Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32550 del 12/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 12/12/2019, (ud. 07/10/2019, dep. 12/12/2019), n.32550

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18534-2013 proposto da:

ENEL PRODUZIONE SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 14, presso

lo studio dell’avvocato STEFANO PETRECCA, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ROSAMARIA NICASTRO giusta delega a

margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 14/2013 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

deposita il 29/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/10/2019 dal Consigliere Dott. LIBERATO PAOLITTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato NICASTRO che ha chiesto

raccoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato BACHETTI che si riporta agli

atti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Enel Produzione S.p.a., sulla base di tre motivi, illustrati con memoria, ricorre per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 14/06/13, depositata il 29 gennaio 2013, che ha rigettato l’appello di essa ricorrente avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva rigettato l’impugnazione di un avviso di accertamento col quale l’Agenzia del Territorio aveva rideterminato la rendita catastale di una centrale idroelettrica (di (OMISSIS)) in relazione alle relative opere idrauliche.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

2. – Con un primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente denuncia violazione, e falsa applicazione, del R.D.L. n. 652 del 1939, art. 9, e del D.P.R. n. 1142 del 1949, artt. 28 e 61, deducendo, in sintesi, che il giudice del gravame non aveva correttamente (ed integralmente) applicato il metodo indiretto di stima catastale (cit. art. 28, comma 2), con riferimento “al coefficiente di deprezzamento per vetustà” di fabbricati ed impianti, così avallando una rideterminazione della rendita catastale, – basata sul costo di ricostruzione rapportato al biennio di estimo catastale (1988/1989), – in difetto di adeguati coefficienti di deprezzamento (in relazione a vetustà e deprezzamento delle unità censite).

Col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la ricorrente denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e, ad ogni modo, insufficiente motivazione su un fatto decisivo, spiegando, in sintesi, che il giudice del gravame aveva pronunciato sulla contestata rendita catastale pretermettendo (del tutto) i rilievi svolti in una perizia di parte che era stata depositata nel corso del giudizio di secondo grado (seguita da memorie illustrative), e che (chiaramente) esponeva “la necessità di applicare determinati coefficienti di vetustà ed obsolescenza ai beni oggetto di accertamento.”.

Il terzo motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, reca, quindi, denuncia di violazione e falsa applicazione del R.D. 8 ottobre 1931, n. 1572, art. 18, e del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, assumendosi, in sintesi, che delle opere idrauliche (quali invasi, canali, gallerie di derivazione), gestite in regime di concessione, non deve tenersi conto ai fini della determinazione della rendita catastale, venendo, così, in rilievo beni demaniali insuscettibili di ascrizione ad una qualche categoria catastale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – A chiara esplicitazione delle ragioni del decisum occorre premettere, per quel che qui ancora rileva, che il giudice del gravame ha fondato la sua pronuncia di rigetto rilevando che:

– alla stessa stregua degli arresti giurisprudenziali di legittimità, “tutti gli elementi costitutivi una centrale idroelettrica” dovevano concorrere alla stima dell’unità immobiliare, così rilevando, ai fini della determinazione della rendita catastale, (anche) le opere idrauliche;

– l’Agenzia del Territorio aveva dato conto dei criteri impiegati per la determinazione del costo di ricostruzione dell’impianto (utilizzando i valori esposti nei computi metrici estimativi redatti all’epoca della costruzione e tenendo conto, per gli altri fabbricati, dei valori esposti nel prezziario per le stime catastali), costo, questo, rapportato al biennio di estimo catastale 1988/1989, e corretto col saggio di fruttuosità (del 2%);

– l’eccezione relativa alla “vetustà dell’impianto” risultava generica e, ad ogni modo, andavano esclusi “abbattimenti di sorta” (del costo di ricostruzione, così come determinato) in ragione della

“mancata contestazione, probatoria mente supportata, dell’affermazione del pubblico ufficio dell’avere trovato gli impianti, esaminati nel “contraddittorio” con personale Enel, in ottimo stato di conservazione e manutenzione”.

2. – Tanto premesso, i motivi di ricorso sono tutti destituiti di fondamento e vanno senz’altro disattesi.

