Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32546 del 14/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 14/12/2018, (ud. 25/10/2018, dep. 14/12/2018), n.32546

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28923-2017 proposto da:

C.G.F., elettivamente domiciliato in ROMA,

CIRCONVALLAZIONE CLODIA, 171, presso lo studio dell’avvocato

MILITERNI LUCIANO, rappresentato e difeso dall’avvocato MONTI SANTE;

– ricorrente –

contro

NUOVO PIGNONE SPA, n persona del procuratore speciale, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20, presso lo studio

dell’avvocato PETRACCA NICOLA, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MANDRUZZATO PIERGIOVANNI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 482/2017 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 22/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. SPENA

FRANCESCA.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza del 2 maggio-22 giugno 2017 numero 482 la Corte d’Appello di Firenze riformava la sentenza del Tribunale della stessa sede e, per l’effetto, rigettava le domande proposte da C.G.F., già dipendente di NUOVO PIGNONE S.p.A., dirette all’accertamento del demansionamento subito a partire dal settembre 2010 ed alla dichiarazione della giusta causa delle dimissioni (con condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno ed al pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso) nonchè all’ accertamento della illegittimità della sanzione disciplinare (multa di due ore di retribuzione) irrogatagli in data 5 novembre 2010;

che a fondamento della decisione la Corte territoriale esponeva che fino all’anno 2010 il C.- quadro A2 – era stato a capo di un gruppo di lavoratori che si occupava della manutenzione degli impianti forniti da NUOVO PIGNONE S.p.A., recandosi presso i clienti e dirigendo più lavoratori addetti al compito; inoltre dall’anno 2005 era stato inserito in un progetto tecnologico che la società conduceva in collaborazione con uno dei suoi maggiori clienti (Shell). A seguito di un’ articolata riorganizzazione aziendale, non contestata dal C. nei suoi tratti essenziali, egli era stato incaricato di compiti più vicini al settore commerciale; si occupava, sempre per aspetti tecnologici, del confezionamento dell’offerta dei contratti di manutenzione di lungo periodo, che all’epoca realizzavano per NUOVO PIGNONE un volume di affari di circa 800 milioni di dollari all’anno.

Allo scopo di dimostrare il demansionamento il C. aveva allegato una serie di elementi esterni al contenuto delle mansioni: la assenza di trasferte estere, di lavoratori da coordinare, di contatti con i clienti.

Tali elementi non qualificavano il contenuto professionale dei compiti mentre tra i due incarichi non si rinvenivano- (o quantomeno non erano stati esposti)- reali differenze di contenuti rispetto al bagaglio professionale ed all’esperienza maturata, all’autonomia ed all’elevata specializzazione.

Neppure aveva rilievo segnalare una diversa collocazione fisica (da stanza singola ad open space), ancora una volta circostanza esterna al contenuto mansionistico.

Il ricorrente aveva denunziato una diminuzione di autonomia e di managerialità, senza dare contenuto a tale affermazione; non aveva spiegato perchè l’attività di preparazione del contratto di manutenzione di lunga durata fosse attività di minor contenuto professionale rispetto a quella di intervento manutentivo sul posto.

La sanzione disciplinare era stata irrogata per avere il C. scritto al suo referente presso Shell che non si sarebbe più occupato del programma tecnologico e che il ruolo che aveva rivestito gli aveva procurato, in luogo della sperata progressione professionale, un blocco di carriera, invitando il suo interlocutore a far pervenire la comunicazione negli ambienti di NUOVO PIGNONE e di SHELL. Tale comportamento, non negato dal C., era di rilievo disciplinare: si trattava di affermazioni coinvolgenti I’ atteggiamento del datore di lavoro, manifestate a terzi e destinate, nell’intenzione del C., a circolare in entrambe le aziende;

che avverso la sentenza ha proposto ricorso C.G.F., articolato in sei motivi, cui ha opposto difese la società NUOVO PIGNONE spa con controricorso;

che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti-unitamente al decreto di fissazione dell’udienza- ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

che la società controricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che la parte ricorrente ha dedotto:

– con il primo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione dell’art. 342 c.p.c., per avere la Corte di merito rigettato la sollevata eccezione di inammissibilità dell’appello osservando che l’appellante aveva esposto con specificità le censure mosse alla sentenza di primo grado ed enunciato con chiarezza la proposta di lettura delle vicende di causa.

