Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32549 del 14/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 14/12/2018, (ud. 25/10/2018, dep. 14/12/2018), n.32549

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17017-2017 proposto da:

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO (OMISSIS), in persona del Dirigente, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio

dell’avvocato OTTOLINI TERESA, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ROMEO LUCIANA;

– ricorrente –

contro

D.N.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AGRI 1,

presso lo studio dell’avvocato NAPPI MASSIMO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 314/2016 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 30/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. DE MARINIS

NICOLA.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza del 30 dicembre 2016, la Corte d’Appello di Ancona, confermava la decisione resa dal Tribunale di Macerata e accoglieva la domanda proposta da Pasquale Dì Nocera nei confronti dell’INAIL, riconoscendo l’origine professionale della malattia sofferta con gradiente del 6% e condannando l’Istituto al pagamento dell’indennizzo in capitale dell’assicurato;

che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto infondata l’eccezione di inammissibilità della domanda sollevata dall’INAIL in relazione all’asserito difetto della previa domanda amministrativa, persuasive le conclusioni del CTU in ordine al nesso dì causalità tra la malattia lamentata dal D.N. e l’esposizione del medesimo nell’ambiente di lavoro a composti potenzialmente tossici, inconferente in quanto riferita ad un gradiente invalidante mai considerato nella sentenza di prime cure la censura diretta a contrapporre una diversa articolazione della quantificazione del danno tabellare;

che per la cassazione di tale decisione ricorre affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, il D.N.;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il primo motivo, l’Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. imputa alla Corte territoriale di essere incorsa in un vizio di ultrapetizione per aver riconosciuto l’indennizzabilità di una patologia, la dermatite, per la quale non era stata presentata alcuna domanda, nè in sede amministrativa nè in sede giudiziaria;

che, con il secondo motivo, denunciando il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, l’Istituto ricorrente imputa alla Corte territoriale la mancata considerazione dell’assenza in atti di documentazione, dalla denuncia di malattia professionale alle certificazioni medico-legali che facciano riferimento alla malattia riconosciuta;

che entrambi i motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, si rivelano infondati, atteso che, tenuto conto della lettura della denuncia di malattia professionale cui, sulla base del libero apprezzamento della documentazione in atti, non omesso ma puntualmente effettuato dalla Corte territoriale, è pervenuta la Corte medesima, non può dirsi sussistere il denunciato travisamento da parte della medesima del thema decidendum indotto dall’arbitraria estensione dell’accertamento tecnico che, a detta dell’Istituto ricorrente, sarebbe stata operata dal CTU;

che, pertanto, condividendosi la proposta del relatore, il ricorso va rigettato;

che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2018

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