Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32551 del 17/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 17/12/2018, (ud. 13/09/2018, dep. 17/12/2018), n.32551

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 4802 – 2017 R.G. proposto da:

STUDIO ASSOCIATO CONSULENZA SOCIETARIA e TRIBUTARIA, TCFCT, –

p.i.v.a. (OMISSIS) – in persona del legale rappresentante pro

tempore, T.F. – c.f. (OMISSIS) – rappresentati e difesi in

virtù di procura speciale in calce al ricorso dall’avvocato

Silvestro Mercone ed elettivamente domiciliati in Roma, alla via

Giosuè Borsi, n. 4, presso lo studio dell’avvocato Giovanni Catini.

– ricorrenti –

contro

IMMOBILIARE PIEMME s.r.l. in liquidazione, – p.i.v.a./c.f. (OMISSIS)

– in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e

difesa in virtù di procura speciale in calce al controricorso

dall’avvocato Sergio Calvetti ed elettivamente domiciliata in Roma,

alla via Antonio Gramsci, n. 14, presso lo studio dell’avvocato

Federico Hernandez.

– controricorrente –

avverso la sentenza della corte d’appello di Milano n. 98/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13 settembre 2018 dal consigliere Dott. Abete Luigi.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Con decreto n. (OMISSIS) in data 17.10.2007 il tribunale di Milano ingiungeva all'”Immobiliare Piemme” s.r.l. il pagamento, tra l’altro, del compenso al ricorrente, T.F., socio dello “Studio Associato Consulenza Societaria e Tributaria, TCFCT”, dovuto per l’attività professionale svolta relativamente all’affare “La Citadelle S.A. – Charleroi Project”.

Con atto di citazione notificato il 21.12.2007 l'”Immobiliare Piemme” s.r.l. proponeva opposizione.

Deduceva che nessun incarico aveva conferito a T.F. ed alla “TCFCT” limitatamente all’affare “La Citadelle S.A. – Charleroi Project”.

Instava, tra l’altro, per la declaratoria di nullità dell’opposta ingiunzione ovvero per la detrazione dall’importo complessivo ex adverso preteso del compenso correlato all’affare “La Citadelle S.A. – Charleroi Project”.

Con atto notificato il 30.10.2007 l'”Immobiliare Piemme” s.r.l. citava a comparire innanzi al tribunale di Milano lo “Studio Associato Consulenza Societaria e Tributaria, TCFCT” e T.F..

Chiedeva dichiararsi e darsi atto che mai aveva conferito incarico professionale ai convenuti limitatamente all’affare “La Citadelle S.A. – Charleroi Project” e quindi che non era a tale titolo loro debitrice.

Si costituivano lo “Studio Associato Consulenza Societaria e Tributaria, TCFCT” e T.F..

Instavano per il rigetto dell’avversa domanda.

Riuniti i giudizi, all’esito dell’istruzione probatoria, con sentenza n. 14855/2014 il tribunale di Milano rigettava le domande della “Immobiliare Piemme” s.r.l., confermava l’ingiunzione di pagamento n. (OMISSIS)/2007 e condannava l'”Immobiliare Piemme” s.r.l. alle spese di lite.

Proponeva appello l'”Immobiliare Piemme” s.r.l..

Resistevano lo “Studio Associato Consulenza Societaria e Tributaria, TCFCT” e T.F..

Con sentenza n. 98/2016 la corte d’appello di Milano accoglieva parzialmente il gravame ed, in parziale riforma dell’impugnata sentenza, revocava il decreto ingiuntivo n. (OMISSIS), condannava l'”Immobiliare Piemme” s.r.l. a pagare all’appellato, T.F., limitatamente all’affare “La Citadelle S.A. – Charleroi Project”, la somma di Euro 20.000,00, oltre accessori ed interessi legali, e compensava integralmente le spese del doppio grado.