Con il motivo si assume che nell’atto di impugnazione non vi era traccia di tali chiare proposte di lettura nè degli specifici capi della sentenza che risultavano contestati; si assume altresì che l’appellante fosse tenuto a fornire al giudice dell’impugnazione un vero e proprio progetto alternativo di sentenza;

-con il secondo motivo- ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione dell’art. 2103 c.c. ed inadeguatezza della motivazione. Il ricorrente ha esposto che la Corte d’Appello aveva formulato un giudizio di equivalenza tra le mansioni svolte prima e dopo la riferita riorganizzazione aziendale contraddicendo le risultanze dell’istruttoria e con motivazione inadeguata. Le circostanze emerse nel giudizio di primo grado relativamente al contenuto concreto ed alle modalità di esecuzione delle mansioni espletate costituivano elementi qualificanti della competenza specifica; nello svolgimento delle mansioni egli era passato da una posizione di quadro aziendale A2, con visibilità e responsabilità interne ed esterne- (progettando brevetti ed altre soluzioni tecniche, interagendo con altri uffici dell’azienda, partecipando a vari progetti, avendo una propria stanza con gli altri quadri di pari livello, avendo sotto la propria direzione fino a 15 unità operative, recandosi presso altre aziende-clienti per gli interventi di manutenzione, interloquendo con i responsabili delle stesse, godendo di autonomia decisionale)- ad una mansione meramente esecutiva, che prevedeva esclusivamente consulenze per la redazione di contratti di manutenzione di lunga durata rivolti alle aziende clienti.

La Corte d’appello aveva qualificato tale innegabile demansionamento come elemento esterno rispetto all’ontologia delle mansioni: la specificità, la qualità, la specialità delle modalità di svolgimento delle mansioni non erano, invece, elementi puramente esterni alla mansione.

– con il terzo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione degli artt. 2103 e 2697 c.c. in relazione alla inadeguatezza della motivazione ed all’errata valutazione delle risultanze probatorie, per avere il lavoratore dimostrato la differenza delle mansioni ed avere il datore di lavoro omesso di offrire qualsivoglia elemento di prova in ordine alle esigenze imprenditoriali a fondamento della diversa collocazione professionale. Si deduce che la corte di merito, pur riconoscendo la diversità dei tratti qualificanti delle nuove mansioni, aveva ridotto la differenza mansionistica alla considerazione che il lavoratore non avrebbe spiegato i motivi per i quali l’attività di preparazione del contratto di manutenzione di lunga durata fosse di minor rilievo rispetto a quella di intervento manutentivo sul posto. In tal modo la sentenza aveva offerto una definizione riduttiva delle precedenti mansioni e non aveva considerato il rilievo delle nuove mansioni rispetto a quelle riferibili all’inquadramento riconosciuto. La società NUOVA PIGNONE, d’altro canto, non aveva in alcun modo fornito riscontro probatorio ad eventuali esigenze sopravvenute poste a base del mutamento delle mansioni mentre sarebbe stato onere del datore di lavoro allegare e provare il grado di autonomia e di autodeterminazione che egli aveva nelle nuove mansioni e nei rapporti con gli altri colleghi.

