Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32555 del 12/12/2019
Cassazione civile sez. trib., 12/12/2019, (ud. 23/10/2019, dep. 12/12/2019), n.32555
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –
Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –
Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –
Dott. FRAULINI Paolo – est. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 26996/2012 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope
legis;
– ricorrente –
contro
Fallimento (OMISSIS) s.p.a. Impresa di costruzioni, in persona del
curatore pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Andrea
Bodrito e Avv. Francesco D’Ayala Valva, giusta procura depositata
all’udienza del 23 ottobre 2019, domiciliati in Roma, Via Parioli,
n. 43;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 66 dell’11/05/12 della Commissione tributaria
regionale di Genova, depositata in data 22 giugno 2012;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Immacolata Zeno che ha concluso chiedendo l’accoglimento
del ricorso;
udito l’avvocato dello Stato Salvatore Faraci per la ricorrente;
udito l’avv. Andrea Bodrito la controricorrente;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 ottobre
2019 dal Consigliere Paolo Fraulini.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. La Commissione tributaria regionale per la Liguria in Genova ha confermato la decisione di primo grado che aveva accolto l’impugnazione proposta da (OMISSIS) s.p.a. Impresa di costruzioni avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) relativo a ripresa a tassazione di maggior reddito a fini Ires e Irap per l’anno di imposta 2004 derivante dall’omessa contabilizzazione nelle rimanenze finali di esercizio di una serie di riserve contrattuali formulate dall’impresa nel corso dell’esecuzione di appalti pubblici.
2. Ha rilevato il giudice di appello che le riserve avanzate dall’imprenditore nel corso dell’esecuzione del contratto di appalto, finchè non sono definitivamente riconosciute o accettate dalla stazione appaltante, non possono equipararsi alle “maggiorazioni di prezzo” menzionate dal TUIR, art. 93, comma 2; di talchè, essendo le stesse nella specie oggetto di contenzioso tra le parti, i relativi importi non potevano concorrere a formare maggior reddito imponibile.
3. Per la cassazione della citata sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso sulla base di un motivo; (OMISSIS) s.p.a. Impresa di costruzioni ha resistito con controricorso.
4. La controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso lamenta “In relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), violazione o falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 93, comma 2,” deducendo che la CTR avrebbe erroneamente applicato i principi in tema di identificazione del concetto di maggiorazione di prezzo in relazione all’esistenza di riserve contrattuali in corso di esecuzione dell’appalto.
2. Il Fallimento (OMISSIS) s.p.a. Impresa di costruzioni argomenta l’infondatezza del ricorso.
3. Il ricorso va respinto.
4. Questa Corte è intervenuta sull’argomento con la recente sentenza n. 10938 del 27/05/2015 (confermativa di Cass. n. 8628/2007) che ha affermato che “in tema di redditi d’impresa, l’iscrizione nel registro contabilità di una riserva d’appalto relativa a lavori di cui il contribuente appaltatore abbia dimostrato, come suo onere, l’estraneità al contratto, integra una domanda di ulteriori compensi e comporta una mera possibilità di futuri e maggiori redditi, i quali, non essendo certi, non rilevano, neppure nella misura del 50 per cento, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 60, (ora art. 93), ai fini della determinazione del reddito imponibile, che avverrebbe, altrimenti, in contrasto con il principio costituzionale di capacità contributiva del soggetto passivo”.
5. A tale indirizzo occorre dare espressamente continuità, dovendosi affermare che l’applicazione del TUIR, art. 93, comma 2, alle riserve oggetto di contezioso giudiziario tra le parti dell’appalto costituirebbe un’indebita anticipazione di capacità contributiva, poichè avrebbe come effetto quello di anticipare in modo del tutto ipotetico (significativa l’assai generica espressione “normalità dei casi” cui ricorre sul punto la non condivisa Cass. n. 4607/2008) la tassazione su un reddito non ancora definitivamente formatosi nel patrimonio dell’impresa contribuente.
6. Le riserve per “varianti progettuali” (come accertato nella specie dalla CTR) non sono in alcun modo collegate alla stipulazione del contratto d’appalto originario, salvo che non siano oggetto di espressa convenzione da parte della stazione appaltante, ipotesi nella quale si dà vita a un nuovo negozio giuridico, seppur collegato a quello originario.
7. Nella specie non v’è allegazione, nè tantomeno prova, che le suddette varianti siano state concordate tra le parti, nè tampoco che esse sano state definite all’esito di contenzioso conseguente alla denuncia della loro iscrizione.
8. In tale contesto viene dunque meno il presupposto impositivo.
9. La soccombenza regola le spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle Entrate a rifondere a (OMISSIS) s.p.a. Impresa di costruzioni le spese della presente fase di legittimità che liquida in Euro 38.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2019