Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3255 del 12/02/2010
Cassazione civile sez. trib., 12/02/2010, (ud. 12/01/2010, dep. 12/02/2010), n.3255
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– ricorrente —
contro
S.V., elettivamente domiciliato in Roma, via Collina n.
36, presso l’avv. Giuffre’ Adriano, che lo rappresenta e difende
giusta delega in atti;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale
dell’Emilia Romagna, sez. staccata di Parma, n. 42/23/07, depositata
il 18 aprile 2007;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
12 gennaio 2010 dal Relatore Cons. Dott. VIRGILIO Biagio.
La Corte:
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“L’Agenzia delle entrate propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, sez. staccata di Parma, n. 42/23/07, depositata il 18 aprile 2007, con la quale, rigettando l’appello dell’Ufficio, e’ stato confermato il diritto di S.V., avvocato, al rimborso dell’IRAP versata per l’anno 2003: in particolare, il giudice a quo ha affermato, per quanto qui rileva, che dalla documentazione prodotta risulta che il contribuente ha indicato consumi ed altre spese documentate di modesta entita’ ed inoltre ha corrisposto compensi a terzi, peraltro di non elevato importo, per la tenuta della contabilita’ fiscale e per ricerche di particolare complessita’.
Il S. resiste con controricorso e propone altresi’ ricorso incidentale condizionato.
2. Il primo motivo, con il quale, denunciando la normativa istitutiva dell’IRAP sotto il profilo del presupposto impositivo, si formula il quesito di diritto se per i soggetti che esercitano arti o professioni di cui al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 sussiste l’autonoma organizzazione quando il professionista impieghi lavoro altrui e sostenga spese per canoni di locazione finanziaria, appare inammissibile perche’ la sentenza impugnata, come sopra riportato, contiene accertamenti di fatto – circa la scarsa entita’ delle spese sostenute e la natura dei rapporti retribuiti intercorsi con terzi — i quali, da un lato, rendono il quesito generico e, dall’altro, avrebbero dovuto essere eventualmente contestati sotto il profilo del vizio di motivazione (cosa che la ricorrente ha fatto con il secondo motivo).
3. Con il secondo motivo, infatti, si denuncia motivazione insufficiente e contraddittoria e, premesso che l’Ufficio aveva dedotto che il contribuente, fra l’altro, aveva corrisposto compensi a terzi per Euro 11.024,00, si censura la sentenza in quanto perviene alla conclusione della inesistenza di una autonoma organizzazione, pur dando atto che il contribuente in esame impiega lavoro altrui.
Anche tale motivo appare inammissibile, o, comunque, manifestamente infondato, non essendo idoneo a contestare l’accertamento compiuto dal giudice a quo, secondo il quale – come detto sopra – i compensi si riferiscono a prestazioni di tenuta della contabilita’ fiscale ed allo svolgimento di ricerche di particolare complessita’, cioe’, nel primo caso, a prestazioni del tutto estranee all’attivita’ professionale del contribuente, e, nel secondo, a prestazioni riguardo alle quali la ricorrente avrebbe dovuto fornire elementi fattuali idonei a contestarne la natura occasionale, desumibile dalle indicate caratteristiche e dalla complessiva non certo elevata entita’ dei relativi compensi.
4. In conclusione, si ritiene che i ricorsi, riuniti, possano essere decisi in Camera di consiglio, per manifesta infondatezza del principale e conseguente assorbimento dell’incidentale condizionato.”;
che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, ne’ memorie.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riuniti i ricorsi ex art. 335 c.p.c., va rigettato il ricorso principale e dichiarato assorbito l’incidentale condizionato;
che la ricorrente principale va conseguentemente condannata alle spese del presente giudizio di legittimita’, che si liquidano in dispositivo.
PQM
LA CORTE Riunisce i ricorsi, rigetta il principale e dichiara assorbito l’incidentale.
Condanna la ricorrente Agenzia delle entrate alle spese, che liquida in Euro 1300,00, di cui Euro 1100,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
Cosi’ deciso in Roma, il 12 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2010