Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3255 del 10/02/2011
Cassazione civile sez. II, 10/02/2011, (ud. 03/12/2010, dep. 10/02/2011), n.3255
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso proposto da:
M.M.L., rappresentata e difesa, per procura
speciale in data 13 novembre 2008, in località Vaughan (Canada) per
atto notaio Anthony Maniaci, dall’Avvocato Bonura Angelo,
elettivamente domiciliata in Roma, via Cristoforo Colombo n. 177,
presso lo studio dell’Avvocato Ascenzi Guido;
– ricorrente –
contro
V.V., quale erede di MA.BR., rappresentato e
difeso dagli Avvocati Francesco Bafile e Giovanni Bafile per procura
speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliato in
Roma, Via Conca d’Oro n. 300, presso lo studio del secondo;
– intimato –
avverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila n. 472/08,
depositata in data 9 luglio 2008.
Udita, la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
3 dicembre 2010 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;
sentito, per il resistente, l’Avvocato Giovanni Bafile;
sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Pratis Pierfelice, il quale ha concluso in senso conforme alla
relazione.
Fatto
OSSERVA
Ritenuto che Ma.Br., assumendo che M.M. L., nell’eseguire lavori di ristrutturazione di un fabbricato posto a confine con un immobile di sua proprietà, aveva, tra l’altro, posizionato il nuovo edificio a distanza non legale dal confine, ha chiesto al Tribunale di L’Aquila di condannarla ad eliminare le opere abusive e a risarcirle i danni;
che, costituitosi il contraddittorio, l’adito Tribunale, per quanto in questa sede ancora rileva, ha rigettato la domanda di arretramento del fabbricato e la domanda risarcitoria;
che Ma.Br. ha proposto appello e, nella contumacia della M., la Corte d’appello di L’Aquila, con sentenza depositata il 9 luglio 2008, ha accolto il gravame, condannando la M., tra l’altro, ad arretrare a distanza legale il fabbricato di sua proprietà sito in (OMISSIS), a confine con la proprietà dell’appellante e a risarcire i danni, liquidati in via equitativa in Euro 10.000,00;
che M.M.L. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui ha resistito, con controricorso, Ma.Br.;
che, con il primo motivo, la ricorrente deduce violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, “per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo e controverso per il giudizio, nella parte in cui condanna l’appellata M. ad arretrare a distanza legale il fabbricato di sua proprietà, sito in (OMISSIS), posto a confine con la proprietà dell’appellante Ma.”, sostenendo che la Corte d’appello avrebbe male interpretato, ed anzi travisato, il contenuto della consulenza tecnica d’ufficio espletata in primo grado, dalla quale emergeva il rispetto delle distanze per la preesistenza di un fabbricato oggetto di sopraelevazione;
che la ricorrente deduce altresì la genericità dell’apprezzamento delle altre risultanze istruttorie e la erroneità della valutazione della situazione da parte della Corte d’appello;
che, con il secondo motivo, la ricorrente denuncia violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, “per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo e controverso per il giudizio, nella parte in cui condanna l’appellata M. al risarcimento dei danni subiti dall’appellante Ma., liquidati in via equitativa in Euro 10.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo”;
che, assume la ricorrente, la Corte d’appello contraddittoriamente avrebbe, da un lato, ritenuto di accogliere l’istanza risarcitoria, essendo evidente che l’appellante aveva subito un danno per tutte le violazioni accertate, e dall’altro, proceduto a liquidazione equitativa in assenza di prova sul quantum, peraltro difficilmente dimostrabile;
che, assume altresì la ricorrente, la Corte d’appello non avrebbe motivato le ragioni dello scostamento dalla soluzione accolta sul punto dal primo giudice, che, in mancanza di prova sulla esistenza in concreto di danni, aveva respinto la relativa domanda;
che, pur non avendo denunciato una violazione di legge, la ricorrente conclude l’esposizione del motivo formulando il seguente quesito di diritto: “Quali sono i presupposti unici e indefettibili in presenza dei quali il Giudice di merito possa addivenire ad una corretta applicazione del potere di liquidare in via equitativa il risarcimento del danno subito ai sensi dell’art. 1226 c.c.?”;
che, essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380-bis cod. proc. civ., ai sensi di tale norma è stata redatta relazione, che è stata notificata alle parti e comunicata al pubblico ministero.
Considerato che il relatore designato, nella relazione depositata il 6 agosto 2010, ha formulato una proposta di decisione nel senso della inammissibilità del ricorso;
che, ad avviso del Collegio, non sussiste l’evidenza decisoria che giustifica la trattazione del ricorso in camera di consiglio;
che la causa deve quindi essere rinviata a nuovo ruolo perchè ne possa essere disposta la trattazione in pubblica udienza presso la struttura.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza presso la struttura.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 3 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2011