Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32557 del 12/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 12/12/2019, (ud. 30/05/2019, dep. 12/12/2019), n.32557

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – rel. Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9489/2013 R.G. proposto da:

M.F., con gli avv.ti Emiliano Potenza ed Elio Vitale,

con domicilio in Roma Viale G. Mazzini n. 6;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, ed ivi domiciliata in via dei Portoghesi, n.

12;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per la

Basilicata – Potenza n. 110/01/12, pronunciata il 9 luglio 2012 e

depositata in data 11 ottobre 2012, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 maggio

2019 dal Consigliere Dott. Fracanzani Marcello Maria.

Fatto

RILEVATO

Per l’anno d’imposta 2004 il contribuente veniva attinto da un accertamento sintetico del reddito fondato, per quanto interessa ai fini del decidere, su operazioni di compravendita effettuate mediante compensazione di quote azionarie non sostenute da documentazione idonea a dimostrare l’effettiva esistenza di posizioni creditorie preesistenti e la relativa compensazione delle poste; su nuove sottoscrizioni di azioni, non sostenute da alcuna documentazione che attestasse l’integrale pagamento dell’importo sottoscritto; sulla disponibilità di un autoveicolo di 20hp fiscali; sulle spese per il mantenimento e la gestione della casa di abitazione.

La procedura di accertamento con adesione non si perfezionava ed il contribuente interponeva ricorso alla CTP. Costituitasi in giudizio l’Amministrazione, difendeva la legittimità del suo operato e dichiarava di avere nelle more preso atto che per il periodo accertato l’automobile era stata venduta da tempo e di aver, quindi, rideterminato in autotutela (parziale) il reddito accertato nell’originario avviso.

Vistosi rigettato il ricorso il contribuente interponeva appello e la CTR, seppur teneva conto del provvedimento di autotutela dell’amministrazione finanziaria, accoglieva solo parzialmente il ricorso ritenendo provato solo per una quota pari a circa il 20% del valore nominale, il versamento delle azioni sottoscritte, ma anche riscontrando làtotale assenza di spese per l’abitazione in ragione della coabitazione con il padre, che era intestatario di tutte le utenze. Per questo rimodulava al ribasso la rettifica del reddito e compensava le spese del grado.

Ricorre oggi per cassazione il contribuente, affidandosi a due motivi di ricorso, cui resiste l’Amministrazione finanziaria con controricorso ed interponendo anche ricorso incidentale.

Diritto

CONSIDERATO

1. Con il primo motivo del ricorso principale si lamenta violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, nonchè degli artt. 100 e 306 c.p.c.: error in procedendo e cessata ateria del contendere. In particolare il contribuente sostiene che con l’esercizio del potere di autotutela – con cui ha preso atto che l’automobile era stata da tempo venduta e aveva rivisto a ribasso l’accertamento – l’Amministrazione finanziaria aveva rideterminato nella sua globalità la pretesa erariale con un provvedimento (quello in autotutela), che aveva annullato nella sua globalità e poi sostituito l’originario avviso di accertamento. Per questo i giudici del merito avrebbero dovuto dichiarare l’estinzione del giudizio, il cui oggetto era l’atto di accertamento annullato in autotutela, oramai non più esistente.

Il motivo è infondato.

L’autotutela amministrativa parziale c.d. “a sgravio” è sempre ammessa, anche per la prima volta nel corso del processo d’appello, sostanziandosi in una rideterminazione al ribasso delle singole voci, o nell’eliminazione di una o più voci dell’accertamento originario che per la parte non attinta continua ad esistere. Essa, invero, comporta solo una riduzione della materia del contendere che si traduce nel dovere del giudice di pronunciare sulle residue questioni in contestazione, così come riportate nell’originario avviso che per la parte non attinta dall’autotutela, continua a vivere.

L’autotutela, infatti, è un istituto di economia procedimentale e processuale che non altera il contraddittorio, nè pregiudica il diritto di difesa del contribuente, concretandosi in una parziale rinuncia dell’Ufficio alla pretesa tributaria, o in una sua riduzione.

