Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32548 del 12/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 12/12/2019, (ud. 07/10/2019, dep. 12/12/2019), n.32548

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9542-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

S.C.I. SANTA CATERINA IMPIANTI Spa, quale successore a seguito di

fusione per incorporazione della MONTAGNE DI VALFURVA SRL, in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA P.LE CLODIO 32 presso lo studio dell’Avvocato

SGOTTO CIABATTINI LIDIA che lo rappresenta e difende unitamente

all’Avvocato ENRICO MUFFATTI giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 119/2012 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 04/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/10/2019 dal Consigliere Dott. LIBERATO PAOLITTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato BACHETTI che ha chiesto

l’accoglimento.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Con sentenza n. 119/12/12, depositata il 4 ottobre 2012, la Commissione tributaria regionale della Lombardia, in integrale riforma della decisione di prime cure, accoglieva l’appello proposto da Montagne di Valfurva S.r.l. così statuendo l’illegittimità di avviso di accertamento catastale col quale l’Agenzia del Territorio aveva rideterminato la rendita proposta dalla contribuente con dichiarazione di variazione presentata ai sensi del D.M. n. 701 del 1994 (procedura docfa).

Premesso che la dichiarazione di variazione concerneva la stazione di valle della cabinovia “(OMISSIS)”, a fondamento del decisum il giudice del gravame ha rilevato che:

– erroneamente l’Agenzia aveva computato, ai fini della determinazione della rendita catastale, gli “impianti fissi (parti elettromeccaniche della cabinovia)” in quanto detti beni, – in ragione dell’abrogazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 540, e della successiva emanazione del D.L. n. 44 del 2005, art. 1 quinquies, conv. in L. n. 88 del 2005, – rilevavano (esclusivamente) per gli immobili destinati allo svolgimento di attività industriale laddove i beni censiti in catasto (cabinovia e relativa stazione) afferivano (al più) ad un’attività di natura commerciale;

– i beni in questione, peraltro, avrebbero dovuto correttamente censirsi nella categoria catastale “E/1 – Stazioni per servizi di trasporto terrestri, marittimi ed aerei”, – in quanto aperti “al pubblico degli utenti”, costruiti “a seguito di concessione amministrativa” e gestiti “sotto la vigilanza del Ministero dei Trasporti”, – posto, poi, che la dichiarazione di variazione appariva il frutto di “un errore della contribuente” (quanto alla categoria indicata: D/8) e che, ad ogni modo, dovevano essere riclassate (ai sensi del D.L. n. 262 del 2006, art. 3, comma 40 e ss., conv. in L. n. 286 del 2006), le sole unità immobiliari connotate da autonomia funzionale e reddituale.

2. – L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso S.C.I. Santa Caterina Impianti S.p.a., quale successore, a seguito di fusione per incorporazione, della Montagne di Valfurva S.r.l..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con un primo motivo, articolato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’Agenzia delle Entrate denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c., deducendo, in sintesi, che il classamento nella categoria catastale D/8 formava oggetto della stessa rendita proposta con la dichiarazione docfa, – rendita rideterminata per il solo profilo inerente il computo delle parti elettromeccaniche dell’impianto (motori, anche di riserva, e gruppi di continuità), – e che la stessa contribuente aveva articolato petitum (annullamento dell’avviso di accertamento), e causa petendi, con esclusivo riferimento a detti criteri di rideterminazione della rendita.

Col secondo motivo la ricorrente, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denuncia violazione, e falsa applicazione, del R.D.L. n. 652 del 1939, art. 4, del D.L. n. 44 del 2005, art. 1 quinquies, della L. n. 843 del 1942, art. 10, assumendo, in sintesi, che, quanto al computo delle parti elettromeccaniche dell’impianto di risalita, alcun fondamento di legittimità poteva riconoscersi alla distinzione, qual operata dal giudice del gravame, tra attività industriali e attività commerciali; e che, ad ogni modo, gli stessi indici rilevati nella gravata sentenza (apertura al pubblico dell’impianto; ricorrenza di una concessione, e di una vigilanza, amministrativa) non erano ex se idonei a fondare il classamento nella categoria E/1 (in ragione di una inesistente destinazione dell’impianto al servizio pubblico di trasporto).

2. – Entrambi i motivi sono fondati e vanno accolti.

3. – In relazione al primo motivo di ricorso occorre premettere che, diversamente da quanto assume la controricorrente (secondo la quale la censura in trattazione sarebbe inammissibile per difetto di interesse), i rilievi svolti dal giudice del gravame, in punto di categoria catastale di classamento, non costituiscono un mero obiter dictum in quanto emergono, nei termini sopra riassunti, quali ragioni fondative della pronuncia; ragioni articolate in relazione tanto alla destinazione dei beni (in tesi ad un servizio pubblico di trasporto) quanto ai presupposti stessi della procedura di variazione catastale attivata dalla contribuente (autonomia funzionale e reddituale del bene oggetto di dichiarazione di variazione; supposto errore del dichiarante).

Come poi denuncia l’Agenzia (senz’alcuna contestazione, peraltro, da parte della controricorrente che, come detto, eccepisce l’inammissibilità del motivo di ricorso in trattazione), petitum, e causa petendi, del ricorso introduttivo del giudizio non involgevano nè la categoria catastale dell’immobile (stazione di valle di una cabinovia a 8 posti) attribuita dalla stessa contribuente nè, e per conseguenza, la destinazione dell’impianto di risalita ad “esigenze di mobilità generale della collettività.” (sulla destinazione funzionale in questione v., ex plurimis, Cass., 21 febbraio 2019, n. 5070; Cass., 9 marzo 2017, n. 6067; Cass., 20 gennaio 2017, n. 1442; Cass., 5 marzo 2015, n. 4541).

