Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3256 del 07/02/2017
Cassazione civile, sez. VI, 07/02/2017, (ud. 15/09/2016, dep.07/02/2017), n. 3256
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27429/2014 proposto da:
S.G., AVV. R.D.M., elettivamente domiciliati in
ROMA PIAZZA CAVOUR 1 presso la COREE DI CASSAZIONE, il primo
rappresentato e difeso dall’Avvocato ROSSI DENZA ROSSI giusta
procura a margine del ricorso, il secondo rappresentato e difeso da
sè medesimo;
– ricorrenti –
e contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, C.F. (OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 9614/2014 della CORIE SUPREMA DI CASSAZIONE di
ROMA, emessa il 20/01/2014 e depositata il 05/05/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
15/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA FALASCHI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
S.G. e R.D.M. hanno proposto istanza di correzione della sentenza n. 9614 del 5 maggio 2014 di questa Corte, pronunciata sul ricorso per cassazione iscritto al n.r.g. 25235 del 2012, proposto da S.G. e R.D.M. nei confronti del Ministero della giustizia.
Al ricorso l’intimata Amministrazione non ha resistito.
Il relatore designato, nella relazione depositata il 13 luglio 2016, ha formulato la seguente proposta di definizione: “Occorre premettere che il ricorso è soggetto alla disciplina delle modifiche al processo di cassazione, disposte dal D.Lgs. n. 40 del 2006, che si applicano ai ricorsi proposti contro le sentenze ed i provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2 marco 2006 compreso, data di entrata in vigore del D.Lgs. (art. 27, comma 2, di tale D.Lgs.). Ne consegue che trova applicazione il procedimento di cui all’art. 391 bis c.p.c., comma 2.
Ciò precisato, l’istanza denuncia che pur essendo le parti ricorrenti due, S.G. e R.D.M., nella parte motiva e nel dispositivo del provvedimento non si sia stato specificato che la domanda accolta riguardava entrambi, per cui dovevano essere liquidato l’indennizzo ai sensi della L. n. 89 del 2001, per ciascuna delle parti vittoriose.
L’istanza appare fondata, in quanto risulta palese che sia nella motiva ione sia nel dispositivo pur non essendo stato detto (per mero errore materiale) “per ciascun ricorrente”, è evidenziato dal tenore della pronuncia e dall’avere gli attuali ricorrenti proposto entrambi il ricorso”.
Gli argomenti e le proposte contenuti nella relazione di cui sopra sono condivisi dal Collegio e, pertanto, devesi procedere alla correzione dell’errore materiale. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese (Cass., Sez. Un., 27 giugno 2002 n. 9438).
PQM
La Corte, dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza n. 9614 del 2014 nel senso che nella parte motiva della decisione laddove le parti ricorrenti sono indicate con la dizione “il ricorrente” deve intendersi “i ricorrenti”, come pure nel dispositivo, laddove è indicato “condanna il Ministero della giustizia al pagamento, in favore del ricorrente” deve intendersi “condanna il Ministero della giustizia al pagamento, in favore di ciascuno dei ricorrenti”.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, della Corte di Cassazione, il 15 settembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2017