Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32547 del 14/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 14/12/2018, (ud. 25/10/2018, dep. 14/12/2018), n.32547

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15919-2018 proposto da:

M.G., eletrivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO

CESI 21, presso lo studio dell’avvocato ARTESE ROSALINDA,

rappresentato e difeso dall’avvocato DEL RAGGIO LUCIO;

– ricorrente –

centro

ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS SPA, in persona dei legali

rappresentanti, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NOMENTANA

257, presso lo studio dell’avvocato CIANNAVEI ANDREA, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati SCELSI ALESSANDRA

MARIA, SQUASSI FEDERICO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 28524/2017 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 29/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. SPENA

FRANCESCA.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza del 5 luglio-29 novembre 2017 numero 28524 questa Corte di Cassazione respingeva il ricorso proposto da M.G., già promotore finanziario della società BNL SIM INVESTIMENTI S.p.A. – poi incorporata da ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS S.p.A: in prosieguo ALLIANZ S.p.A. – avverso la sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila, nella parte in cui accertava che il rapporto di promozione finanziaria si era sciolto per recesso in tronco del M.; accoglieva il ricorso incidentale di ALLIANZ S.p.A – e per l’effetto cassava la sentenza impugnata – nella parte in cui respingeva la domanda riconvenzionale della società per il pagamento dell’indennità di mancato preavviso;

che avverso la sentenza di questa Corte ha proposto ricorso per revocazione M.G., articolato in un unico motivo, cui ha resistito con controricorso ALLIANZ S.p.A;

che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti -unitamente al decreto di fissazione dell’udienza – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

che il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che con l’unico motivo ii ricorrente ha dedotto – ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c. – sussistere errore di fatto revocatorio, ex art. 395 numero 4 c.p.c., per avere la sentenza revocanda basato la decisione su un fatto-il recesso ad opera dell’agente – la cui verità era esclusa dai documenti di causa.

Ha esposto che nel proposto ricorso in cassazione egli aveva dedotto che il recesso della mandante era antecedente alla propria comunicazione di recesso, per quanto risultava dalla memoria difensiva depositata dalla società convenuta nel primo grado (paragrafo 16, pagina 6) e dai documenti (documenti 10 e 12 del fascicolo di primo grado).

In particolare, la mandante aveva comunicato il proprio recesso per giusta causa con telegramma del 27 luglio 2004 (documento 10) e, dunque, prima del ricevimento della raccomandata da lui inviata, spedita il giorno precedente (26 luglio).

Nella successiva raccomandata del 29 luglio 2004 (documento 12) la società ALLIANZ, nel confermare il recesso comunicato con il telegramma del 27 luglio 2004, non faceva alcun riferimento al ricevimento della comunicazione di recesso dell’agente.

In sostanza, tanto il telegramma che la lettera raccomandata di recesso provenienti da ALLIANZ S.p.A avevano prodotto effetto anteriormente al ricevimento da parte di ALLIANZ S.p.A della sua lettera di recesso.

che ritiene il Collegio si debba dichiarare inammissibile il ricorso;

che invero ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, l’errore revocatorio non è ravvisabile in tutti i casi in cui il fatto oggetto del dedotto errore costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi; in tali casi, infatti, non si denunzia un errore di percezione di un fatto ma un errore di giudizio.

Nella fattispecie di causa la allegazione della anteriorità del recesso della società mandante rispetto al recesso del promotore finanziario era stata oggetto di uno dei profili dell’unico motivo del ricorso in cassazione del M., dichiarato inammissibile nella sentenza oggetto dell’attuale ricorso sul rilievo, per quanto in questa sede in discussione, che non veniva investita la ratio decidendi della sentenza d’appello secondo cui era stato lo stesso M. nel ricorso introduttivo a chiedere l’accertamento della priorità del proprio recesso, come peraltro avvalorato dal contenuto del ricorso di primo grado evocato nel ricorso in cassazione (pagina 4 della sentenza impugnata, punto 3.2).

L’odierno ricorrente, piuttosto che dedurre un errore di percezione di un fatto, sollecita un nuovo esame di questa Corte in ordine al profilo di censura già ritenuto inammissibile;

che, pertanto, essendo da condividere la proposta del relatore, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con ordinanza in camera di consiglio;

che le spese di causa, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; che, trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1comma 17 (che ha aggiunto al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, il comma 1 quater) – della sussistenza dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.

PQM

la Corte dichiara la inammissibilità del ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 200 per spese ed Euro 4.000 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 25 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA