Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32552 del 17/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 17/12/2018, (ud. 13/11/2018, dep. 17/12/2018), n.32552

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16055-2017 proposto da:

A.L., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato MARIA ANTONIETTA LABIANCA;

– ricorrente –

contro

B.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SANT’ANGELA

MERICI, 96, presso lo studio dell’avvocato ANDREA PANZAROLA, che lo

rappresenta e difende unitamente a se stesso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1460/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 06/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/11/2018 dal Consigliere Relatore Dott. SAMBITO

MARIA GIOVANNA CONCETTA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza in data 6.4.2017, la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza con cui era stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da A.L. e B.S., ha posto a carico di quest’ultimo l’obbligo di contribuire al mantenimento della figlia maggiorenne L., ha confermato la statuizione di affido esclusivo del figlio R. al padre ed ha escluso il diritto alla percezione dell’assegno divorzile. La A. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo, con cui deduce: omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ed il difetto assoluto di motivazione, anche in riferimento alla mancata assunzione dei mezzi istruttori dedotti. Il B. ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso, come non ha mancato di sottolineare il controricorrente, è inammissibile.

2. Ed, infatti, la sentenza d’appello è stata notificata, per via telematica, il 7.4.2017 (h. 15:14:21), ed il ricorso risulta spedito, ex lege n. 53 del 1994, con le stesse modalità, mercoledì 7.6.2017 (h 00:05:08), dopo che era già spirato, alle ore 21 del giorno precedente, il termine di sessanta giorni per la sua proposizione (D.L. n. 179 del 2012, art. 16 septies, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 221 del 2012, inserito dal D.L. n. 90 del 2014, art. 45 bis, comma 2, lett. b), convertito con modificazioni con la L. n. 114 del 2014).

3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Trattandosi di giudizio esente, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 10, non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 3.100,00, di cui Euro 100,00 per spese vive, oltre accessori. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi.

Così deciso in Roma, il 13 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2018

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