Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32553 del 17/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 17/12/2018, (ud. 20/11/2018, dep. 17/12/2018), n.32553

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28386-2017 proposto da:

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

S.K., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato PAOLA MADDALENA FERRARI;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. 499/2017 del GIUDICE DI PACE di RAGUSA,

depositata il 28/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/11/2018 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

NAZZICONE LOREDANA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

– che viene proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, avverso l’ordinanza con la quale il giudice di pace di Ragusa ha accolto il ricorso proposto ai sensi del T.U. n. 286 del 1998, art. 13, nei riguardi del decreto di espulsione emesso dal prefetto;

– che l’intimato non ha svolto difese;

– che sono stati ritenuti sussistere i presupposti di cui all’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il primo motivo deduce la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7, per essersi il giudice di pace limitato a constatare che il provvedimento è stato notificato in lingua inglese e che esso reca la dichiarazione di impossibile traduzione nella lingua madre, non essendo stato rinvenuto alcun interprete madrelingua, sol per ciò ritenendolo illegittimo, laddove invece era consentita la traduzione nella lingua inglese, una delle c.d. lingue veicolari indicate nella norma citata;

– che il secondo motivo deduce la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, avendo il giudice di pace ritenuto l’omessa sottoscrizione prefettizia del decreto, laddove esso risulta firmato in originale dal prefetto Librizzi il 22 marzo 2017 e poi emesso anche in copia conforme;

– che il primo motivo è inammissibile;

– che, infatti, esso non censura la ratio decidendi del provvedimento impugnato, il quale non ha negato l’impossibilità di reperire interpreti madrelingua, ma ha invece affermato che l’amministrazione ha mancato di offrire elementi da cui desumere che S.K. conosce la lingua inglese;

– che il secondo motivo è assorbito;

– che non vi è luogo per provvedere sulle spese, non avendo l’intimato svolto difese, nè per dare atto dell’obbligo D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, che non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato (cfr. Cass. n. 1778/2016; n. 18523/2014).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo.

Così deciso in Roma, il 20 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2018

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