Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32564 del 12/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 12/12/2019, (ud. 20/06/2019, dep. 12/12/2019), n.32564

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28237-2013 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, domiciliata in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la

cancellazione della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato ALBERTO GIORDANO;

– ricorrente –

contro

I.G., domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato FRANCESCO FIERRO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 143/2013 della COOM.TRIB.REG. di NAPOLI,

depositata il 06/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/06/2019 dal Consigliere Dott. VECCHIO MASSIMO.

Fatto

RITENUTO

1. – La Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza n. 143/17/13 del 5 aprile 2013, pubblicata il 6 maggio 2013, in riforma della sentenza n. 282/20/10 della Commissione tributaria provinciale di Napoli, ha accolto il ricorso introduttivo (dichiarato inammissibile dal giudice di primo grado) proposto dal contribuente I.G. avverso il fermo amministrativo di un suo motociclo disposto dalli Agente della riscossione a cagione del mancato pagamento di alcune cartelle.

2. – L’Agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione, con atto 2 dicembre 2013, affidato a un unico motivo.

3. – Il contribuente ha resistito con controricorso del 30 dicembre 2013 e con successiva memoria del 16 maggio 2019.

Diritto

CONSIDERATO

1. – La Commissione tributaria regionale ha motivato la riforma della sentenza di primo grado – la Commissione tributaria provinciale aveva dichiarato inammissibile il ricorso del contribuente perchè costui non aveva impugnato le cartelle di pagamento presupposte (rendendo così definitiva la pretesa tributaria) – sulla base del rilievo della nullità della notificazione delle ridette cartelle, siccome illegittimamente eseguita colle forme della irreperibilità previste dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, mentre l’esatto indirizzo dello I. (riportato nel ruolo) era ben noto all’Agente della riscossione, il quale in precedenza aveva, invece, esperito erroneamente il tentativo di notifica presso altro indirizzo.

2. – Il ricorrente denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 49, 54, 61, art. 112 c.p.c. e art. 24 Cost., deducendo che la Commissione tributaria regionale aveva affermato nella narrativa del processo che ” Equitalia Sud non si (era) costituita ” in giudizio, così disvelando di aver omesso di prendere in considerazione le ” giuste difese ” della pare, in violazione delle norme a presidio del giusto processo e del diritto di difesa.

Il ricorrente espone che la costituzione in giudizio era documentata dalla stessa epigrafe della sentenza impugnata, recante la indicazione onomastica del difensore; e che costui, pur non avendo ricevuto la comunicazione della pubblica udienza di trattazione della causa davanti alla Commissione tributaria regionale a dispetto della intervenuta costituzione in giudizio, era tuttavia ugualmente comparso davanti al Giudice a quo; aveva, quindi, rinnovato (su invito del Presidente) il deposito delle controdedu-zioni; ed era intervenuto alla successiva udienza del 5 aprile 2013, nel corso della quale era stato dato atto del ritrovamento delle originarie controdeduzioni.

3. – Il ricorso è inammissibile.

3.1 – ricorrente – al di là del rilievo del mero refuso contenuto nella narrativa del processo della sentenza impugnata circa la mancata costituzione in giudizio della parte (asserzione indubbiamente erronea, ma che alla evidenza vitiatur sed non vitiat) ha completamente trascurato di confrontarsi colla ratio decidendi del provvedimento e di confutare le motivazioni che lo sorreggono (in particolare l’accertamento della nullità delle notificazioni degli atti presupposti), se non genericamente censurando la (supposta) omessa considerazione delle difese esposte nelle controdeduzioni in atti e altrettanto genericamente denunciando la violazione di norme di legge, senza illustrarne le relative ragioni e senza neppure indicare la incidenza delle pretese violazioni sulla decisione impugnata; sicchè il ricorso risulta affatto aspecifico e non assistito da concreto interesse alla cassazione della sentenza impugnata nella prospettiva di una potenziale decisione di merito più favorevole (v. Sez. 1, n. 7394 del 19/03/2008, Rv. 602249-01 e Sez. 3, n. 20128 del 07/10/2015, Rv, 637479-01).

Consegue la declaratoria della inammissibilità della impugnazione.

3.2 – Le spese del presente giudizio, congruamente liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.

3.3 – La dichiarazione della inammissibilità del ricorso comporta, infine, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 31 gennaio 2013, la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre spese forfettarie e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione Civile, il 20 giugno 2019.

Depositato in cancelleria il 12 dicembre 2019

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