essere compensate in considerazione della intervenuta definizione agevolata della controversia (v. esattamente in termini: Sez. 5, sentenza n. 10198 del 27/04/2018, Rv. 647968 – 01; cui adde: Sez. 6 – L, ordinanza n. 28311 del 07/11/2018, Rv. 651733 – 01).

3. – Quanto, infine, al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi – tipici del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Sez. 6 – 1, ordinanza n. 23175 del 12/11/2015, Rv. 637676 – 01; cui adde Sez. 6-2, ordinanza n. 6888 del 03/04/2015, n. m.) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Sez. 6-3, ordinanza n. 19562 del 30/09/2015, n. m.) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

P.Q.M.

Dichiara la estinzione del processo per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione Civile, il 20 giugno 2019

Depositato in cancelleria il 12 dicembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA