Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3255 del 07/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 07/02/2017, (ud. 10/05/2016, dep.07/02/2017),  n. 3255

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –

Dott. LOMBNARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per

legge;

– ricorrente –

contro

V.V.;

– intimato –

avverso il decreto della Corte d’Appello di Roma depositato il 2

novembre 2011, notificato il 19 dicembre 2013 (R.G.V.G. n.

10666/2008);

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10

maggio 2016 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che, con ricorso depositato presso la Corte d’appello di Roma in data 8 ottobre 2008, V.V. chiedeva la condanna del Ministero della giustizia al pagamento del danno non patrimoniale derivato dalla irragionevole durata di un giudizio civile di appello, iniziato dalla sua dante causa M.M.A. dinnanzi alla Corte d’appello di Napoli con atto depositato il 20 febbraio 2003, nel quale esso ricorrente si era costituito nel dicembre 2006, ancora pendente alla data della domanda;

che l’adita Corte d’appello liquidava un indennizzo di Euro 1.300,00, adottando, quale criterio di determinazione del danno, quello di 1.000,00 Euro per ogni anno eccedente la durata ragionevole del giudizio di primo grado, di 500,00 Euro per ogni anno eccedente la durata ragionevole del giudizio di appello e di Euro 250,00 per ogni anno eccedente la durata ragionevole del giudizio di cassazione e delle fasi successive;

che per la cassazione di questo decreto il Ministero della giustizia, assumendo di avere avuto notizia della esistenza del procedimento definito con il decreto richiamato solo in data 19 dicembre 2013 (notificazione del decreto da parte del V.), perchè il ricorso introduttivo e il decreto di fissazione dell’udienza erano stati notificati presso la sede del Ministero della giustizia e non presso l’Avvocatura generale dello Stato, ha proposto ricorso, affidato a due motivi;

che l’intimato non ha svolto difese;

che, con ordinanza n. 11609 del 2015, questa Corte, rilevata la nullità della notificazione del ricorso perchè effettuata presso il difensore domiciliatario della parte nel giudizio di merito dopo oltre un anno dalla data di pubblicazione del provvedimento impugnato, ha disposto la rinnovazione della notificazione del ricorso;

che il Ministero ricorrente ha adempiuto nel termine all’uopo assegnato e ha tempestivamente depositato la copia notificata del ricorso;

che l’intimato non ha svolto attività difensiva;

che con ordinanza n. 3766 del 2016, emessa all’esito dell’udienza del 15 gennaio 2016, questa Corte ha disposto l’acquisizione, a cura della Cancelleria, del fascicolo d’ufficio;

che la causa è stata nuovamente discussa all’udienza del 10 maggio 2016.

Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione della motivazione semplificata nella redazione della sentenza;

che con il primo motivo di ricorso il Ministero deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 144 e 101 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, dolendosi che l’atto introduttivo del giudizio non sia stato notificato presso l’Avvocatura dello Stato;

che con il secondo motivo il Ministero denuncia violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e art. 111 Cost., dolendosi del fatto che la Corte d’appello non abbai dichiarato la inammissibilità della domanda in quanto, in violazione del principio di unitarietà del giudizio presupposto e della infrazionabilità della domanda di equa riparazione, la parte aveva limitato la domanda con riguardo ad una sola fase del giudizio;

che il ricorso è inammissibile;

che le S.U. di questa Corte hanno affermato che la valida notificazione della sentenza al contumace involontario, anche se intervenuta successivamente al decorso dell’anno dalla pubblicazione della sentenza, è idonea a far decorrere il termine breve per proporre impugnazione; e che a tal fine devono sussistere sia la condizione oggettiva della nullità degli atti di cui all’art. 327 c.p.c., comma 2, sia quella soggettiva della mancata conoscenza del processo a causa di detta nullità, e che la relativa prova spetta al contumace salvo il caso d’inesistenza della notificazione, la quale pone a carico di chi eccepisca che la parte ebbe di fatto conoscenza del giudizio l’onere di fornire la relativa prova (Cass. S.U. n. 14570 del 2007);

che per poter proporre l’impugnazione tardiva di cui all’art. 327 c.p.c., comma 2, la parte rimasta contumace è tenuta a dimostrare non solo la causa di nullità della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio, ma anche il fatto che, a causa di quel vizio, essa non ha potuto acquisire conoscenza dell’atto e del conseguente processo, con la conseguenza che è inammissibile l’impugnazione, qualora non venga fornita la prova della mancata conoscenza del processo a causa del dedotto vizio della notificazione introduttiva del giudizio;

che questa Corte ha invero chiarito che “per stabilire se sia ammissibile una impugnazione tardivamente proposta, sul presupposto che l’impugnante non abbia avuto conoscenza del processo a causa di un vizio della notificazione dell’atto introduttivo, occorre distinguere due ipotesi: se la notificazione è inesistente, la mancata conoscenza della pendenza della lite da parte del destinatario si presume iuris tantum, ed è onere dell’altra parte dimostrare che l’impugnante ha avuto comunque contezza del processo; se invece la notificazione è nulla, si presume iuris tantum la conoscenza della pendenza del processo da parte dell’impugnante, e dovrà essere quest’ultimo a provare che la nullità gli impedito la materiale conoscenza dell’atto. (Sulla base di tale principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto da una regione, la quale si era limitata ad allegare la nullità della citazione introduttiva, per essere stata notificata direttamente alla regione, e non all’avvocatura dello Stato, della cui opera l’ente aveva deliberato di avvalersi)” (Cass. n. 18243 del 2008; Cass. n. 2817 del 2009);

che, nella specie, la stessa parte ricorrente sostiene di essere venuta a conoscenza solo in data 19 dicembre 2013 della esistenza del processo, per effetto della notificazione in quella data, presso gli uffici dell’Avvocatura generale dello Stato, del decreto della Corte d’appello di Roma depositato in data 2 novembre 2011;

che, dunque, posto che la notificazione dell’atto introduttivo all’amministrazione statale presso la sua sede anzichè presso l’Avvocatura dello Stato integra una ipotesi di nullità e non già di inesistenza della notificazione, era onere della ricorrente dedurre e documentare che proprio a causa della detta nullità essa non aveva avuto notizia del processo;

che, in contrario, l’amministrazione ricorrente nulla ha dedotto sul punto, avendo sostanzialmente fatto coincidere la mancata conoscenza della pendenza del processo con la nullità della notificazione, sulla non esplicitata, ma erronea, premessa che dimostrata la nullità si dovrebbe avere per accertata anche la non conoscenza del processo per effetto della detta nullità;

che, dunque, il ricorso deve ritenersi tardivo e va dichiarato inammissibile;

che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio, non avendo l’intimato svolto attività difensiva in questa sede.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 2 della Corte suprema di cassazione, il 10 maggio 2015.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2017

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