Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32548 del 14/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 14/12/2018, (ud. 25/10/2018, dep. 14/12/2018), n.32548

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15013-2017 proposto da:

R.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE CLODIO

14, presso lo studio dell’avvocato DI NARDO FRANCESCA, rappresentato

e difeso dall’avvocato PINTACUDA MARICETTA;

– ricorrente –

Contro

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO (OMISSIS), in persona del Dirigente pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo

studio dell’avvocato ROMEO LUCIANA, che lo rappresenta e direttele

unitamente all’avvocato PUGLISI LUCIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 162/2017 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

emessa il 23/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. DE MARINIS

NICOLA.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza del 20 marzo 2017, la Corte d’Appello di Palermo, in riforma della decisione del Tribunale di Agrigento, rigettava la domanda proposta da R.S. avente ad oggetto il riconoscimento del diritto all’indennizzo in rendita valutato in misura pari al 13% correlato a malattia professionale (ipoacusia bilaterale) insorta dal 1999 e derivata dall’esposizione al rischio connesso all’attività lavorativa svolta dal 1975 al 2004 quale artigiano presso la Trivellazioni Aragona s.n.c. di cui era titolare;

che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto sanata la nullità della notifica dell’atto di appello effettuata ad un indirizzo diverso da quello del difensore domiciliatario dalla costituzione in giudizio del medesimo che comunque aveva avuto modo di partecipare alle operaioni di consulenza ed erronea la pronunzia del primo giudice sulla base del principio accolto da questa Corte (il richiamo è a Cass., ord., n. 9687/2014) secondo cui, ove il titolare di rendita INAIL proponga domanda di aggravamento dei postumi e l’esistenza dell’aggravamento venga esclusa, la domanda deve essere rigettata, ancorchè sia riscontrato dal CTU a favore del lavoratore un differenziale del gradiente rispetto a quello riconosciuto dall’INAIL, rilevando tale circostanza solo nell’ipotesi di una domanda intesa a denunciare un possibile errore originario;

che per la cassazione di tale decisione ricorre il R., affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, l’INAIL;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, imputa alla Corte l’omessa considerazione delle rilevate carenze del procedimento di notifica implicanti, non la nullità della notifica, bensì la sua inesistenza, tale da renderla insuscettibile di sanatoria;

che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 191 c.p.c., il ricorrente deduce la nullità della sentenza per risultare essa fondata sull’esito di una CTU da considerarsi quale atto inesistente per essere stata redatta non in conformità al quesito posto dalla Corte territoriale;

che il primo motivo deve ritenersi infondato dovendosi escludere l’inesistenza della notifica, atteso che l’errore commesso non è tale da indurre a ritenere che sia stata posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione (cfr. Cass., SS.UU. 20.7.2016, n. 14917), non rientrando tra quegli elementi il luogo in cui la notificazione viene eseguita, cosicchè i vizi relativi alla sua identificazione non possono che ricadere nell’ambito della nullità dell’atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc o per raggiungimento dello scopo a seguito della costituzione della parte intimata, nella specie verificatasi;

che, di contro, il secondo motivo risulta inammissibile per genericità non dando qui conto il ricorrente, che si limita a riportare uno stralcio minimo della CTU che assume essere stata redatta in difformità dl quesito sottopostogli dalla Corte territoriale, del denunciato scostamento nè della tempestiva contestazione del medesimo;

che, pertanto, condividendosi la proposta del relatore, il ricorso va rigettato, senza attribuzione delle spese fruendo il ricorrente dell’esonero dalle medesime ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c.;

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2018

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