Diverso è il caso in cui nel corso del processo emergano nuovi elementi impositivi che portino ad un incremento della pretesa fiscale: essi dovranno essere ritualmente contestati e consacrati in un nuovo avviso di accertamento, da portare a notifica al contribuente nei termini di legge.

D’altra parte, questa Corte ha già chiarito che “qualora l’Amministrazione finanziaria si avveda in corso di causa che è corretta e da accogliere una eccezione del contribuente relativa all’erroneo computo del credito d’imposta indicato nell’avviso impugnato, non per questo deve rinnovare l’intero procedimento amministrativo di accertamento, avendo il potere – dovere di ridurre la domanda originaria: tale riduzione della domanda, non equivalendo a diverso e autonomo accertamento in via di rettifica da parte dell’Amministrazione, è ammissibile anche se operata per la prima volta in grado d’appello, con conseguente dovere del giudice di valutare la pretesa fiscale residua” (Cass. 21.06.2017 n. 15413; 18.07.2003 n. 11265)

2. Con il secondo motivo del ricorso principale si rileva in via subordinata la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 5, per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. In sostanza la CTR avrebbe omesso di esaminare la natura dell’autotutela.

Il motivo è infondato.

Questa Corte, con un orientamento consolidato cui si intende dare ancora continuità, ha ribadito che la prescrizione contenuta nell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, secondo la quale il ricorso per cassazione deve contenere, a pena d’inammissibilità, la esposizione sommaria dei fatti di causa, non può ritenersi osservata quando il ricorrente non svolga alcuna narrativa della vicenda processuale, nè accenni all’oggetto della pretesa, rendendo particolarmente ardua la individuazione della materia del contendere. Tale modus operandi contravviene allo scopo della disposizione, che mira ad agevolare la comprensione dell’oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, da evincersi unitamente ai motivi di censura (Cass. 8 maggio 2012 n. 6909, Cass., sez. un., 11 aprile 2012, n, 5698, Cass. 29 agosto 2011, n. 17646, specie in motivazione, Cass. 16 marzo 2011, n. 6279, Cass., sez. un., 17 luglio 2009 n. 16628, Cass. 22 settembre 2009, n. 20393).

E’ onere del ricorrente operare una sintesi funzionale alla piena comprensione e valutazione delle censure mosse alla sentenza impugnata in base alla sola lettura del ricorso.

La Corte, da parte sua, deve poter verificare che quanto il ricorrente afferma trovi effettivo riscontro negli atti, ma non è tenuta a cercarli, a stabilire essa stessa se ed in quale parte rilevino, a leggerli nella loro interezza per poter comprendere, valutare e decidere. Gravare la Corte di tale compito – vale dire dell’onere di riscrivere (o di leggere) il ricorso in modo che sia conforme al modello di cui all’art. 366 c.p.c. – rischierebbe di comprometterne a terzietà, che costituisce carattere ineliminabile di ciascun giudice ai sensi dell’art. 111 Cost..

Ebbene, nel ricorso principale non è riportata l’esposizione dei fatti rilevanti in funzione della comprensione del motivo stesso, nè sono stati riportati i passi degli atti precedenti cui è collegata la censura. Soprattutto, dal corpo della censura e dalla sua esplicazione non emerge la prova che la domanda sia stata posta al giudice di secondo grado e che questi non si sia pronunciato su di un capo di domanda effettivamente posto.

Non di meno va rilevato che l’operato della CTR è immune e da vizi e censure, avendo pronunciato in conformità ai principi espressi da questa stessa Corte in materia di autotutela parziale, così come poco innanzi richiamati.

In definitiva il ricorso principale merita il rigetto.

3. Si può passare all’esame del ricorso incidentale e dei relativi motivi.

4. Con l’unico motivo del ricorso incidentale si lamenta omessa ovvero contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, violazione e falsa applicazione D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, commi 4 e 5. La censura si appunta sulle due voci su cui la CTR ha ritenuto di ridurre l’atto impositivo: a) per il versamento parziale delle partecipazioni societarie sottoscritte; b) per le spese di casa, ritenute sostenute integralmente dal padre. Nella sostanza si lamenta che la CTR abbia dato per provato che le azioni sottoscritte siano state pagate solo in parte, fidandosi delle ricevute di versamento del contribuente ed in assenza di prova contraria degli Uffici.