Esplicitava la corte – per quel che qui rileva – che, alla stregua delle dichiarazioni rese dal teste M.P. di “Tecnologie & Spazio” s.r.l. e del tenore della brochure informativa sul progetto “Charleroi” ed in difetto, inoltre, di qualsivoglia altro idoneo documento, poteva “ritenersi provata (…) la sola partecipazione di T. e del suo studio alla redazione da parte di Tecnologie & Spazio s.r.l. della brochure informativa” (così sentenza d’appello, pag. 10).

Esplicitava altresì che in considerazione della modesta consistenza della brochure informativa – “modesta comunicazione aziendale circa le caratteristiche generali dell’iniziativa, la sua localizzazione e le potenzialità della regione prescelta per l’investimento e nulla più” (così sentenza d’appello, pag. 9) – risultava congruo determinare in via equitativa in Euro 20.000,00, oltre accessori, il compenso spettante per siffatta attività.

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso lo “Studio Associato Consulenza Societaria e Tributaria, TCFCT” e T.F.; ne hanno chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione.

L'”Immobiliare Piemme” s.r.l. in liquidazione ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con vittoria di spese.

I ricorrenti hanno depositato memoria.

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.

Deducono che la corte di merito “ha ignorato ed erroneamente valutato fatti e documenti decisivi per il giudizio” (così ricorso, pag. 9), “palesemente idonei a determinare, ove adeguatamente valutati, un diverso esito del giudizio” (così ricorso, pag. 15).

Deducono che la corte distrettuale non ha tenuto conto che “il “business plan”, materialmente redatto da Tecnologie & Spazio, è stato realizzato sulla base della consulenza economico finanziaria eseguita dal dott. T. e dallo studio TCFCT, su un investimento di ben 35.000.000,00 (…) di Euro” (così ricorso, pag. 15); che “il “business plan” prodotto sintetizza (…) i contenuti e le caratteristiche del progetto imprenditoriale “La Citadelle” ed è stato utilizzato sia per la pianificazione e gestione aziendale che per la comunicazione esterna, in particolare verso potenziali finanziatori o investitori” (così ricorso, pag. 15).

Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione dell’art. 2233 c.c. e del D.P.R. n. 645 del 1994, art. 53.

Deducono che la corte territoriale ha errato ad applicare il criterio equitativo in sede di determinazione del compenso ad essi dovuto; che invero, in assenza di disciplina convenzionale, il compenso può essere determinato in via equitativa solo in ipotesi di acclarata impossibilità di determinazione secondo le tariffe e gli usi.

Deducono inoltre che nella fattispecie la quantificazione del compenso era di agevole determinazione alla stregua dei parametri di cui al D.P.R. n. 645 del 1994, art. 53 e del parere del consiglio dell’ordine all’uopo prodotto.

Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c.. Deducono che ha errato la corte di Milano a compensare le spese del doppio grado; che infatti essi ricorrenti sono comunque risultati parzialmente vittoriosi. Il primo motivo è destituito di fondamento.

Ovviamente l’asserito, gli asseriti vizi motivazionali rilevano, ratione temporis, nei limiti della novella formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e nei termini enunciati dalle sezioni unite di questa Corte con la pronuncia n. 8053 del 7.4.2014.

In quest’ottica si osserva quanto segue.

Da un canto, è da escludere recisamente che taluna delle figure di “anomalia motivazionale” (“mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, “motivazione apparente”, “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione) destinate ad acquisire significato alla luce della pronuncia a sezioni unite testè menzionata, possa scorgersi in relazione alle motivazioni cui la corte milanese ha ancorato il suo dictum.

In particolare, con riferimento al paradigma della motivazione “apparente” – che ricorre allorquando il giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico – giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672) – la corte d’appello – siccome si è premesso – ha compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo.

Dall’altro, la corte lombarda ha sicuramente disaminato il fatto storico dalle parti discusso, a carattere decisivo, connotante, in parte qua agitur, la res litigiosa, ovvero l’an, la valenza, la consistenza dell’incarico concernente l’affare “La Citadelle S.A. – Charleroi Project”.

