Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3255 del 12/02/2014


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 3255 Anno 2014
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: FRASCA RAFFAELE

SENTENZA
sul ricorso 4967-2013 proposto da:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 09633951000 società con
unico azionista, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di
Enel SpA nella qualità di procuratore della Enel Distribuzione SpA in

Data pubblicazione: 12/02/2014

persona del proprio procuratore, nonché ENEL SERVIZIO
ELETTRICO SPA – società con unico azionista, soggetta all’attività di
direzione e coordinamento di Enel SpA nella sua qualità di bene ficiaria
del ramo di azienda della Enel Distribuzione SpA in persona del
proprio procuratore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA
GIROLAMO DA CARPI 6, presso lo studio dell’avvocato
SZEMERE RICCARDO, che le rappresenta e difende, giusta procura
a margine del ricorso;

338

L

- ricorrenti contro
LEPPA GIORGIO;

– intimato –

BENEVENTO del 25.10.2012, depositata il 29/10/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
16/01/2014 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.

Ric. 2013 n. 04967 sez. M3 – ud. 16-01-2014
-2-

avverso la sentenza n. 1875/2012 del TRIBUNALE di

R.g.n. 4967-13 (ud. 16.1.2014)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

§1. Il Tribunale di Benevento, con sentenza n. 1875 del 29 novembre 2012, ha
dichiarato inammissibile per tardività l’appello proposto dall’Enel Distribuzione s.p.a.
avverso la sentenza del Giudice di Pace di San Giorgio La Molara, che aveva accolto la
domanda di Giorgio Leppa, intesa ad ottenere il risarcimento del danno derivato dall’avere
dovuto sborsare le tasse postali per il pagamento delle bollette di energia elettrica, in

conseguenza dell’inadempimento da parte dell’Enel all’art. 6, comma, 4, della
Deliberazione 28 dicembre 1999 n. 200, con cui l’Autorità per L’Energia Elettrica ed il
Gas (A.E.E.G) aveva imposto agli esercenti il servizio di distribuzione e vendita
dell’energia elettrica e, quindi, all’Enel, di <> e che «Nella
logica del sistema di cui alla 1. n. 481 del 1995, la previsione del potere di integrazione del
6
Est. Cbrìsiltaffaele Frasca

R.g.n. 4967-13 (ud. 16.1.2014)

contratto di utenza, esercitabile dall’A.E.E.G. nei sensi su indicati, è certamente
espressione non di supplenza, ma di imposizione di un regolamento ritenuto
autoritativamente dovuto>>.
Al riguardo, in base ai principi di diritto richiamati, si osserva che l’infondatezza
della domanda dell’utente emerge anche per il profilo subordinato, inerente il preteso
inadempimento dell’obbligo di informazione: è evidente che, se la delibera non ha
integrato il contratto per la sua indeterminatezza, l’oggetto dell’obbligo de quo non può

§4. In forza dell’applicazione dei ricordati principi di diritto, l’appello dell’ENEL è,
dunque, accolto e, in riforma della sentenza di primo grado del Giudice di Pace, la
domanda dell’utente è rigettata.
§5. Le spese delle fasi di merito, sulle quali questa Corte deve provvedere, possono
essere integralmente compensate, giacché è notorio che nella giurisprudenza di merito la
questione di diritto dell’efficacia della norma della nota deliberazione è stata decisa in
modi opposti.
Le spese del giudizio di cassazione seguono invece la soccombenza e si liquidano in
dispositivo ai sensi del d.m. n. 140 del 2012.

P. Q. M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata. Pronunciando sul merito,
accoglie l’appello dell’Enel contro la sentenza del Giudice di Pace di San Giorgio La
Molara e rigetta la domanda di Giorgio Leppa. Compensa le spese dei gradi di merito.
Condanna Giorgio Leppa alla rifusione alla ricorrente delle spese del giudizio di
cassazione, liquidate in euro seicento, di cui duecento per esborsi, oltre accessori come per
legge.
Così deciso nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile-3 il 16 gennaio
20

essere insorto.

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