3. – In relazione al primo motivo, – che, esponendo il vizio di “violazione e falsa applicazione di norme di diritto” (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), consiste della deduzione di una erronea ricognizione della fattispecie astratta posta da una norma di legge e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa, laddove la allegazione di una erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa (che, nella fattispecie, forma oggetto del quinto motivo di ricorso) è esterna alla esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione (cfr., ex plurimis, Cass., 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass., 11 gennaio 2016, n. 195; Cass., 22 febbraio 2007, n. 4178; Cass. Sez. U., 5 maggio 2006, n. 10313; Cass., 11 agosto 2004, n. 15499), – considera la Corte che, diversamente da quanto assume la ricorrente, il giudice del gravame ha ben tenuto presente che il metodo di determinazione della rendita catastale incentrato sul capitale fondiario e, nello specifico, sul costo di ricostruzione, implicasse, secondo il dato legale, la riduzione del costo “in rapporto allo stato attuale delle unità immobiliari” (cd. deprezzamento; D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 28, comma 2); e tale riduzione ha escluso, come si è anticipato, sulla base di uno specifico accertamento in fatto involgente il rilevato “ottimo stato di conservazione e manutenzione”” degli impianti classati (condizione, questa, che giustappunto escludeva ogni riduzione del costo di ricostruzione).

Come, poi, già rilevato dalla Corte, l’accertamento del perfetto stato di manutenzione degli impianti “costituisce motivata ragione della mancata applicazione di “un adeguato coefficiente di riduzione” che, ai sensi della medesima disposizione, va rapportato “allo stato attuale delle unità immobiliari”.” (Cass., 15 marzo 2019, n. 7377).

Nè, ai fini in discorso, diversamente rileva il disposto di cui alla L. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 244, – secondo il quale “Nelle more dell’attuazione delle disposizioni relative alla revisione della disciplina del sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui alla L. 11 marzo 2014, n. 23, art. 2, ai sensi e per gli effetti della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 1, comma 2, il R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, art. 10, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni, si applica secondo le istruzioni di cui alla circolare dell’Agenzia del territorio n. 6/2012 del 30 novembre 2012, concernente la “Determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari a destinazione speciale e particolare: profili tecnico-estimativi”.”, – perchè, – in disparte le conclusioni che se ne sono tratte in punto di rilevanza, ai fini della determinazione della rendita catastale, delle componenti impiantistiche presenti nell’unità immobiliare che contribuiscono ad assicurarne autonomia funzionale e reddituale, ovvero che risultino essenziali per caratterizzarne la destinazione (v. Cass., 6 dicembre 2016, n. 24924; Cass., 20 aprile 2016, n. 7868; Cass., 18 febbraio 2015, n. 3166), – il richiamo alla detta circolare, ed ai relativi criteri di computo del deprezzamento del costo di ricostruzione, non può che operare sul piano della disposizione normativa oggetto di interpretazione (nella fattispecie il D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 28, comma 2, cit.), senz’alcuna (diversa) incidenza sulla rilevanza (presupposta) dello “stato attuale delle unità immobiliari”, – con conseguente automaticità del deprezzamento, nè, a maggior ragione, sui principi processuali che regolano la devoluzione, in giudizio, delle pertinenti quaestiones facti.

4. – Quanto, ora, al secondo motivo, – che va ricondotto alla nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (secondo il cui disposto rileva, ora, l'”omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”) qual conseguente alla novella di cui al D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, (novella applicabile nella fattispecie, posto che la gravata sentenza è stata pubblicata il 29 gennaio 2013), – rileva, innanzitutto, la Corte che la riformulazione di detta disposizione codicistica deve essere interpretata “come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione; pertanto, è denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza ” della motivazione.”.

E si è, in particolare, rimarcato che la censura di omesso esame di un fatto decisivo deve concernere un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), così che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.” (cfr. Cass. Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053 cui adde, ex plurimis, Cass., 29 ottobre 2018, n. 27415; Cass., 13 agosto 2018, n. 20721; Cass. Sez. U., 22 settembre 2014, n. 19881).

Orbene, nella fattispecie, il “fatto decisivo”, – in quanto tale rilevante perchè elemento costitutivo di fattispecie (D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 28, comma 2), – è rappresentato dallo “stato attuale delle unità immobiliari” cui rapportare “un adeguato coefficiente di riduzione” del costo di ricostruzione (art. 28, comma 2, cit.); fatto, questo, che il giudice del gravame ha specificamente preso in considerazione (per escludere ogni riduzione) accertando, come si è anticipato, che l’impianto si trovava “in ottimo stato di conservazione e manutenzione”.

In disparte, allora, che la perizia di parte (qual riassunta in ricorso, ai fini del canone dell’autosufficienza) si incentra, – piuttosto che su di una rilevazione obiettiva dello “stato attuale delle unità immobiliari”, – sulla necessità (in tesi) di un deprezzamento (del costo di ricostruzione), e sul conseguente sviluppo dei criteri di computo della vetustà, è del tutto evidente che il motivo di ricorso in trattazione ha ad oggetto la censura di omesso esame di un dato istruttorio (la ridetta perizia) su di un fatto decisivo specificamente valutato dal giudice del gravame.