Ne consegue che il classamento nella categoria D/8 (relativa a fabbricati costruiti per particolari esigenze di una attività commerciale), qual indicato in dichiarazione di variazione catastale, per quanto pur (in tesi) emendabile su iniziativa della stessa parte dichiarante (v., Cass., 13 febbraio 2015, n. 3001; Cass., 13 febbraio 2015, n. 2995; Cass., 30 giugno 2011, n. 14383; Cass., 11 aprile 2011, n. 8165; Cass., 15 luglio 2008, n. 19379), – rimaneva al di fuori del thema decidendum del giudizio (così come era rimasto estraneo alla decisione di prime cure) nè, dunque, poteva formare oggetto di disamina da parte del Giudice del gravame sotto i diversi profili di rilevanza di cui sopra s’è dato conto.

4. – Quanto, ora, al secondo motivo va rilevato che, in relazione alla nozione di unità immobiliare urbana, – posto che l’accatastamento (R.D.L. n. 652 del 1939, artt. 3,4 e 5; D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 40; D.M. 2 gennaio 1998, n. 28, art. 1), “viene dalla normativa riferito non al fabbricato in quanto tale, bensì alla nozione di unità immobiliare urbana (UIU); a sua volta rapportata ad una componente immobiliare (rilevante ex art. 812 c.c.), suscettibile di autonoma funzionalità e redditività.” (così Cass., 23 maggio 2018, n. 12741), – la Corte ha precisato che, – “come confermato dalla L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21, che ha escluso dal calcolo della rendita, soltanto dall’1 gennaio 2016, i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo” (così Cass., 6 dicembre 2016, n. 24924), – ai fini della determinazione della rendita catastale rilevano (anche) le componenti impiantistiche presenti nell’unità immobiliare che contribuiscono ad assicurarne autonomia funzionale e reddituale, ovvero che risultino essenziali per caratterizzarne la destinazione (v. Cass., 6 dicembre 2016, n. 24924; Cass., 18 febbraio 2015, n. 3166; Cass., 31 marzo 2011, n. 7372; Cass., 4 novembre 2008, n. 26441; Cass., 7 giugno 2006, n. 13319; Cass., 17 novembre 2004, n. 21730; v. altresì, con riferimento ai parchi eolici, Cass., 22 maggio 2019, n. 13778; v., già, Cass., 14 marzo 2012, n. 4028).

Del resto, va soggiunto, anche il Giudice delle leggi, – nel rilevare che, ai sensi del R.D.L. n. 652 del 1939, artt. 4 e 5, “Nella definizione di unità immobiliare non si fa alcun riferimento ai materiali utilizzati, nè ai sistemi di assemblaggio degli stessi” e che “il concetto di immobile per incorporazione è ricavato dal combinato disposto del R.D.L. n. 652 del 1939, art. 4, e art. 812 c.c.,” – ha rimarcato che proprio l’art. 812 c.c., comma 1, “prevede la possibilità di una connessione strutturale realizzata in via transitoria, ed introduce il concetto di bene immobile per incorporazione, non specificando l’esatto significato di tale ultimo termine; qualsiasi collegamento infatti è idoneo a classificare un bene quale bene immobile, essendo irrilevante la modalità di collegamento di un impianto con la struttura principale.”; così che, si è ulteriormente osservato, – con riferimento alla disposizione di interpretazione autentica (allora censurata) di cui al D.L. 31 marzo 2005, n. 44, art. 1 quinquies, conv. in L. 31 maggio 2005, n. 88, – “il legislatore ha inteso risolvere il contrasto interpretativo con riferimento alle centrali elettriche, senza innovare il concetto di immobile per incorporazione, quale emergente dalla normativa esistente ed evidenziato dalla giurisprudenza in precedenza richiamata. L’unico effetto dell’art. 1-quinquies, è quello di considerare immobili le centrali elettriche, senza alcuna possibilità per il giudice di fornire una diversa interpretazione, ma non anche quello di escludere dal novero degli immobili per incorporazione le altre costruzioni pure se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo. L’art. 1-quinquies, quindi, non ha creato un regime particolare per le centrali elettriche, ma, anzi, ha riportato le stesse nell’ambito della tipologia di beni cui sono state sempre accomunate, come, tra l’altro, gli altiforni, i carri-ponte, i grandi impianti di produzione di vapore, eliminando qualsiasi dubbio sorto sulla determinazione della rendita catastale delle stesse.” (Corte Cost., 20 maggio 2008, n. 162).

5. – In conclusione, accolto il ricorso, l’impugnata sentenza va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con rigetto dell’originario ricorso della contribuente.

Le spese dei gradi di merito vanno compensate, tra le parti, in ragione dell’evolversi della vicenda processuale mentre quelle del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di parte controricorrente.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta l’originario ricorso introduttivo del giudizio; compensa, tra le parti, le spese dei gradi di merito e condanna la controricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di legittimità liquidandole in Euro 2.600,00, oltre spese prenotate a debito, rimborso spese generali di difesa ed oneri accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2019

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