– con il quarto motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione dell’art. 21 Cost. e dell’art. 2105 c.c., in relazione alla sanzione disciplinare commminatagli. Il ricorrente ha censurato le ragioni che la corte territoriale poneva a fondamento della ritenuta legittimità del provvedimento disciplinare. Ha assunto che la divulgazione all’esterno di condotte del proprio datare di lavoro non costituisce illecito disciplinare ove la comunicazione sia aderente alla realtà e priva di contenuto denigratorio, costituendo mera doglianza del lavoratore, come nella fattispecie di causa;

– con il quinto motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione dell’art. 112 c.p.c. e delle norme del contratto collettivo sull’inquadramento professionale. Il ricorrente ha censurato la sentenza per avere affermato che gli elementi dì fatto allegati a fondamento della domanda erano esterni al contenuto delle mansioni, deducendo che tale argomento non costituiva motivo d’appello avverso la sentenza a sè favorevole resa dal Tribunale. Ha, inoltre, dedotto la violazione del contratto collettivo di lavoro, giacchè egli aveva perso la funzione manageriale, essendo stato privato delle risorse umane e dell’autonomia decisionale in ordine agli interventi manutentivi, venendogli imposto di riferire ai suoi colleghi di pari inquadramento.

– con il sesto motivo si chiede la riforma della statuizione sulle spese quale effetto della riforma della statuizione di merito;

che ritiene il collegio si debba respingere il ricorso;

che invero:

Quanto al primo motivo, la statuizione della Corte territoriale – che ha ritenuto assolto l’onere di specificità della impugnazione pur in assenza di una paragrafazione delle parti della sentenza impugnate e della formulazione della cd. proposta di decisione – è conforme al principio enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte nell’arresto del 16 novembre 2017 n. 27199, secondo cui gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.

Correttamente la Corte di merito ha dunque evidenziato la specificità delle censure mosse e la chiarezza della proposta dell’appellante di una diversa lettura dei fatti di causa.

Il secondo ed il terzo motivo, deducendo la violazione dell’art. 2103 c.c. e dell’art. 2697 c.c., censurano entrambi l’accertamento compiuto dalla Corte di merito della equivalenza tra le mansioni di provenienza e quelle di nuova destinazione del lavoratore. Tale giudizio è stato basato sulla comparazione tra i contenuti professionali della attività di manutenzione presso i clienti, già svolta dal ricorrente, e quelli pertinenti alla attività di preparazione dei contratti di manutenzione di lunga durata, assegnata dall’anno 2010, che il giudice del merito ha ritenuto essere rispondenti ad un medesimo bagaglio professionale e livello di esperienza, autonomia, specializzazione.

Tale statuizione appare corretta in punto di diritto.

Questa Corte ha chiarito (per tutte: Cassazione civile sez. lav., 04/03/2014, n.4989) che la norma dell’art. 2103 c.c. – nella formulazione vigente in epoca anteriore al D.Lgs 15 giugno 2015, n. 81 – è tesa a far salvo il diritto del lavoratore alla utilizzazione, al perfezionamento ed all’accrescimento del proprio corredo di nozioni, di esperienza e di perizia acquisite nella fase pregressa del rapporto ed ad impedire, conseguentemente, che le nuove mansioni determinino una perdita delle potenzialità professionali acquisite o affinate sino a quel momento, o che per altro verso comportino una sottoutilizzazione del patrimonio professionale del lavoratore, avendosi riguardo non solo alla natura intrinseca delle attività esplicate dal lavoratore ma anche al grado di autonomia e discrezionalità nel loro esercizio, nonchè alla posizione del dipendente nel contesto dell’organizzazione aziendale del lavoro.

In siffatta ottica, una violazione della lettera e della ratio dell’art. 2103 c.c., può quindi ipotizzarsi, in considerazione degli interessi sostanziali tutelati dal legislatore, allorquando la modifica qualitativa delle mansioni assegnate al dipendente determini in concreto un progressivo depauperamento del suo bagaglio culturale ed una perdita di quelle conoscenze ed esperienze richieste dal tipo di lavoro svolto, che finiscono per tradursi, in ultima analisi, in un graduale appannamento della professionalità ed in una sua più difficile futura utilizzazione.