5. – Premesso, quindi, che il terzo motivo difetta di autosufficienza (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), con riferimento allo specifico contenuto dell’avviso di accertamento, – che, non meglio dettagliato dalla gravata sentenza, non viene riprodotto dalla parte ricorrente, – rileva, quindi, la Corte, – posto che l’accatastamento (R.D.L. n. 652 del 1939, artt. 3,4 e 5; D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 40; D.M. 2 gennaio 1998, n. 28, art. 1), “viene dalla normativa riferito non al fabbricato in quanto tale, bensì alla nozione di unità immobiliare urbana (UIU); a sua volta rapportata ad una componente immobiliare (rilevante ex art. 812 c.c.), suscettibile di autonoma funzionalità e redditività.” (v. Cass., 23 maggio 2018, n. 12741), – che, – “come confermato dalla L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21, che ha escluso dal calcolo della rendita, soltanto dall’1 gennaio 2016, i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo” (così Cass., 6 dicembre 2016, n. 24924), – ai fini della determinazione della rendita catastale rilevano (anche) le componenti impiantistiche presenti nell’unità immobiliare che contribuiscono ad assicurarne autonomia funzionale e reddituale, ovvero che risultino essenziali per caratterizzarne la destinazione (v. Cass., 6 dicembre 2016, n. 24924; Cass., 18 febbraio 2015, n. 3166; Cass., 31 marzo 2011, n. 7372; Cass., 4 novembre 2008, n. 26441; Cass., 7 giugno 2006, n. 13319; Cass., 17 novembre 2004, n. 21730); e, con riferimento alle centrali idroelettriche, si è, così, rilevato che concorrono alla determinazione della rendita catastale (come correttamente rilevato dal giudice del gravame) gli elementi costitutivi degli opifici caratterizzati da una connessione strutturale con l’edificio, tale da realizzare un unico bene complesso, e prescindendo dalla transitorietà di detta connessione nonchè dai mezzi di unione a tal fine utilizzati, così rilevando (anche) il valore delle turbine e delle opere idrauliche di superficie e di sottosuolo, che configurano elementi essenziali della centrale, non separabili senza una sostanziale alterazione del bene (Cass., 15 marzo 2019, n. 7377; Cass., 5 febbraio 2019, n. 3277; Cass., 20 febbraio 2015, n. 3500; Cass., 9 novembre 2011, n. 23317; Cass., 10 aprile 2009, n. 8764; Cass., 7 giugno 2006, n. 13319; Cass., 17 novembre 2004, n. 21730).

Del resto, va soggiunto, anche il Giudice delle leggi, – nel rilevare che, ai sensi del R.D.L. n. 652 del 1939, artt. 4 e 5, “Nella definizione di unità immobiliare non si fa alcun riferimento ai materiali utilizzati, nè ai sistemi di assemblaggio degli stessi” e che “il concetto di immobile per incorporazione è ricavato dal combinato disposto del R.D.L. n. 652 del 1939, art. 4, e art. 812 c.c.,” – ha rimarcato che proprio l’art. 812 c.c., comma 1, “prevede la possibilità di una connessione strutturale realizzata in via transitoria, ed introduce il concetto di bene immobile per incorporazione, non specificando l’esatto significato di tale ultimo termine; qualsiasi collegamento infatti è idoneo a classificare un bene quale bene immobile, essendo irrilevante la modalità di collegamento di un impianto con la struttura principale.”; così che, si è ulteriormente osservato, – con riferimento alla disposizione di interpretazione autentica (allora censurata) di cui al D.L. 31 marzo 2005, n. 44, art. 1 quinquies, conv. in L. 31 maggio 2005, n. 88, – “il legislatore ha inteso risolvere il contrasto interpretativo con riferimento alle centrali elettriche, senza innovare il concetto di immobile per incorporazione, quale emergente dalla normativa esistente ed evidenziato dalla giurisprudenza in precedenza richiamata. L’unico effetto dell’art. 1-quinquies, è quello di considerare immobili le centrali elettriche, senza alcuna possibilità per il giudice di fornire una diversa interpretazione, ma non anche quello di escludere dal novero degli immobili per incorporazione le altre costruzioni pure se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo. L’art. 1-quinquies, quindi, non ha creato un regime particolare per le centrali elettriche, ma, anzi, ha riportato le stesse nell’ambito della tipologia di beni cui sono state sempre accomunate, come, tra l’altro, gli altiforni, i carri-ponte, i grandi impianti di produzione di vapore, eliminando qualsiasi dubbio sorto sulla determinazione della rendita catastale delle stesse.” (Corte Cost., 20 maggio 2008, n. 162).

6. – Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di parte ricorrente nei cui riguardi ricorrono, altresì, i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale (D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater).

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 2.600,00, oltre rimborso spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 7 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2019

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