Il motivo è fondato.

Questa Corte con un orientamento cui si intende dare continuità ha chiarito che “ai sensi dell’art. 38 citato, l’amministrazione può legittimamente procedere con metodo sintetico alla rettifica della dichiarazione dei redditi, quando da elementi estranei alla configurazione reddituale prospettata dal contribuente (es. autovetture, possidenze immobiliari, incrementi patrimoniali, etc.) si possa fondatamente presumere che ulteriori redditi concorrano a formare l’imponibile complessivo; in tal caso, incombe al contribuente l’onere di dedurre e provare che i redditi effettivi frutto della sua attività sono sufficienti a giustificare il suo tenore di vita, ovvero che egli possiede altre fonti di reddito non tassabili, o separatamente tassate…. Il giudice tributario, una volta accertata l’effettività fattuale degli specifici “elementi indicatori di capacità contributiva” esposti dall’ufficio deve però valutare la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale dei beni indicati dalla norma.” (Cass. 31.03.2011 n. 7408; n. 10385/2009; n. 16284/ 2007).

Inoltre, ha reiteratamente affermato che “in tema di accertamento delle imposte sui redditi, il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, comma 4, consente all’ufficio finanziario di determinare sinteticamente un imponibile maggiore di quello ricavabile dalla valutazione analitica, in presenza di elementi e circostanze di fatto certi, che presuppongano la disponibilità di un corrispondente reddito, ma altresì al contribuente di provare il contrario, dimostrando anche le spese a vario titolo sostenute per il loro mantenimento, bensì che la M. è un soggetto passivo di imposta diverso dal C. che aveva la disponibilità dei beni – indice, sì che è irrilevante che ella abbia sostenuto le spese per la conservazione dei medesimi e che, anche in relazione agli indici ISTAT non era emerso alcunchè che potesse modificare la quantificazione dei redditi a cui è pervenuto il primo giudice, sì che era onere del ricorrente, ai fini della decisività e rilevanza della censura concernente l’illegittimo accertamento dell’Ufficio tributario, e quindi del giudice di merito, in violazione del D.M. del 1992, art. 5, comma 2, reiterare in questa sede la difformità del calcolo derivante dall’applicazione degli importi stabiliti dalla tabella allegata a detto D.M. da quella derivante dalla variazione, in riduzione, dell’indice ISTAT per gli anni di imposta accertati anteriormente al 1992” (Cass.29.09.2006 n. 21224; n. 10603/2002).

Era, dunque, onere del ricorrente fornire la prova della non integrale liberazione delle azioni, che poteva facilmente assolvere anche attraverso i libri sociali, nei quali deve essere attestata l’esistenza di tali azioni, trattandosi di atti pregiudizievoli per la società. Sicchè, in difetto della prova di tale annotazione, i titoli azionari debbono ritenersi integralmente liberati e le quote completamente versate, assumendo rilievo come indice di capacità contributiva.

E, così, quanto al profilo della coabitazione, la intestazione delle diverse utenze (bollette luce, gas, acqua, telefono) in capo ad un solo soggetto diverso dal contribuente, non è indicativa del mantenimento degli altri coabitanti che, in mancanza di prova contraria da parte del contribuente, restano attratti alla presunzione di concorso pro quota alle spese globali come individuate dall’Ufficio.

Sennonchè, la CTR, disattendendo tali principi, ha ritenuto sussistente la presunzione del pagamento parziale delle azioni a favore del contribuente e così anche la presunzione del pagamento integrale delle spese di mantenimento della casa di abitazione da arte dell’intestatario delle utenze, senza alcun concorso del contribuente.

In definitiva il ricorso incidentale è fondato, onde la sentenza deve essere cassata sotto il profilo censurato dall’amministrazione finanziaria e la causa deve essere rimessa alla CTR competente in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso principale. Accoglie il ricorso incidentale e rimette le parti dinanzi alla CRT Basilicata – Potenza in diversa composizione, cui demanda anche la regolazione delle spese del presente grado.

Condanna la parte ricorrente principale, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 30 maggio 2019.

Depositato in cancelleria il 12 dicembre 2019

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