Tali parametri di giudizio sono stati osservati nella sentenza impugnata, che ha tenuto conto, da un canto, dei contenuti di professionalità e di autonomia delle mansioni, dall’ altro della loro rilevanza nella organizzazione aziendale, precisando che la attività cui il C. veniva destinato produceva all’epoca dei fatti un fatturato di circa 800 milioni di dollari per anno.

Alla luce della corretta individuazione dei parametri di giudizio, il concreto apprezzamento di equivalenza delle mansioni in comparazione espresso nella sentenza impugnata costituisce giudizio di fatto, sindacabile in questa sede soltanto con la deduzione di un vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, ovvero con la allegazione di un fatto storico, decisivo ed oggetto di discussione tra le parti, non esaminato. Le censure non contengono alcuna allegazione utile sotto questo profilo e, piuttosto, contrappongono al giudizio espresso dalla Corte di merito un diverso apprezzamento delle risultanze di causa, conforme alle aspettative della parte.

Non coglie, poi, nel segno la censura di violazione dell’art. 2697 c.c. giacchè la sentenza impugnata non ha posto a carico del lavoratore l’onere di provare la non-equivalenza delle mansioni ma, piuttosto, ha affermato che il ricorso non offriva argomenti per contrastare il giudizio di equivalenza delle mansioni desumibile dai loro contenuti.

La sentenza si sottrae, altresì, alle censure mosse con il quarto motivo di ricorso, relativo alla statuizione di legittimità della sanzione disciplinare.

Le espressioni utilizzate correttamente sono state ritenute non rispondenti al principio di continenza, che deve comunque essere rispettato dal lavoratore che avanzi un giudizio sull’operato del datore di lavoro.

L’esercizio del diritto di critica del lavoratore nei confronti del datore di lavoro è legittimo se limitato a difendere la propria posizione soggettiva, nel rispetto della verità oggettiva e con modalità e termini inidonei a ledere il decoro del datore di lavoro ed a determinare un pregiudizio per l’impresa, rilevando i limiti della continenza sostanziale e formale, superati i quali la condotta assume carattere diffamatorio (cfr. Cass. 18.7.2018, n.19092, 26.9.2017 n. 22375, 26.10.2016n. 21649).

Nella fattispecie di causa il C., esprimendo un giudizio negativo sulla correttezza del datore di lavoro, ha superato il limite della continenza formale laddove ha contestualmente invitato il suo interlocutore a diffondere tale apprezzamento sia nello stesso ambiente della azienda datrice di lavoro che presso altra azienda, la SHELL, cliente della NUOVO PIGNONE; la condotta si palesava, infatti, intenzionalmente lesiva del decoro dell’impresa datoriale piuttosto che espressiva del diritto di critica.

Parimenti è infondato il quinto motivo. Il giudice dell’appello ha operato nei limiti della domanda di impugnazione, con la quale si contestava il giudizio di demansionamento espresso nel primo grado; le ragioni di accoglimento della domanda d’appello, nell’ambito dei fatti allegati, non devono invece necessariamente coincidere nell’iter argomentativo con le difese svolte nell’atto di parte. Per il resto la censura si risolve in una inammissibile contestazione del giudizio di equivalenza delle mansioni espresso nella sentenza impugnata, in assenza della specifica allegazione di un fatto storico decisivo non esaminato e degli atti di causa da cui esso risultava esistente;

Il sesto motivo è, da ultimo, inammissibile, in quanto non introduce una autonoma censura alla sentenza impugnata;

che, pertanto, essendo da condividere la proposta del relatore, il ricorso deve essere respinto con ordinanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c.

che le spese di causa, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; che, trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi della L. n. 228 del 2012, art.1, comma 17 (che ha aggiunto al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, il comma 1 quater) – della sussistenza dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 200 per spese ed Euro 4.000 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, del dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 25 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2018

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