Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32565 del 12/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 12/12/2019, (ud. 20/06/2019, dep. 12/12/2019), n.32565

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 405-2014 proposto da:

C.A., elettivamente VIALE CORTINA D’AMPEZZO 269,

dell’avvocato FRANCESCO DE SANTIS, difende;

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO; EQUITALIA

SUD SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 204/2013 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI,

depositata il 04/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/06/2019 dal Consigliere Dott. VECCHIO MASSIMO.

Fatto

RITENUTO

1. – La Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza n. 204/28/13 del 13 maggio 2013, pubblicata il 4 giugno 2013, riformando, in parziale accoglimento dell’appello, la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Benevento n. 146/3/12 del 23 febbraio 2012 (di rigetto del ricorso proposto dal contribuente C.A. avverso l’avviso di accertamento, notificato il 16 giugno 2010, del maggior reddito di Euro 72.616,00 ai fini della imposta sul reddito delle persone fisiche, dovuta per l’anno 2007, e delle relative addizionali), ha rideterminato il reddito litigioso in Euro 67.509,42; ha dichiarato improcedibile il motivo concernente la sanzione; e ha rigettato nel resto il ricorso introduttivo.

2. – Il contribuente, con atto del 19 dicembre 2013 ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti della Agenzia delle entrate, rinnovando la notificazione (non andata a buon fine) nei confronti dell’Agente della riscossione il 16 gennaio 2014.

3. – L’Avvocatura generale dello Stato ha resistito con controricorso del 29 gennaio 2014.

E, con successiva memoria del 3 giugno 2019, ha chiesto dichiararsi la estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere colla compensazione delle spese, esponendo e documentando che, giusta nota della Agenzia delle entrate – Direzione provinciale di Benevento n. 44623 del 31 luglio 2018, il contribuente aveva definito la controversia, ai sensi del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, convertito in legge con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, provvedendo al pagamento di quanto dovuto.

4. – Analoga richiesta ha formulato il ricorrente con memoria del 6 giugno 2019, corredata dalla pertinente documentazione.

Diritto

CONSIDERATO

1. – La intervenuta definizione agevolata della controversia ai sensi del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, comporta la estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.

La Corte provvede alla conseguente declaratoria.

2. – Le spese del presente giudizio devono essere compensate in considerazione della intervenuta definizione agevolata della controversia (v. esattamente in termini: Sez. 5, sentenza n. 10198 del 27/04/2018, Rv. 647968 – 01; cui adde: Sez. 6 – L, ordinanza n. 28311 del 07/11/2018, Rv. 651733 – 01).

3. – Quanto, infine, al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi – tipici del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Sez. 6 – 1, ordinanza n. 23175 del 12/11/2015, Rv. 637676 – 01; cui adde Sez. 6-2, ordinanza n. 6888 del 03/04/2015, n. m.) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Sez. 6-3, ordinanza n. 19562 del 30/09/2015, n. m.) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

P.Q.M.

Dichiara la estinzione del ricorso per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione Civile, il 20 giugno 2019.

Depositato in cancelleria il 12 dicembre 2019

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