Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32545 del 14/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 14/12/2018, (ud. 25/10/2018, dep. 14/12/2018), n.32545

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18953-2017 proposto da:

D.M.D., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato SALTALAMACCHIA ANTONINO;

– ricorrente –

contro

ASSESSORATO INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ DELLA REGIONE SICILIANA –

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Trasporti – Servizio

Provinciale di Motorizzazione Civile Catania -, in persona

dell’Assessore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 509/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 26/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. SPENA

FRANCESCA.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza del 4- 26 maggio 2017 numero 509 la Corte d’Appello di Catania riformava la sentenza del Tribunale della stessa sede che, per quanto ancora in discussione:

– con sentenza non definitiva del 7 giugno 2012 aveva accolto la domanda proposta da D.M.D., dipendente dell’ASSESSORATO Infrastrutture e Mobilità della Regione Sicilia (in prosieguo: ASSESSORATO) di risarcimento del danno per il demansionamento subito nel periodo settembre 2002/ottobre 2004;

– con sentenza definitiva del 28 febbraio 2013 aveva condannato l’ASSESSORATO al risarcimento dell’ulteriore danno biologico conseguente al demansionamento;

per l’effetto rigettava integralmente le domande proposte dalla D.M.;

che avverso la sentenza ha proposto ricorso D.M.D., articolato in tre motivi, cui ha resistito con controricorso l’ASSESSORATO;

che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti-unitamente al decreto di fissazione dell’udienza- ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

che la parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che la parte ricorrente ha dedotto:

– con il primo motivo- ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5 – violazione dell’art. 340 c.p.c. e nullità della sentenza impugnata. Ha censurato la sentenza per non avere dichiarato la inammissibilità dell’appello dell’ASSESSORATO sia avverso la sentenza non definitiva che avverso la sentenza definitiva. Ha esposto che avverso la sentenza non definitiva, pronunciata dal Tribunale a verbale a conclusione dell’udienza del 7 giugno 2012, l’ASSESSORATO non aveva formulato riserva di appello; aveva poi impugnato la sentenza non definitiva, dopo la sua notificazione, con ricorso depositato il 6 ottobre 2012. Ha dedotto che l’appello avverso la sentenza non definitiva era precluso dalla formazione del giudicato interno e che, inoltre, l’ASSESSORATO era incorso in violazione dell’art. 340 c.p.c., comma 2, per non avere fatto riserva di appello ed impugnato le due sentenze congiuntamente, come disposto dalla norma;

– con il secondo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 – violazione dell’art. 348 ter c.p.c., per omesso rilievo di ufficio, a fronte dell’errata iniziativa processuale dell’avvocatura erariale, del giudicato interno formatosi sulla sentenza non definitiva;

– con il terzo motivo violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 5. Con il motivo si chiede la cassazione della statuizione sulle spese, quale determinazione consequenziale all’erroneo accoglimento dell’appello che ritiene ii Collegio si debba rigettare il ricorso;

che, invero:

i primi due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione, sono infondati.

Come risulta dalla sentenza impugnata, averso la sentenza non definitiva del 7.6.2012 l’ASSESSORATO proponeva appello con ricorso del 6.10.2012. Per quanto esposto nell’attuale ricorso la sentenza non definitiva era stata notificata all’ASSESSORATO in data 7-10 settembre 2012. Pertanto l’appello dell’ASSESSORATO era tempestivo tanto ai sensi dell’art. 325 che a norma dell’art. 327 c.p.c..

Erra parte ricorrente quando assume che l’ASSESSORATO non poteva impugnare la sentenza non definitiva per non avere fatto riserva di appello: trattasi di una facoltà della parte che intenda appellare la sentenza non definitiva congiuntamente alla sentenza definitiva; non sussiste affatto, invece, un onere del soccombente, pena la formazione del giudicato interno, come si deduce con il ricorso, di differire la impugnazione della sentenza non definitiva, senza poterla impugnare immediatamente.

Il terzo motivo di ricorso è inammissibile in quanto non introduce una censura autonoma;

che soltanto con la memoria difensiva si assume la tardività dell’appello dell’ASSESSORATO avverso la sentenza definitiva, in quanto già impugnata dalla D.M.; trattasi di nuova censura, non proponibile con la memoria ex art. 380 bis c.p.c.;

che, pertanto, essendo condivisibile la proposta del relatore, il ricorso può essere definito con ordinanza in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c..

che le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;

che, trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (che ha aggiunto al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, il comma 1 quater) della sussistenza dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione interamente rigettata.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la – parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 200 per spese ed Euro 4.000 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 25 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2018

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