Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3256 del 12/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 12/02/2010, (ud. 12/01/2010, dep. 12/02/2010), n.3256

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.C., in qualita’ di legale rappresentante della F.lli

Polisi s.n.c., elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere Pietra

Papa n. 94, presso l’avv. Sergio Canale, rappresentato e difeso dagli

avv.ti Bassetta Marco e Michele Cuoco giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, Ufficio di Nola;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 182/41/05, depositata il 30 settembre 2005;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12 gennaio 2010 dal Relatore Cons. Dott. VIRGILIO Biagio;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. LECCISI Giampaolo, il quale ha concluso

per l’inammissibilita’ del ricorso.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che P.C., in qualita’ di legale rappresentante della s.n.c. F.lli Polisi, propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania indicata in epigrafe, con la quale, accogliendo l’appello dell’Ufficio, e’ stata dichiarata la legittimita’ dell’avviso di accertamento e successiva cartella di pagamento emessi nei confronti della societa’ contribuente per ILOR 1995;

che l’Agenzia delle entrate non si e’ costituita;

che il ricorso e’ inammissibile per tardivita’, essendo stato proposto ben oltre il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., senza che, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, sia nella specie invocabile il comma 2 della norma citata, poiche’, essendo esso regolarmente costituito nel giudizio di appello, si applica il consolidato principio secondo il quale il termine in questione decorre dal deposito della sentenza, senza che assuma alcun rilievo la comunicazione del relativo avviso da parte della cancelleria, a meno che la parte, che sia rimasta contumace, non dimostri di non avere avuto alcuna conoscenza del processo (ai fini dell’accertamento di tale conoscenza, e’ poi sufficiente che sia nota la proposizione del ricorso, non occorrendo che sia stata anche comunicata la data dell’udienza di discussione, benche’ questa omissione comporti la nullita’ della decisione) (ex plurimis, Cass. nn. 6375 del 2006, 1565 del 2007, 16004 del 2009);

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile, senza che occorra provvedere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimita’, in assenza di svolgimento di attivita’ difensiva da parte dell’intimata.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, il 12 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2010

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