Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32563 del 17/12/2018
Cassazione civile sez. VI, 17/12/2018, (ud. 07/11/2018, dep. 17/12/2018), n.32563
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20851-2018 proposto da:
F.A., ricorso non notificato;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 5955/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di NAPOLI, depositata il 18/06/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 07/11/2018 dal Presidente Relatore Dott. IACOBELLIS
MARCELLO.
Fatto
RILEVATO
che il materiale difetto di notificazione del ricorso per cassazione proposto da F.A. ne comporta la dichiaratoria di inammissibilità, trattandosi di situazione rispetto alla quale valgano a fortiori le stesse conseguenze che derivano dal vizio di giuridica inesistenza della notificazione stessa (Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 12509 del 08/06/2011; Sez. 2, Sentenza n. 4595 del 07/05/1999)
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso proposto da F.A..
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2018