In ogni caso l’iter motivazionale che sorregge il dictum della corte di merito, risulta ineccepibile sul piano della correttezza giuridica ed assolutamente congruo e esaustivo sul piano logico – formale (la corte distrettuale ha specificato che lo scarno documento costituente l’allegato n. 18 al fascicolo di T.F. “non è nè “un piano industriale”, nè un business plan, nè la sintesi di una strategia commerciale per l’operazione immobiliare”: così sentenza d’appello, pag. 9; al contempo ha illustrato le regioni per cui non era da attribuire rilevanza alcuna alle dichiarazioni rese dal teste M. e dal teste G.).

D’altronde, con il motivo in disamina, i ricorrenti censurano la pretesa distorta ed erronea valutazione delle risultanze di causa (“il “business plan” realizzato dagli odierni ricorrenti ha valutato in modo consapevole ed attento tutti i punti di forza e di debolezza del progetto imprenditoriale ed è stato il documento fondamentale che ha consentito ai finanziatori di comprendere l’importanza del progetto imprenditoriale”: così memoria, pag. 7).

E tuttavia, da un canto, il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nè in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4, – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892).

E tuttavia, d’altro canto, è inammissibile il motivo di ricorso che sollecita la revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito e perciò si risolve in una richiesta diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul “fatto”, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione (siccome già si riconosceva nel vigore dell’abrogato dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: cfr. Cass. 26.3.2010, n. 7394; Cass. sez. lav. 7.6.2005, n. 11789).

Il secondo motivo del pari è destituito di fondamento.

Difatti, a fronte dell’ineccepibile, congruo ed esaustivo riscontro della modesta consistenza dell’opera professionale prestata (relativamente all’affare “La Citadelle S.A. – Charleroi Project”) ed inoltre della sua “ardua”, difficile “catalogazione”, appieno si legittima, nel solco dell’art. 2233 c.c., la determinazione del compenso all’insegna della prudente ed equa valutazione della corte territoriale.

Più esattamente la predisposizione dello “scarno documento” costituente l’allegato n. 18 al fascicolo di T.F. è di natura e valenza tale che difficilmente avrebbe consentito e reso possibile il ricorso al parametro degli usi ed, ancor prima, al parametro tariffario, segnatamente, alle prefigurazioni del D.P.R. n. 645 del 1994, art. 53, per giunta con riferimento all’asserito quantum di Euro 35.000.00,00.

In pari tempo, al cospetto del carattere omnicomprensivo e complessivo della liquidazione equitativa cui la corte di Milano ha atteso, per nulla è pertinente il rilievo dei ricorrenti a tenor del quale “il giudice ha sempre l’onere di indicare dettagliatamente le singole voci che riduce (…) o elimina (…)” (così ricorso, pag. 19).

Il terzo motivo parimenti è destituito di fondamento.

E’ sufficiente il riferimento agli insegnamenti di questa Corte.

In primo luogo, all’insegnamento secondo cui la reciproca soccombenza va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell’unica domanda proposta, tanto allorchè quest’ultima sia stata articolata in più capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato (il caso per cui è controversia) la misura meramente quantitativa del suo accoglimento (cfr. Cass. 22.2.2016, n. 3438).

In secondo luogo, all’insegnamento secondo cui la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un’esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente (cfr. Cass. 31.1.2014, n. 2149; cfr. altresì Cass. 24.1.2013, n. 1703, secondo cui, in tema di liquidazione delle spese giudiziali, nessuna norma prevede, per il caso di soccombenza reciproca delle parti, un criterio di valutazione della prevalenza della soccombenza dell’una o dell’altra basato sul numero delle domande accolte o respinte per ciascuna di esse, dovendo essere valutato l’oggetto della lite nel suo complesso).

In dipendenza del rigetto del ricorso i ricorrenti vanno in solido condannati a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità.

La liquidazione segue come da dispositivo.

Si dà atto che il ricorso è datato 13.2.2017. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto altresì della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi del D.P.R. cit., art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna in solido i ricorrenti, “Studio Associato Consulenza Societaria e Tributaria, TCFCT” e T.F., a rimborsare alla controricorrente, “Immobiliare Piemme” s.r.l. in liquidazione, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, cit..

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2018

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